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IN ATTESA DELLA CONSULTA

Figli di “due madri”, sarà sì al suicidio della famiglia?

Un’italiana e una statunitense si “sposano” negli Usa e fanno ricorso alla fecondazione artificiale in Danimarca. Dopo il parto a Pisa dell’americana, la coppia lesbica chiede che il bambino venga riconosciuto dal nostro Paese come figlio di entrambe. In giornata potrebbe arrivare la decisione della Corte costituzionale, e il rischio è di un ulteriore attacco al buonsenso.

Vita e bioetica 10_10_2019

Ma chi lo ha detto che di mamma ce n’è una sola? A dar retta ad alcune coppie lesbiche, amministrazioni locali e giudici questa massima è andata in prescrizione. Andiamo a narrare i fatti che paiono il copia-incolla di molti altri avvenuti nel passato, ma con una sostanziale variante che esporremo a breve. Il lettore, però, si munisca di cartina geografica o consulti Google Maps.

Due signorine si “sposano” negli Usa, una è italiana l’altra è statunitense. Successivamente decidono di avere un bambino e così ricorrono alla fecondazione artificiale, di tipo ovviamente eterologo, in Danimarca. L’ovocita fecondato appartiene alla donna statunitense ed è sempre lei a portare avanti la gestazione. Il bambino nasce a Pisa e la madre biologica è l’unica genitrice riconosciuta qui da noi in Italia.

Di contro, il bambino - per la legge statunitense - è figlio legittimo di entrambe, perché le due donne hanno contratto matrimonio giuridicamente valido là, oltreoceano, e dunque, appena nato, entrambe sono diventante genitori del bebè. Così come accade per qualsiasi coppia etero sposata. Però la coppia lesbica vuole, come è accaduto molte altre volte, che il bambino sia riconosciuto come figlio legittimo di entrambe anche qui da noi in Italia. Allora si recano dall’ufficiale di stato civile del Comune di Pisa e questi, correttamente, rigetta la richiesta, perché per il nostro ordinamento giuridico i due genitori possono essere solo di sesso differente. A dirlo nero su bianco sono gli articoli 449 del codice civile; l’articolo 29, comma 2, e 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; l’articolo 250 del codice civile; gli articoli 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

La coppia, come è d’uso tre le coppie gay, non desiste, sebbene avesse potuto percorrere la strada della stepchild adoption, e quindi aprono una vertenza presso il Tribunale a Pisa. Qui il giudice, a differenza dei sui colleghi che a volte nel passato avevano ordinato all’amministrazione comunale di trascrivere sull’atto di nascita la doppia omogenitorialità del minore, decide di ricorrere alla Corte costituzionale per fare dichiarare gli articoli di cui sopra illegittimi. In particolare, l’impossibilità di essere riconosciute entrambe come mamme del bambino comporterebbe una lesione del diritto delle donne di vedere riconosciuto pienamente anche in Italia il loro matrimonio contratto negli Usa con tutti gli effetti connessi (tra cui appunto essere considerate entrambe genitrici); una discriminazione rispetto alle coppie etero straniere; l’esclusione in capo al minore del “diritto a ricevere mantenimento e istruzione anche dal genitore intenzionale” (il genitore intenzionale è quello che non ha messo a disposizione né ovocita né utero).

Ora, c’è una norma del nostro ordinamento giuridico che potrebbe provocare qualche confusione. Si tratta dell’“articolo 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218, norma di diritto internazionale privato, che rinvia, in materia di riconoscimento, alla legge personale del minore”, il quale minore ha acquisito la cittadinanza statunitense della madre biologica. Dunque, secondo tale norma, per sapere chi sono i genitori del minore mi devo rifare alla legislazione statunitense. E per questa legislazione, come abbiamo visto, entrambe le donne sono genitrici del bambino. Però l’art. 65 della legge 218/1995 dichiara che i provvedimenti stranieri, come quelli che riconoscono legami di parentela e dunque di filiazione, sono sì recepiti nel nostro ordinamento purché non contrastino con l’ordine pubblico. Per ordine pubblico si intendono quei principi giuridici su cui si basa la convivenza civile, tra cui il principio che i genitori devono essere di sesso differente. Dunque il provvedimento made in Usa che riconosce entrambe le donne come genitori del piccolo non è valido in Italia.

Per scavalcare questo ostacolo, la coppia - rectius: il pool di avvocati (sempre lo stesso) - ha pensato bene di andare alla radice del problema e far dichiarare incostituzionali quelle norme che prevedono la diversità di sesso come condizione ineludibile per essere genitori. Se venissero così qualificate, l’omogenitorialità non contrasterebbe più con l’ordine pubblico e quindi due donne riconosciute come mamme in un certo Stato potrebbero far valere questo loro titolo anche in Italia.

Ora la palla è in mano alla Consulta che dovrebbe decidere in giornata. Cosa deciderà? Difficile dirlo con certezza, ma dato che pochi giorni fa ha legittimato il suicidio delle persone, perché oggi non potrebbe legittimare anche il suicidio della famiglia?