«Vaccini inefficaci»: sentenza demolisce il teorema di Draghi
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«Vaccini inefficaci a prevenire la trasmissione dell'infezione». Storica sentenza a Velletri: illegittima la sospensione dei sanitari. Demolito il teorema del “non ti vaccini, fai morire” di Draghi che impose il green pass. Decisiva l'ammissione di Aifa sui contagi svelata dalla Bussola quest'estate.
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Mentre proseguono i lavori della Commissione bicamerale Covid per accertare la verità sulla stagione pandemica, le novità più interessanti arrivano sul fronte giudiziario. Questa volta a demolire la campagna vaccinale è stato il tribunale di Velletri dove il giudice del lavoro Veronica Vaccaro, ha pronunciato una sentenza clamorosa e storica accogliendo il ricorso di un’operatrice sanitaria sospesa nel 2021 per non essersi vaccinata come invece previsto dal famoso decreto 44/2021.
Il giudice ha dato ragione alla donna e torto alla società San Raffaele che aveva sospeso l’operatrice sanitaria perché «i vaccini non erano idonei a proteggere la salute pubblica».
Una pietra tombale, dunque, sulla campagna vaccinale e – come è successo per altre sentenze che abbiamo commentato nei mesi scorsi – pronunciata in nome del popolo italiano.
Come riportava ieri Patrizia Floder Reitter sulla Verità, la normativa di riferimento che ha imposto i vaccini a medici e infermieri, in particolare l’articolo 4 del decreto 44/21, era in contrasto «con gli articoli 32 e 4 della Costituzione, ma anche con gli articoli 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e con l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea».
Con queste premesse risulta pertanto inapplicabile la sentenza della Consulta che aveva dato il via libera alla campagna vaccinale con un pronunciamento che anche da queste colonne non avevamo esitato a definire sbagliato.
«La sentenza n° 15 del 2023 infatti – riporta la Vaccaro nel suo dispositivo -, ha valore dichiarativo e non costitutivo essendo una sentenza di rigetto e per effetto della mutevolezza nel tempo dei dati tecnico scientifici, la pronuncia ha valore erga omnes ma rebus sic stantibus, ossia fermi restando i presupposti tecnico scientifici noti nel momento storico». Vale a dire che la sentenza della Consulta è stata sostanzialmente superata da ciò che la Scienza poi si è incaricata di dimostrare e cioè che i vaccini anti Covid non erano stati testati per impedire il contagio dell’infezione da Sars Cov 2, pertanto ogni tipo di coercizione sul personale, pena il licenziamento o la sospensione, risultano illegittimi.
Il giudice, infatti, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) proprio andando a indagare sulla prevenzione del contagio di tutti i vaccini, da Pfizer a Moderna da Astrazeneca a Jansen. «La conclusione del giudice – ha proseguito la Verità – sulla base della Ctu redatta e depositata a settembre scorso, è una sentenza che fa giustizia perché le finalità d’obbligo del vaccino sono risultate insussistenti in termini tecnico-scientifici per inefficacia della vaccinazione anti Sars Cov 2 a prevenire la trasmissione dell’infezione e dunque a tutelare la salute pubblica».
Una «sentenza bomba», ha scritto il quotidiano milanese, «che fa dunque giustizia».
Una sentenza che si è avvalsa anche di un documento dell’Aifa che il 19 luglio scorso, a una precisa istanza dell’associazione Arbitrium Pronto Soccorso giuridico, rispondeva: «Al riguardo si rappresenta che allo stato attuale nessun vaccino Covid -19 approvato presenta l’indicazione “prevenzione della trasmissione dell’infezione dell’agente Sars Cov 2”. Si tratta della notizia che la Bussola diede in anteprima nel luglio scorso e che è stata considerata come uno spartiacque e che oggi viene utilizzata nelle sentenze.
La notizia è stata commentata con soddisfazione da legali e giuristi. Come Renate Holzeisen che ha detto: «C’è un giudice a Velletri, i cosiddetti “vaccini” Covid-19 sono stati posti illegittimamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, perché ne è stato fatto utilizzo off label, ossia al di là delle indicazioni della scheda tecnica e al di là delle prescrizioni della legge sul farmaco n. 648/1996, che impone per un uso off label l’inserimento in un apposito elenco, la conclusione di studi di fase II, la somministrazione su malati che non abbiano altra valida possibilità terapeutica e non su soggetti sani, tutti presupposti che non ricorrevano nel caso di specie».
Ma «i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non potevano essere somministrati sui guariti, poiché in nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 vengono mai citate le persone guarite o con pregressa malattia come possibili destinatari della vaccinazione».
Il riferimento del giudice Vaccaro ai guariti ha fatto esultare il Comitato guariti che si è sempre battuto per non vaccinare chi aveva già avuto la Covid 19. «Il Coordinamento Comitati Guariti esprime grande soddisfazione per questo pronunciamento che, finalmente, riconosce nel merito quanto da noi da sempre sostenuto -hanno detto -. Il mancato riconoscimento della valenza dell'immunità naturale acquisita a seguito di infezione naturale, infatti, è stato forse l'aspetto più assurdo e antiscientifico di tutta la vicenda pandemica. Auspichiamo che, finalmente, il Ministero della Salute voglia prendere atto delle inconfutabili evidenze scientifiche che riguardano i soggetti guariti, evitando di raccomandare loro una successiva vaccinazione, sia per la salvaguardia della salute pubblica che per evitare di disperdere preziose risorse pubbliche ed esporre la collettività e i singoli a ulteriori ricadute economiche, sia dal punto di vista sanitario che sociale».
Questa sentenza farà sicuramente scuola e potrà servire anche ad altri giudici in Italia che stanno affrontando cause simili di sanitari sospesi. E scrivere così finalmente una pagina definitiva sulla campagna vaccinale e sull’imposizione del Green pass che ha limitato la libertà dei cittadini. Una pagina vergognosa del nostro Paese iniziata con la celebre “menzogna” pronunciata da Mario Draghi: «Non ti vaccini, fai ammalare, lui/lei muore». Una frase che servì per spaventare il popolo italiano, ma che oggi, ed è affermato anche da un giudice, non aveva alcuna ragione d’essere e pertanto doveva essere rigettata.
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