«Scudo penale per rassicurare i medici e non frenare le vaccinazioni»
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Le istruzioni della Cassazione per orientare preventivamente i giudici anche sullo scudo penale per i medici vaccinatori: «Per non allarmarli e per non frenare la campagna vaccinale». Motivazioni paternalistiche e non giuridiche che hanno fatto finire in un binario morto le cause dei danneggiati.
1- I condizionamenti della Suprema ai giudici
2- La linea sugli effetti avversi: «Trascurabili»
3- Segue
La relazione del Massimario (QUI da pagina 116) licenziata dai giudici della Cassazione il 28 ottobre 2021 per orientare e guidare i magistrati nelle future cause covid, ha affrontato anche il tema dello scudo penale da una prospettiva totalmente positiva. Il via libera alla protezione penale per i medici somministratori di vaccino avviene con un ragionamento che recepisce in toto l’articolo 3 della Legge 44/21 che istituisce il salvacondotto giudiziario, ma senza fornire alcuna giustificazione di legge.
«RASSICURARE I MEDICI»
Il linguaggio utilizzato in questo caso dai giudici del Massimario è volutamente paternalistico e per nulla giuridico perché evidentemente anche lo scudo penale offerto ai sanitari era indispensabile per portare a termine una campagna vaccinale che altrimenti si sarebbe potuta inceppare se i medici avessero fatto valere la loro libertà prescrittiva e di cura in scienza e coscienza.
Scrivono infatti i giudici Maria Acierno e Antonietta Scrima: «L’esonero da responsabilità penale concesso agli operatori somministranti dall’articolo 3 del dl 44 del 2021 sarebbe sintomatico di una scarsa sicurezza dei vaccini».
Come risolvono la questione le due autorevoli togate? «Secondo la relazione illustrativa la diposizione in questione «è espressione dei principi generali dell’imputazione soggettiva e mira a rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione».
Dunque, viene messo nero su bianco che lo scudo penale, cioè la protezione del sanitario da eventuali azioni giudiziarie a seguito di somministrazione di vaccino con effetti avversi gravi, negati in partenza dalla liberatoria del consenso informato, non è altro che un modo per tranquillizzare i medici.
Con quale finalità? Eccola: «La finalità dell’esonero – proseguono - è dunque quella di evitare che «la prospettiva di incorrere in possibili responsabilità penali possa ingenerare allarme tra quanti sono chiamati a fornire il proprio contributo al buon esito della campagna di vaccinazione nazionale».
Il linguaggio volutamente condito da afflati patriottici non nasconde la precisa volontà di non spargere allarme tra i medici, molti dei quali erano restii a somministrare sotto la propria responsabilità e in assenza di una prescrizione medica a seguito di anamnesi, un preparato ancora sperimentale e del quale non si conoscevano con certezza granitica né efficacia né sicurezza.
«FUNZIONE SIMBOLICA»
Nessun problema: lo Stato li ha esonerati e la Corte di Cassazione con questa relazione, ha sostanzialmente dato via libera ai giudici di cestinare tutte quelle cause future arrivate in aula dove danneggiati o famigliari di vittime post vaccinazione chiedevano al medico vaccinatore di rispondere personalmente dei propri atti.
«L’introduzione del cosiddetto scudo penale – insistono - ha avuto la chiara funzione simbolica di alleggerire la pressione sul personale sanitario già stressato dalla portata eccezionale ed epocale della pandemia da Coronavirus che per le sue peculiarità ha determinato un elevatissimo numero di decessi di ridurre il rischio di esposizione ad un contenzioso giudiziario generato dalla campagna vaccinale e quindi di scongiurare atteggiamenti di astensione che avrebbero potuto avere delle ricadute negative sull’efficienza e sulla rapidità della somministrazione».
«LE VACCINAZIONI AVREBBERO RALLENTATO»
In poche parole: i medici – quelli ospedalieri – sono stati gli eroi della pandemia, celebrati con enfasi per i turni massacranti nelle terapie intensive. Ma lo scudo penale è andato a beneficio di tutti, anche coloro che non hanno mai curato un solo paziente di Covid-19 affidandosi al protocollo Tachipirina & vigile attesa, ma che, a fronte di una maggiorazione economica sullo stipendio mensile, si sono messi volentieri all’opera per il bene della campagna vaccinale che si sarebbe interrotta se qualcuno di loro avesse fatto delle storie per questioni di natura processuale.
Una giustificazione che mostra un cinismo preoccupante da parte di giudici che dovrebbero avere a cuore il principio cardine della Giustizia, quell’“uniquique suum” che deve dare appunto “a ciascuno il suo”. Quanti pazienti infatti sono stati sottoposti a vaccinazione pur essendo in condizioni di salute critiche e avrebbero invece avuto necessità di una esenzione per ragioni mediche, a seguito di precise anamnesi sui rischi potenziali e una volta conosciuti i fattori scatenanti di rischio? Quanti dopo la prima reazione avversa hanno chiesto l’esenzione che non gli è stata data ciecamente nonostante una documentazione di causa effetto molto più che sospetta e oggi sono invalidi?
Ma questi elementi non sono stati affrontati nella relazione per il semplice motivo che ai medici non è stato mai chiesto di svolgere indagini anamnestiche sui pazienti, che avrebbero rallentato e infine danneggiato la campagna vaccinale. Infatti, conclude: «L’esenzione da responsabilità penali personali degli operatori è dunque giustificata dal rispetto di regole cautelari specifiche che derivano dal sistema pubblico di vigilanza in merito alla sicurezza del vaccino e non è al contrario la prova dell’assenza o dell’inadeguatezza di tali controlli». Della serie: cari medici, siete protetti perché la farmacovigilanza ci dice che i vaccini sono sicurissimi. Vista come è andata la farmacovigilanza, con le pesanti omissioni sui dati e sugli effetti avversi gravi da parte di Aifa, emersi anche con l’inchiesta di Fuori dal Coro, proprio un bel modo di lavarsi la coscienza di fronte a invalidi tuttora permanenti.
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