Un nuovo "caso Becciu" scombussola il prossimo conclave
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Il porporato sardo si considera reintegrato tra gli elettori e non risulta formalizzata la rinuncia ai diritti cardinalizi. Il parere della canonista Maria d'Arienzo su un rebus esploso in sede vacante, che i cardinali dovranno dirimere prima di entrare nella Cappella Sistina.

Il diritto di ingresso in conclave reclamato dal cardinale Angelo Becciu è un caso destinato a pesare sull'elezione del nuovo pontefice. Per chiarire i termini della questione pubblichiamo un contributo della prof.ssa Maria D'Arienzo, Ordinaria di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Come riportato nella lista pubblicata sul sito www.vatican.va, aggiornata al 19 aprile 2025, sono 135 i cardinali elettori. Tra questi non compare il nominativo di S. Em. card. Angelo Becciu, condannato dal Tribunale vaticano in primo grado per le note vicende finanziarie che lo hanno coinvolto in qualità di ex sostituto della Segreteria di Stato.
Dopo la morte di papa Francesco, il card. Becciu, da ultimo convocato anche all’ultimo concistoro presieduto da papa Francesco il 7 dicembre 2024, si è recato immediatamente a Roma, rivendicando, come sostenuto in alcune dichiarazioni rilasciate all’Unione Sarda il 22 aprile 2025, il proprio diritto di voto del nuovo pontefice ed evidenziando che l’elenco pubblicato sul sito del Vaticano non abbia alcun valore giuridico.
Nella successiva giornata di martedì il card. Becciu ha inoltre regolarmente partecipato alla prima Congregazione generale dei cardinali. Difatti, come stabilito dal punto n. 7 della costituzione apostolica Universi Dominici Gregis alle Congregazioni generali «devono partecipare tutti i cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica».
Con riguardo, invece, all’elezione del nuovo pontefice, il n. 36 della costituzione apostolica Universi Dominici Gregis esclude dalla partecipazione al conclave soltanto «i cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia», e stabilisce che «in periodo di Sede Vacante, il collegio dei cardinali non può riammettere o riabilitare costoro».
Sul punto occorre rilevare che nel caso di Becciu l’atto di “rinuncia ai diritti connessi al cardinalato”, avvenuto in udienza innanzi a papa Francesco il 24 settembre 2020, non è mai stato prodotto in forma scritta, né è mai stata comunicata la relativa accettazione del Romano Pontefice.
Qualora si dovesse ritenere perfezionata la rinuncia ai diritti cardinalizi, la possibilità di ammettere il card. Becciu alla partecipazione al Conclave discenderebbe, pertanto, dall’interpretazione delle disposizioni della costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, e specificamente del n. 33, che configura l’elezione del nuovo pontefice come un diritto dei cardinali, e del n. 38, secondo cui, invece, «tutti i cardinali elettori […] sono tenuti, in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all’annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal collegio dei cardinali».
Su tali aspetti si dovrà pronunciare la Congregazione generale, che, dunque, potrebbe anche orientarsi verso l’ammissione di Becciu al conclave anche in considerazione della circostanza che la sentenza di condanna del Tribunale vaticano è di primo grado e vige nell’ordinamento vaticano il principio della presunzione di innocenza sancito dall’art. 350 bis del codice di procedura penale vaticano introdotto dall’art. 35 della Legge vaticana n. IX dell’11 luglio 2013.
La scelta di ammettere Becciu, inoltre, potrebbe assumere particolare valore simbolico durante l’anno giubilare in corso, chiamato, come si evince dalla stessa bolla d’indizione Spes non confundit, a permettere a tutti di «scoprire quanto sia illimitata la misericordia di Dio».
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