Omogenitorialità post mortem, l’ultima allucinazione giuridica
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Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto come “madre intenzionale” una donna morta nel 2024 e unita civilmente a un’altra donna, madre di due bambine avute attraverso fecondazione eterologa all’estero. Gli appigli normativi e i benefici economici legati al riconoscimento: l’ultimo esempio di giustizia creativa.
Le vicende legate all’omogenitorialità nel nostro Paese seguono tutte il medesimo canovaccio. Una coppia gay va all’estero per avere un figlio tramite la fecondazione artificiale eterologa, torna con il figlio in Italia, l’ufficiale di stato civile giustamente si rifiuta di riconoscere il minore come figlio di entrambi i membri della coppia e infine interviene il giudice che, contra legem, riconosce entrambi gli uomini o entrambe le donne come genitori legittimi del bambino.
Questo canovaccio si è ripetuto anche nella vicenda che ha visto coinvolte Federica Fontana, nota archeologa, e la compagna, a cui si è unita civilmente, Emanuela Murgia. Ripetizione sì, ma con una variazione importante: ora è possibile ottenere il riconoscimento dell’omogenitorialità post-mortem. È la prima volta che accade in Italia.
La storia in sintesi è la seguente: la coppia nel 2017 vola in Spagna affinché la Murgia si possa sottoporre a fecondazione eterologa. Nasce una bambina la quale, per l’ordinamento giuridico spagnolo, è figlia legittima della Murgia, ma non della Fontana. Parimenti per il nostro ordinamento giuridico. Nel 2021 arriva, sempre con un viaggio in Spagna e sempre ricorrendo alla provetta, una seconda bambina: le norme iberiche sono cambiate e la minore è figlia legittima di entrambe. Ma da noi le norme non sono cambiate: un bambino può essere figlio di una coppia solo quando c’è un padre e una madre. La legge italiana vieta l’omogenitorialità (cfr. art. 5 legge 40/2004, 231 Cc, 243 bis Cc, 246 Cc, 247 Cc, 250 Cc, 262 Cc, 269 Cc, 408 Cc, 566 Cc, 568 Cc, 599 Cc, 643 Cc). Dunque, in Italia quelle due bambine erano figlie della Murgia, ma non della Fontana.
Poi, nel 2024 la professoressa Fontana muore e la compagna decide di chiedere ai giudici un riconoscimento di maternità post-mortem a favore della Fontana in relazione alle due bambine. In breve: che anche la sua compagna sia riconosciuta madre delle sue due figlie. Il Tribunale di Trieste nel dicembre 2025, ma la notizia è emersa solo il 5 febbraio, accoglie la richiesta. Quali sono stati i puntelli normativi per arrivare a questa decisione? Gli strumenti per il riconoscimento post-mortem della Fontana come genitore sono stati due. Il primo fa riferimento alla cosiddetta azione di stato che si usa però solo per il riconoscimento giuridico di paternità, dopo che il presunto padre è morto. Si basa essenzialmente su prove genetiche per accertare o smentire che una tal persona sia o non sia il padre biologico di un certo soggetto. Il Tribunale di Trieste però non poteva ovviamente usare solo questo strumento perché la Fontana non aveva nessun legame biologico con le due bambine e perché, soprattutto, la madre è colei che partorisce (almeno finché non sono comparse sulla Terra la fecondazione eterologa e la maternità surrogata).
Ecco allora il ricorso, insieme all’azione di stato, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025 (qui un nostro commento) in cui così si stabilisce: «È incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita, legittimamente praticata all’estero» (la Fontana era già morta e quindi al suo caso non si poteva applicare questa sentenza). Secondo la Consulta, la “madre intenzionale” – cioè la donna che non ha partorito il bambino – diventa genitore legittimo perché, concordando con la madre biologica il ricorso alla provetta, si è automaticamente assunta anche la responsabilità di essere genitore. Quindi, se con lo strumento dell’azione di stato si persegue lo scopo di riconoscere il legame genitoriale tramite prova genetica, ricorrendo alla sentenza della Consulta è possibile sostituire questa prova con la prova della volontà della defunta di ricorrere insieme alla compagna alla fecondazione artificiale. L’azione di stato mi serve nel caso di riconoscimento di genitorialità post-mortem, invece la sentenza della Consulta mi serve per individuare una prova della genitorialità sganciata dalla prova genetica. Insomma, fondendo l’azione di stato con la sentenza della Consulta ora si può riconoscere l’omogenitorialità post-mortem di una donna, ma solo nel caso di coppia lesbica che è andata all’estero per sottoporsi alla fecondazione extracorporea.
La Murgia al Corriere della Sera non ha nascosto che la sua battaglia legale, oltre che essere una battaglia per i diritti civili, è stata anche una battaglia per tentare di sbarcare il lunario: con due figlie da crescere da sola, un contratto di ricercatrice in scadenza e un mutuo da pagare, la pensione di reversibilità della Fontana sarebbe stata una manna dal cielo. Inoltre, vi sono altri benefici economici derivanti dalla morte di una donna non parente in alcun modo delle bambine e che non è stata nemmeno loro madre adottiva: le bambine diventano eredi della Fontana e potranno usufruire di alcuni particolari benefici previdenziali e assistenziali previsti per il genitore defunto, come ad esempio le borse di studio per figli orfani.
Il potere dei giudici, insieme al potere della mente, genera allucinazioni giuridiche. E così basta la volontà di essere donna e un uomo lo diventa; basta la volontà nell’aborto di considerare il figlio un grumo di cellule e questo lo diventa; basta la volontà nel divorzio di sciogliere un vincolo indissolubile e questo si rompe; basta la volontà di considerare un legame omoaffettivo come matrimonio e questo lo diventa; basta la volontà di considerarsi genitore e lo si diventa. Anche dopo morti. «Ogni volta che ho trovato un essere vivente, ho anche trovato volontà di potenza». Lo diceva già Nietzsche (Così parlò Zarathustra, Della vittoria su sé stessi, Adelphi, 1989, p. 138).
Omogenitorialità, il sì della Consulta discrimina i bambini
Pronunciandosi sul caso di due donne lesbiche e sul figlio avuto in provetta da una di loro, la Corte costituzionale ha stabilito che anche la “madre intenzionale” va riconosciuta come genitore. I giudici legittimano così l’omogenitorialità, vietata dalla legge, e condannano i bambini a crescere orfani di almeno un genitore.

