Mascherine, sentenza tedesca: “Violano i diritti dei bambini”
L’obbligo delle mascherine e il distanziamento a scuola violano «numerosi diritti dei bambini e dei loro genitori», in particolare «il diritto al libero sviluppo della personalità» e la libertà educativa. Il Tribunale di Weimar accoglie il ricorso di una madre di due figli di 8 e 14 anni, riconoscendo sproporzionate, sulla base del parere di tre esperti, le misure anti-Covid per persone senza sintomi. E ricorda che l’onere della prova spetta alle autorità che limitano i diritti.
Ancora Weimar, ancora un colpo assestato alle norme di presunto contenimento dell’infezione da Sars-Cov-2, che rivelano in realtà una pericolosa deriva autocratica. Dopo la sentenza del giudice distrettuale Matthias Guericke che dichiarava incostituzionali le norme anti-Covid volute dal Governo tedesco, assolvendo un uomo multato per aver festeggiato il proprio compleanno con altre persone, troppe secondo l’ordinanza emanata in Turingia, questa volta è il Tribunale di prima istanza, con una sentenza dell’8 aprile, ad accogliere il ricorso di una madre determinata (testo integrale in tedesco e sintesi in italiano).
La donna, madre di due figli di 14 e 8 anni, aveva fatto ricorso, ritenendo l’obbligo di indossare le mascherine a scuola, le regole di distanziamento e i frequenti tamponi rapidi come nocivi per il benessere fisico, psicologico e mentale dei ragazzi.
Il Giudice della famiglia ha riconosciuto non solo che un tale pericolo esiste, ma anche che distanza e mascherine violano «numerosi diritti dei bambini e dei loro genitori, secondo la legge, la Costituzione e le convenzioni internazionali. Ciò vale in particolare per il diritto al libero sviluppo della personalità e all’integrità fisica» dei bambini e «il diritto all’educazione e alla cura da parte dei genitori».
Il perno della sentenza sta nel principio di proporzionalità; le norme statali che il dirigente scolastico e gli insegnanti intendevano far rispettare a scuola risultano incostituzionali in quanto violano questo fondamentale principio e non si basano su evidenze acclarate: «Secondo questo principio, denominato anche divieto di eccedenza, le misure volte al raggiungimento di uno scopo legittimo devono essere adeguate, necessarie e proporzionate in senso stretto, vale a dire nel soppesare i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono. Le misure che non sono basate sull’evidenza [...] sono perciò inadatte a raggiungere lo scopo fondamentalmente legittimo perseguito tramite esse per evitare di sovraccaricare il sistema sanitario o per ridurre l’incidenza di infezione da virus SARS-CoV-2». Le misure che introducono l’obbligo della mascherina e del distanziamento a scuola risultano agli occhi del giudice «sproporzionate in senso stretto, perché i notevoli svantaggi o danni collaterali da essi causati non sono compensati da alcun beneficio riconosciuto per i bambini stessi o per terzi».
Tre sono stati gli esperti chiamati a testimoniare: la dottoressa Ines Kappstein, specialista in Microbiologia, Virologia ed Epidemiologia infettiva e specialista in Igiene e Medicina dell’ambiente; il dottor Christof Kuhbandner, professore di Psicologia, docente della Cattedra di Psicologia pedagogica dell’Università di Ratisbona ed esperto di Metodi scientifici e diagnostici; la dottoressa Ulrike Kämmerer, docente di Biologia umana, Immunologia e Biologia cellulare all’Università di Würzburg.
Sulla base della perizia approfondita della dott.sa Kappstein, che ha passato in rassegna tutti gli studi internazionali sul tema, il Tribunale ha riconosciuto che la plausibilità che le mascherine siano in grado di contenere la trasmissione dell’infezione non è supportata da alcuna reale prova scientifica. Al contrario, «tutte le prove scientifiche attualmente disponibili suggeriscono che le maschere non hanno alcun effetto sull’incidenza dell’infezione. Tutte le pubblicazioni citate come prova dell’efficacia delle maschere negli spazi pubblici non consentono questa conclusione», perché si basano su modelli teorici che provengono dall’ambito della macroeconomia, prive di risvolti epidemiologici reali.
La realtà, al contrario, fa sì che l’uso delle mascherine risulti perfino dannoso, dal momento che la stragrande maggioranza delle persone, soprattutto i bambini, non utilizzano le mascherine in modo corretto e le toccano in continuazione con le mani, principale veicolo di contaminazione. È impensabile che milioni di persone, per l’intero corso della propria giornata, possano utilizzare le mascherine come fossero medici in una sala operatoria.
Per quanto riguarda il distanziamento, se è possibile ammettere una certa plausibilità (non dimostrata) che mantenere una distanza di circa un metro e mezzo, allorché una persona abbia sintomi influenzali, possa aiutare a prevenire il contagio, lo stesso non si può dire per persone senza sintomi. Inoltre, nel contesto scolastico, i contatti tra alunni e tra alunni e insegnanti sono troppo brevi perché si possa sostenere una significativa trasmissibilità del virus.
La dottoressa Kappstein ha inoltre presentato il risultato di una revisione di meta-analisi relative alla trasmissione del Sars-Cov-2 in contesti familiari. Se nel caso di persone sintomatiche il tasso di trasmissione si attesta intorno al 18%, in assenza di sintomi il tasso crolla allo 0,7%, rendendo in tal modo del tutto sproporzionate le misure prese nei confronti delle persone asintomatiche, che, evidentemente, non rientrano affatto tra i tanto temuti untori.
Il Tribunale di Weimar contesta anche l’utilizzo dell’eventuale esito positivo dei test PCR. Sia Kappstein che Kämmerer attestano che un test PCR «può rilevare solo materiale genetico», ma non è in grado di dire se «l’RNA proviene da virus che sono in grado di infezione e quindi in grado di replicarsi». Il test PCR potrebbe infatti rilevare un frammento “morto”, incapace perciò di replicarsi e generare un’infezione. Nelle perizie allegate alla sentenza vengono anche sottolineate due fonti di errore dei test PCR. Anzitutto la riduzione dei geni del Sars-Cov-2 che devono essere individuati dal test per dichiarare una persona positiva; i tre geni di partenza sono stati ridotti ad uno solo. La dottoressa Kämmerer fa notare che con l’uso di un solo gene target, su 100.000 test, i falsi positivi possono essere 2.690, a fronte di soli 10 utilizzando 3 geni. Se si fosse utilizzato il criterio di individuare 3 geni, o, come in Thailandia, perfino 6, il valore dell’incidenza settimanale sarebbe ridotto quasi a zero. Il che significherebbe la fine delle restrizioni basate sui dati dei contagi.
La perizia riporta inoltre alla luce il problema del numero di cicli di amplificazione (Ct). La Kämmerer spiega che con un Ct compreso tra 26 e 35, la positività del test sarebbe significativa solo se accompagnata a coltura virale; cosa che non viene fatta praticamente mai. Oltre i 35 cicli, i risultati non hanno alcuna rilevanza. Un’importante sottolineatura riguarda anche la cosiddetta “incidenza”, ossia il numero dei “contagiati” per 100.000 abitanti in 7 giorni, che a rigore dovrebbe riguardare un gruppo definito di persone testate ed esaminate clinicamente in un periodo di tempo definito; quello che invece viene ordinariamente fatto è una mera raccolta di dati di segnalazione, che non rispettano né una precisa definizione del gruppo di persone né dell’arco temporale; oltre al fatto che i casi vengono segnalati sulla base della sola positività del tampone, senza alcun esame clinico.
Dulcis in fundo, la sentenza ricorda un principio fondamentale, che occorrerebbe rinfrescare anche ai piccoli e grandi aspiranti dittatori di casa nostra: «Va sottolineato che non sono le parti coinvolte che dovrebbero giustificare l’incostituzionalità delle violazioni dei loro diritti, ma al contrario è lo Stato Libero di Turingia, che viola i diritti delle parti coinvolte con le sue disposizioni di legge statali, a dover provare, con le prove scientifiche necessarie, che le misure che prescrive sono adatte a raggiungere gli scopi prefissati e che sono proporzionate, se necessario. Finora, questo non è stato fatto in alcun modo». Come in Germania, così in Italia.