Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
la dottrina

Diritto divino e consacrazioni episcopali: testi magisteriali

I testi indicati da don Vernier nell'articolo Diritto divino e consacrazioni contro la volontà del Papa, per chiarire, alla luce dell'insegnamento del magistero, che consacrare vescovi contro il mandato papale contraddice la costituzione divina della Chiesa.

Ecclesia 30_06_2026

Di seguito i testi magisteriali indicati da don Hilaire Vernier come decisivi per valutare, alla luce della dottrina cattolica, le prossime consacrazioni episcopali contro la volontà del Papa. Ad ogni citazione, segue un breve commento di Luisella Scrosati.

Pio VI, Breve Caritas quæ (13 aprile 1791): «Poiché questi Vescovi appartengono ad altre province, se poterono, con ardire sacrilego, conferirgli l’Ordine, non poterono tuttavia attribuirgli la giurisdizione, della quale essi sono completamente privi, come prevede la disciplina di tutte le epoche».

I vescovi di Babilonia, di Lidda e di Autun, «senza averne ricevuto alcun mandato della Sede Apostolica», imposero «le sacrileghe mani a Luigi Alessandro Expilly e a Claudio Eustachio Francesco Marolles» (§ 13), per consacrarli vescovi. Il vescovo di Lidda poi, insieme ai due nuovi vescovi, consacrò «in maniera sacrilega il parroco Saurine come Vescovo di Aix» (§ 14) ed in seguito altri presbiteri. Queste consacrazioni vengono definite da Pio VI «illegittime e sacrileghe» (§ 21), in virtù del fatto che sono tutte avvenute senza il mandato della Sede Apostolica. Per questa ragione il Papa definisce ripetutamente costoro «pseudo-vescovi», nonostante l’ordinazione fosse sacramentalmente valida.
Di particolare interesse è il fatto che, nel testo sopra riportato, il Papa definisca «sacrilego» precisamente il semplice fatto di conferire l’ordine, non quello di tentare di conferire la giurisdizione. Il punto è importante, perché la FSSPX ritiene erroneamente che ad essere proibito dalla legge divina sarebbe soltanto il conferimento della giurisdizione, non la sola ordinazione sacramentale.

Pio IX, Enciclica Quartus supra (6 gennaio 1873): «Veramente, essendo la disciplina il legame della fede, incombeva alla Sede Apostolica l’obbligo d’intervenire per restaurarla [...] Abbiamo rivendicato a questa Sede Apostolica il diritto e il potere di eleggere il Vescovo fra una terna che Ci viene proposta, o anche prescindendo da essa. […] abbiamo ritenuto che non si dovesse tacere sul Nostro diritto di fare qualche elezione anche fuori della terna proposta, affinché in futuro nessuno possa costringere la Sede Apostolica ad agire secondo il suo vantaggio. È ben vero che anche col Nostro silenzio il diritto e il dovere della Cattedra del Beatissimo Pietro sarebbero rimasti integri, poiché i diritti e i privilegi che le sono stati conferiti dallo stesso Cristo Dio possono essere sì contestati, ma non possono essere aboliti; e non è in potere di alcun uomo rinunciare ad un diritto divino, quando talvolta, per volontà di Dio, fosse costretto ad esercitarlo». 

Pio IX si trova a dover affrontare uno scisma proveniente dalla Chiesa armena. Egli mostra chiaramente che quello di scegliere i vescovi da consacrare è un diritto divino che appartiene alla Sede Apostolica e che essa intende restaurare; pertanto nessuno può costringere questa Sede ad «agire secondo il suo vantaggio», quasi che il Papa debba necessariamente approvare delle consacrazioni, per qualsivoglia motivo. Ancora una volta, facciamo notare che il Papa rivendica un diritto divino, non semplicemente ecclesiastico e non rivendica semplicemente come diritto (divino) quello di conferire la giurisdizione, ma anche quello di scegliere i vescovi da consacrare.

Pio IX, Enciclica Et si multa luctuosa (21 novembre 1873): «Eppure gli stessi primi elementi della dottrina cattolica insegnano che non può essere considerato vescovo legittimo, nessuno che non sia congiunto per comunione di fede e di carità con la Pietra sopra cui è edificata la Chiesa di Cristo, e non sia legato strettamente al supremo Pastore, a cui sono date da pascolare tutte le pecore di Cristo, e non sia unito a colui che difende e garantisce la fraternità che è nel mondo. E in verità “a Pietro parlò il Signore: ad uno solo, per fondare l’unità dall’uno”»

Questa volta il problema si situa nella Confederazione svizzera. Alcuni cantoni avevano emanato leggi per assoggettare i vescovi all’autorità civile ed avevano dato vita ad una gerarchia autonoma dalla Santa Sede. Pio IX riferisce come insegnamento che appartiene ai «primi elementi della dottrina cattolica» che un vescovo, per essere legittimo, debba essere unito e legato alla Sede Apostolica. Pio IX, come già Pio VI, chiama «pseudo-vescovi» coloro che, pur avendo ricevuto una valida ordinazione, sono stati consacrati contro la volontà della Sede Apostolica.

Pio XII, Enciclica Ad Apostolorum Principis, 29 giugno 1958: «Di fronte a così gravi attentati contro la disciplina e l'unità della chiesa, è Nostro preciso dovere di ricordare a tutti che ben altri sono la dottrina e i principi che reggono la costituzione della società divinamente fondata da Gesù Cristo nostro Signore. I sacri canoni infatti chiaramente ed esplicitamente sanciscono che spetta unicamente alla sede apostolica giudicare circa l'idoneità di un ecclesiastico per la dignità e la missione episcopale e che spetta al romano pontefice nominare liberamente i vescovi».

Pio XII, di fronte a consacrazioni episcopali illegittime in Cina, insegna come proprie della costituzione divina della Chiesa, e non meramente di una dimensione legalistica, il fatto che solo la Sede Apostolica può giudicare l’idoneità del candidato vescovo e nominarlo. Da notare, anche in questo caso, che il Papa non rivendica semplicemente il diritto di conferire la giurisdizione, ma di scegliere il vescovo; né solo quello di giudicare dell’idoneità dei soli vescovi residenziali, ma di qualunque vescovo, sia esso residenziale o titolare, senza distinzione.
È dunque chiaro che l’insegnamento della Chiesa ritiene come diritto divino che il Papa abbia l’ultima parola non solo nel conferimento della giurisdizione, ma anche nella scelta dei vescovi. Chiunque procede a consacrare un vescovo contro il parere della Sede Apostolica usurpa un diritto che il Papa ha ricevuto da Gesù Cristo, contraddice la costituzione divina della Chiesa e commette un atto sacrilego.



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