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LA CASSAZIONE

Via libera alla pornografia con minori? Una sentenza shock

Il 28 ottobre le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che non si configura il reato di produzione di materiale pornografico quando un over 14 acconsente alle relative riprese, anche con un adulto, purché ad uso privato. Una pronuncia che tradisce la volontà del legislatore e perfino la Costituzione, ignorando anche la facilità di diffusione odierna. E, dietro la solita foglia di fico della “libertà”, espone a nuovi pericoli tanti ragazzini.

Vita e bioetica 31_10_2021

“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni”. L’art. 21, sesto comma, lo sappiamo bene, è la norma maggiormente ignorata e tradita della Costituzione ed è stata semplicemente disapplicata per consentire la diffusione della pornografia nella nostra società: benché, con ogni evidenza, sia uno strumento che sfrutta economicamente il corpo umano di persone sostanzialmente dedite alla prostituzione per sollecitare gli istinti peggiori e neghi in radice la dignità dell’uomo e della donna, la pornografia è presentata come “normale”, divertente, addirittura talvolta “utile” nell’ambito di certi rapporti.

Il mondo civile, tuttavia, ha avuto un sussulto di coscienza negli ultimi decenni con riferimento al coinvolgimento dei minori nella produzione del materiale pornografico: non solo rispetto all’utilizzazione dei neonati e dei bambini (pratica diffusa nel mondo, come ci ricorda costantemente don Fortunato Di Noto), ma anche con riferimento alle riprese sugli adolescenti, i ragazzi da 13 a 18 anni, ormai capaci fisicamente di attività sessuale ma che vivono una delicatissima fase di crescita e di maturazione. Quale oggetto sessuale più desiderabile per i pervertiti di una ragazzina o un ragazzino?

Ecco che, anche in Italia, una norma molto severa punisce con la reclusione fino a 12 anni chi, “utilizzando minori di anni diciotto, produce materiale pornografico”. La norma nasconde un’ipocrisia – quella che, appena divenuti maggiorenni, il ragazzo o la ragazza siano pienamente liberi e consapevoli di partecipare a riprese pornografiche – ma, con la sua severità, sembra voler porre un paletto solido: lasciamo che i ragazzi crescano serenamente e impediamo il coinvolgimento in pratiche e in ambienti di questo tipo.

Il severo divieto di produzione di materiale pedopornografico si giustifica anche per un altro motivo: la facilità con cui lo stesso, in un modo o nell’altro, si diffonde, soprattutto tramite Internet, spesso senza o contro la volontà del minore “protagonista” del filmato: è un dato fattuale ben conosciuto, che il legislatore ha tenuto presente sanzionando duramente anche il commercio di tale materiale nonché la sua diffusione o distribuzione e anche la cessione a titolo gratuito.

Abbiamo fatto riferimento al “solido paletto” piantato dal legislatore; ma forse non abbiamo tenuto conto che le leggi si applicano e si interpretano. Anche il divieto di coltivazione di piante contenenti sostanze stupefacenti, stabilito dal Testo Unico che lo sanziona severamente, appariva una norma solida, in nessun modo aggirabile; anche in quel caso la finalità del legislatore era di impedire l’aumento della quantità di stupefacente, ben consapevole della facilità della sua circolazione. Eppure, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (il massimo organo della magistratura, che detta i principi di diritto che tutti i giudici devono applicare) hanno stabilito nel 2019 che “non integra il reato di coltivazione di stupefacenti una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto”: quindi, per eludere il divieto di coltivazione, è sufficiente affermare che la coltivazione domestica… non è coltivazione! E così, successivamente, si è ritenuto non integrasse reato la coltivazione di 11 piantine di marijuana…

Il riferimento alla destinazione all’uso personale spiega il motivo di quella pronuncia: se assumere stupefacente è un diritto, per quale motivo dovrebbe essere vietato procurarselo con la coltivazione domestica, anziché comprare la bustina dallo spacciatore?

Anche per la produzione di materiale pedopornografico riguardante adolescenti sta, purtroppo, avvenendo lo stesso fenomeno, sempre ad opera della massima magistratura penale. Già nel 2018, le Sezioni Unite avevano escluso che il maggiorenne che produce il materiale (che, cioè, effettua i filmati o le fotografie) “utilizzi il minore” se le riprese sono effettuate “nell’ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore, sicché le stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato”. Ecco che al concetto “utilizzare il minore” per la produzione del materiale - che, banalmente, significa che le riprese o le fotografie hanno come protagonisti minorenni - viene attribuito un significato diverso: il minore non è “utilizzato” se ha consentito liberamente alla realizzazione delle immagini o dei filmati che riguardano la sua sfera sessuale.

Una prima breccia che le stesse Sezioni Unite, nell’udienza del 28 ottobre, hanno ulteriormente allargato. Leggiamo il “principio di diritto” affermato dalla sentenza (è un po’ ostico, ma lo chiariremo subito dopo): “Nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto”.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla libertà del minore ad avere rapporti sessuali, anche con maggiorenni: un diritto che viene tratto dalla norma che punisce (anche) i maggiorenni che hanno rapporti sessuali con minori di anni 14; se ne deduce, quindi, che gli adolescenti con più di anni 14 hanno diritto a intrattenere rapporti con maggiorenni (e, quindi, che i maggiorenni hanno diritto ad intrattenere rapporti con i ragazzi e le ragazze con più di 14 anni): la norma penale finalizzata a punire i pedofili viene usata per affermare un principio diverso, se non opposto.

Non basta: se vi è il diritto del minorenne a rapporti sessuali, esso porta con sé il diritto - del minore stesso, ma anche del maggiorenne - ad effettuare le riprese di tali rapporti. Si recepisce la tesi, già affermata da alcuni giudici, secondo cui “lo stesso concetto di sessualità si è evoluto con il progresso tecnologico, sicché la ripresa fotografica dell’atto sessuale non è mera documentazione, ma rappresenta una forma di espressione della sessualità del minore ultraquattordicenne”. Vedete come si gioca sulle parole? Quello che la legge definisce correttamente “produzione di materiale pornografico”, c’è chi sostiene essere, invece, qualcosa di diverso, un modo di avere rapporti sessuali…

Naturalmente, si mettono le mani avanti: è necessario che il minore abbia acconsentito alle riprese per una sua “libera scelta”. Emerge la foglia di fico della “libertà”, ma è inevitabile chiedersi: sarà libera di dire di no la ragazzina di quindici anni coinvolta in una relazione intima e fisica con un uomo che ha il doppio della sua età, quando questi le propone di riprendere i loro rapporti sessuali? E che uomo (maggiorenne) sarà quello che propone o accetta la proposta di effettuare riprese di questo tipo?

La seconda riserva che le Sezioni Unite fanno è che tutto ciò è lecito se le riprese sono destinate “all’uso esclusivo dei partecipi dell’atto”; se, quindi, non è prevista la diffusione del materiale. Due osservazioni: come si è detto, la diffusione, prima o poi, avviene spesso e frequentemente è impossibile risalire a chi ne sia l’autore; ma, soprattutto: che senso ha riconoscere rilievo al desiderio di due persone di rivedersi nelle loro performance sessuali? Si tratta di attività che può interessare soltanto il maschio trentenne oppure che può creare problemi psicologici alla ragazzina o al ragazzino coinvolti!

Due considerazioni finali. Una parte della magistratura si è avviata sulla strada dei “diritti” e non riesce più a vedere quando è davvero necessaria una tutela e quando, al contrario, si tratta di insidie e di decisioni che mettono in pericolo le persone fragili e la società. La proclamazione del diritto dei minorenni ai rapporti sessuali con chiunque e di qualunque tipo mette in pericolo tanti ragazzini in crescita rispetto alle mire di adulti che - perché no? - vogliono vivere un’esperienza particolare; ci sarà davvero un “rapporto sentimentale” tra una quindicenne e un adulto? Ma soprattutto: se questo adulto utilizza un telefono cellulare o una macchina fotografica per le riprese degli incontri sessuali con il/la quindicenne, davvero è possibile inquadrare il tutto nel diritto del minore ad esprimere la sua sessualità?

La tappa finale della “strada dei diritti” la conosciamo bene: la libertà di farsi uccidere (cui si accompagna, ovviamente, la possibilità di uccidere le persone fragili che “liberamente” lo chiedono …)!

La seconda considerazione è che la magistratura, nel tradire palesemente la volontà del legislatore, una volta tanto espressa chiaramente, si mostra lontanissima dal popolo, quello in nome del quale si pronunciano le sentenze. Cosa devono pensare i genitori, il cui compito è sempre più arduo, rispetto a giudici che affermano che, sì, è del tutto normale che la loro figlia o il loro figlio quindicenne “frequenti” una persona adulta e, in aggiunta, è del tutto normale (anzi: è un diritto) che la figlia o il figlio si faccia riprendere dall’adulto e insieme all’adulto per meglio esprimere la sua sessualità? Occorrerà, prima o poi, fermarsi!