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FINE VITA

Suicidio assistito, la Puglia prova a portarsi avanti

Nel Consiglio regionale pugliese è in discussione una proposta di legge che traduce in norme la sentenza della Corte costituzionale che legittima il suicidio assistito. Ma la proposta, irricevibile dal punto di vista morale, lo è anche dal punto di vista giuridico, in quanto non è competenza delle regioni. E il timido intervento dei vescovi pugliesi non coglie nel segno.

Vita e bioetica 05_08_2022

Se Il Ddl Bazoli sul suicidio assistito è finito in un cassetto dato che l’attuale legislatura sta tramontando in anticipo, ci ha pensato il consigliere della Regione Puglia Fabio Amati a tirarlo fuori del cassetto presentando una proposta di legge dal titolo Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore per i pazienti terminali.
Si tratta della traduzione in norme della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale che legittimava ampiamente il suicidio assistito, andando a cancellare quasi del tutto l’art. 580 cp che sanziona l’aiuto al suicidio.

Le condizioni di accesso alla pratica eutanasica realizzata tramite il suicidio assistito, previste nella proposta di legge, ricalcano molto da vicino i requisiti indicati dalla Consulta. Infatti è assicurato l’accesso a tale pratica alle «persone in possesso dei seguenti e contestuali requisiti: siano capaci di assumere decisioni libere, consapevoli e abbiano espresso autonomamente e liberamente la volontà di accedere alle prestazioni e ai trattamenti, con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni cliniche; siano affette da patologie irreversibili; siano tenute in vita con trattamenti di sostegno vitale; si trovino in condizione di sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili» (art. 2). Anche le verifiche delle condizioni di accesso previste dall’art. 3 riecheggiano quelle indicate dalla Corte costituzionale.

L’obiezione di coscienza viene ammessa, ma a differenza della Corte costituzionale, la proposta di legge pugliese obbliga la direzione dell’azienda sanitaria a fornire comunque assistenza al suicidio qualora tutti i medici facessero un passo indietro. A margine: la proposta di legge regionale, al pari della sentenza della Consulta, prevede l’obiezione di coscienza solo a favore del personale sanitario, non di quello amministrativo che potrebbe così trovarsi a collaborare obtorto collo al suicidio dei pazienti.

Lo scorso primo agosto sei consiglieri regionali hanno scritto una lettera al Presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, affinchè l’iter di approvazione di questa proposta non subisca una battuta d’arresto a motivo delle ferie estive. C’è fretta di arrivare in porto.

Posto che dal punto di vista morale questa proposta di legge è irricevibile perché trattasi di legge ingiusta (il suicidio è sempre un male morale e parimenti la collaborazione formale ad esso), la domanda sul piano giuridico è la seguente: le regioni sono competenti a legiferare su questa materia specifica? Il consigliere Amati non ha dubbi nel rispondere positivamente: «la presente proposta di legge ha come fondamento giuridico, anche con riferimento a tutte le questioni d’attribuzione della competenza a legiferare in sede regionale, la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. […] riaffermando la competenza concorrente delle regioni in materia di tutela della salute […]. Assodata, dunque, la competenza regionale a legiferare […]».

Parrebbe dunque che la sentenza 242 richiamata dal consigliere legittimi le regioni a legiferare in materia. Così non è. Non solo la sentenza in oggetto non assegna tale competenza alle regioni – né potrebbe farlo – ma chiede al Parlamento di legiferare perché solo lui può farlo. Insomma la sentenza citata dall’Amati avvalora il principio che su questa materia specifica la competenza è esclusiva dello Stato e non c’è una competenza concorrente Stato – regioni.
Vero è che l’art. 117 della Costituzione afferma che la tutela della salute è materia di competenza sia dello Stato che delle regioni, ma nel senso che sta alle regioni rendere esecutivi quei principi di tutela della salute presenti nelle leggi del Parlamento. Sarebbe irrazionale che ogni regione legiferasse autonomamente sul suicidio assistito, realizzando così una disciplina normativa a macchia di leopardo su una materia che, tra l’altro, ha rilievo penale.

La Consulta ha poi puntualizzato che per i fatti successivi alla pubblicazione della sentenza medesima rientranti nell’ambito della materia dell’aiuto al suicidio occorrerà rifarsi ai criteri stabiliti dalla Consulta stessa. Dunque la Corte costituzionale non ha dato mandato né alle regioni né alle singole aziende ospedaliere di prevedere normative o discipline regolamentari che minino i contenuti della sentenza. Ha semplicemente detto che qualora in futuro si verificasse la fattispecie in esame – paziente che chiede di essere aiutato a morire – i soggetti coinvolti (medici, ospedali, amministratori di sostegno, comitati etici, giudici, etc.) si devono rifare ai criteri da lei stabiliti per agire nell’alveo della legittimità (così come è accaduto di recente per il caso del signor Federico Carboni).
In breve, la Consulta ha indicato come comportarsi nel caso specifico, in attesa che il Parlamento legiferi in materia, ma non ha chiesto alle regioni, né alle strutture ospedaliere di prevedere una normativa a carattere generale per risolvere in futuro casi analoghi. Ciò lo ha richiesto al Parlamento.

Dunque la proposta di legge è illegittima per difetto di competenza. Parimenti è caduto in errore il Ministro della Salute quando nel novembre del 2021 sollecitò le regioni a rendere esecutiva la sentenza della Consulta.

La Conferenza episcopale pugliese ha emesso un timido comunicato stampa che, nella genericità  di principi pur condivisibili, non coglie proprio nel segno. Scrivono i vescovi pugliesi: «Siamo ben consapevoli della sensibilità e della delicatezza del tema che è di drammatica attualità e poiché riguarda la sacralità della vita, necessita di un percorso accurato da parte del legislatore, in un ampio confronto parlamentare che rappresenti il Paese e le reali necessità dei suoi cittadini, scevro da logiche di parte e possibili strumentalizzazioni».

Per la verità la legge che tutelava la persona dall’aiuto al suicidio già c’era. Si trattava del già citato art. 580 cp che sanzionava il suicidio assistito. Dunque l’unica iniziativa del legislatore rispettosa della dignità personale sarebbe quella di ripristinare la portata sanzionatoria di quell’articolo, ridotta invece dall’intervento della Corte costituzionale. Qualsiasi altra legge che strizzi l’occhio al suicidio assistito sarebbe contraria alla morale naturale  e quindi contraria alla dottrina cattolica.

Poi i vescovi richiamano la validità delle cure palliative e delle terapie antalgiche, nonché la legge 38/2010 che regola la materia. Tutto apprezzabile, ma ciò che sarebbe stato necessario era una condanna chiara e netta della proposta di legge di Amati. Il resto appare come il tentativo di ammansire un leone affamato con una carota.