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EMERGENZA CORONAVIRUS

Stop alle Messe, il balletto tra Governo e vescovi

Diocesi in ordine sparso: a Milano il Duomo riapre solo ai turisti, non al culto; a Venezia si chiede di riavere almeno le Messe feriali. Ma non c'è mai stato un ordine di chiusura delle chiese perché avrebbe contrastato con il Concordato e con la Costituzione, che non contemplano stop per ragioni di salute pubblica. Nel decreto sul Coronavirus, il Governo non parla di Messa, ma genericamente di eventi religiosi in luoghi pubblici. Semmai sono stati i vescovi a dare un'interpretazione fin troppo rigida alle ordinanze locali, regalando allo Stato un precedente.
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Attualità 28_02_2020

Al quinto giorno di sospensione forzata delle Messe in tutto il nord Italia qualcuno ha iniziato a rialzare la testa: «Riaprite le chiese», chiede il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia appellandosi alla comprensione del governatore Zaia. «Almeno la Messa feriale, dove di solito c’è meno gente, speriamo che comprenda». A Milano invece il Duomo riaprirà lunedì ma solo ai turisti, non per il culto. A Bologna ci saranno le Messe, ma il vescovo esonera comunque dal precetto festivo. 

Si va in ordine sparso, con la scusa dei decreti regionali. 

Il punto è che i governatori potrebbero riaprire le chiese per il semplice fatto che non hanno nessuna autorità nel chiuderle e non avevano nessuna autorità nel predisporre la sospensione forzata delle Messe.

Così non si comprende se a dettare questa settimana “surreale” - come l’ha chiamata Moraglia - di digiuno eucaristico, sia stata più la forzatura del governo centrale nell’esigere dalla Chiesa di rinunciare al culto pubblico o la disponibilità incondizionata dei vescovi a svuotare le chiese prim’ancora di aver capito se il governo potesse effettivamente chiederglielo.

La questione è meramente giuridica, ma si è giocata a livello politico.

I vescovi hanno agito in ordine sparso perché in questa vicenda non c’è stato un coordinamento centrale da parte della Cei. Così ogni vescovo ha emesso disposizioni autonome - diverse le une dalle altre - in qualità di moderatore della liturgia della diocesi, giustificandosi con le disposizioni regionali, che nascono dal decreto urgente del governo approntato per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus.

Ma nel decreto legge 6/2020 - che ora è in riconversione parlamentare - non si parla affatto di sospensione di Messe. All’articolo 1, comma c, si parla di «sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico».

Il punto è capire se le S. Messe rientrino nelle categorie di “manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato”.

Se anche fosse stato nelle sue intenzioni, il Governo non avrebbe potuto includervi le chiese per il semplice motivo che questo contrasta con la lettera tanto del Concordato tra Stato e Chiesa quanto della Costituzione. E in secondo luogo avrebbe dovuto esserci a monte un accordo tra lo Stato italiano e l’autorità ecclesiastica, solitamente rappresentata dal presidente della Cei o dalla Segreteria di Stato vaticana. Tutto questo non è avvenuto: c’è stata più semplicemente una adesione/iniziativa spontanea delle Diocesi piuttosto che un adempimento di un ordine dell’autorità civile.

Ordine che non sarebbe potuto nemmeno partire. L’articolo 2 del Concordato del 1984 stabilisce che “La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare, è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”.

Vi è poi la Costituzione che non permette alcuna limitazione della libertà religiosa per motivi di igiene o salute pubblica. L’articolo 19 ad esempio, stabilisce che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

È la contrarietà al buon costume l’unico limite per i riti, non è quindi prevista la salute pubblica, che invece pone limitazioni alla libera circolazione nell’articolo 16, che è alla base del decreto del governo.

Questo non significa che l’autorità pubblica non possa limitare quando non proibire manifestazioni religiose tout court. Se, ad esempio, si trattasse di processioni o anche di Messe svolte in un luogo pubblico, uno stadio o un palasport, il questore potrebbe vietarle anche per ragioni di sanità pubblica come dice l’articolo 26 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ma la Messa in chiesa è una cosa diversa.  

In luogo pubblico significa all'aperto. Al limite una chiesa può essere considerata un luogo aperto al pubblico, non un luogo pubblico perché gode di una sorta di extraterritorialità garantita dalla legge. Si tratta di una distinzione sancita da una sentenza della Corte Costituzionale del 1957 (la n° 45) che affermò – a proposito di una confessione evangelica – che per le cerimonie e processioni in luogo pubblico c’è obbligo di preavviso del questore, mentre l’autorità civile non ha alcun potere se le cerimonie si tengono in un luogo non pubblico.

Insomma: leggendo i riferimenti normativi sembra proprio che Governo, Regioni e sindaci non avessero alcun potere di vietare le Messe con concorso di popolo negli edifici di culto. Di conseguenza, la decisione di sospenderle è direttamente attribuibile ai Vescovi.

Resta da capire la ratio con la quale il governo ha citato nel suo decreto anche gli eventi a carattere religioso. Se non ha pensato ai limiti posti dalla Costituzione e dal Concordato o se invece ci ha pensato, ma ha voluto eluderli, usando termini niente affatto chiari: in effetti, parlando di "riunioni in luogo pubblico o privato anche di carattere religioso" svolti in "luoghi chiusi aperti al pubblico" potrebbe far intendere di riferirsi anche alle funzioni religiose (la Messa) svolte all'interno delle chiese senza dirlo espressamente, proprio perché sapeva che non poteva affatto vietarle. E i vescovi avrebbero potuto aspettare - perlomeno - prima di applicare queste misure draconiane anche in diocesi dove ad oggi non c’è un solo contagiato da Coronavirus.

Una cosa è chiara: il Governo non aveva un diritto pieno nel pretendere la chiusura delle chiese, i vescovi lo hanno, diciamo così, aiutato, sacrificando le normative concordatarie e costituzionali. È un precedente che potrebbe costare caro quando lo Stato dovrà tornare a farsi vivo per impedire o limitare un diritto di culto in forza di una qualunque altra esigenza di igiene o ordine pubblico.