La Chiesa supplisce ma non secondo i comodi della Fraternità
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Il principio «Ecclesia supplet» incluso nel canone 144 è invocato a sostegno del ministero dei sacerdoti "lefebvriani" che si fonderebbe su una giurisdizione di supplenza. Ma è la Chiesa stessa a decidere come e quando intende supplire, nei confini che è essa a stabilire e non da chi ne abusa per esercitare una missio canonica che non ha.
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Un altro gruppo di obiezioni a sostegno della Fraternità Sacerdotale San Pio X fa appello alla giurisdizione di supplenza della Chiesa, secondo quanto previsto dal can. 144 §1: «Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva». Da questo testo la FSSPX ritiene di avere dalla Chiesa quella giurisdizione che non le viene accordata dalle autorità competenti, come le facoltà per assolvere validamente (poi concesse da papa Francesco), quelle per assistere ai matrimoni, quella di consacrare vescovi senza il mandato apostolico, ed in generale quella per compiere atti che di per sé richiederebbero una giurisdizione.
Prendiamoci un po’ di tempo, perché la questione richiede dapprima di chiarire cosa vuole dire che la “Chiesa supplisce” (Ecclesia supplet), quando supplisce e perché lo fa. Quindi bisognerà capire cosa vogliono dire l’«errore comune di fatto o di diritto» e il «dubbio positivo e probabile» riportati nel Codice di Diritto Canonico.
Il potere di giurisdizione appartiene alla Chiesa, o più propriamente al Romano Pontefice, da cui deriva ogni giurisdizione, perché alla Chiesa è affidato il compito di condurre le anime alla vita eterna. Nel concedere la giurisdizione ai singoli ministri, perché possano adempiere la missione loro affidata, la Chiesa deve nel contempo mantenere l’ordine e proteggere i fedeli da ministri che li potrebbero fuorviare. Per questa ragione, la giurisdizione per compiere lecitamente e validamente alcuni atti viene conferita e regolata dalla Chiesa; non basta essere sacerdoti o vescovi validamente ordinati per poter esercitare gli atti che richiedono la giurisdizione. I casi più vicini alla vita concreta dei fedeli sono quelli dell’assoluzione sacramentale e dell’assistenza al matrimonio: perché questi due sacramenti siano celebrati validamente è necessario che il ministro della confessione (il sacerdote) e colui che assiste al matrimonio ne abbiano le facoltà.
Ora, vi sono alcune situazioni ben specificate dal diritto nelle quali la Chiesa supplisce ad una giurisdizione o a delle facoltà che oggettivamente mancano ad un particolare ministro. Quali sono queste situazioni? Il primo principio generale, per quanto possa apparire banale, è che la Chiesa supplisce dove può supplire, ossia dove si estende il suo potere di giurisdizione. Questo significa che la Chiesa non potrà mai supplire disposizioni che riguardano la legge naturale e la legge divina, perché essa non ha il potere di modificare ciò Dio ha stabilito. E così, per esempio, la Chiesa non può supplire se non viene osservata la formula consacratoria dell’Eucaristia o se, ad assolvere, sia un laico.
La seconda risposta è altrettanto lapalissiana, ma spesso non presa sufficientemente in considerazione: la Chiesa supplisce dove intende supplire. La Chiesa indica nell’errore comune e nel dubbio positivo (a cui bisogna aggiungere l’assoluzione in caso di pericolo di morte) le situazioni in cui ella intende supplire ad una giurisdizione mancante. Al di fuori di queste categorie, la Chiesa non intende supplire la giurisdizione mancante e necessaria.
Per quale ragione la Chiesa supplisce la giurisdizione mancante in queste situazioni? Non c’è che una ragione: quella di proteggere la comunità cattolica, permettendole di ricevere il beneficio di atti compiuti validamente, anche in assenza di giurisdizione abituale. In vista c’è dunque il bene comune della comunità credente. La supplenza di giurisdizione viene concessa dalla Chiesa in actu, ossia nel preciso momento in cui essa è necessaria, e non in modo abituale. Detto in altro modo, il ministro continua a non avere alcuna giurisdizione abituale, sebbene egli la eserciti per la supplenza della Chiesa nel momento in cui compie un atto che rientra nelle circostanze previste dalla Chiesa per il bene comune.
Questi principi hanno delle conseguenze di estrema importanza, che permettono di capire come la FSSPX abbia abusato del principio dell’Ecclesia supplet. La prima: la Chiesa non supplisce la missio canonica, ma solo la giurisdizione nei casi previsti dalla legge della Chiesa. Che i vescovi (e i sacerdoti loro soggetti) debbano ricevere la missione canonica per esercitare legittimamente il loro ministero, non è qualcosa che appartiene alla legge ecclesiastica, ma a quella divina («come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi», Gv 20, 21; «mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate», Mt 28, 18-19). E la Chiesa, come si è visto, non può supplire a qualcosa che appartiene al diritto divino. Chi non ha ricevuto alcuna missione canonica dalla legittima autorità e presume di esercitare comunque il ministero, cade sotto l’anatema del Concilio di Trento, che colpisce quanti ritengono che siano «legittimi ministri della parola e dei sacramenti» quanti non sono stati «regolarmente ordinati e inviati dall’autorità ecclesiastica e canonica» (Denz. 1777). Così come non rientra nella supplenza della Chiesa il mandato apostolico per le consacrazioni episcopali: se il Papa lo nega, la Chiesa non può supplire, perché è di diritto divino che spetta al Papa scegliere ed inviare i vescovi, e perché la Chiesa non può supplire contraddicendo la volontà del suo capo visibile, in una materia che a lui compete per volontà di Cristo stesso.
La Chiesa poi non supplisce quando un fedele si rivolge a ministri che sa essere senza facoltà, né quando lo stesso ministro sa di non aver ricevuto tali facoltà. Se la supplenza venisse così intesa, avremmo un cortocircuito nel diritto della Chiesa, che prevederebbe delle modalità perché i suoi stessi divieti vengano aggirati e, in ultimo, vanificati. Rivedremo in gioco questo principio quando considereremo l’errore comune e il dubbio positivo, ma intanto è necessario avere chiara la mens della Chiesa a riguardo. Poiché la supplenza della Chiesa esiste per proteggere la comunità cattolica, ossia quella comunità che professa la fede della Chiesa, ne riceve i sacramenti dai ministri legittimi ed è soggetta alla gerarchia legittima, non ha senso rivendicarlo per poter ricevere la supplenza della Chiesa fuori dalla Chiesa, da pastori e ministri illegittimi.
Se qualcuno frequenta comunità che non sono nella piena comunione della Chiesa cattolica non può pretendere che la Chiesa supplisca ad una giurisdizione mancante. Il principio Ecclesia supplet non si applica in queste situazioni, eccetto il caso di pericolo di morte, quando ogni sacerdote, anche se dimesso dallo stato clericale, può assolvere, pur non avendo ricevuto (o non avendo più) le facoltà ordinarie per farlo. E la ragione è piuttosto semplice da capire.
Ora, la FSSPX ha più volte cercato di estendere questo caso di supplenza, ritenendo che il pericolo di “morte spirituale” sia assimilabile al pericolo di morte fisica. E dunque, poiché la crisi della Chiesa è senza precedenti e pone le anime in pericolo di morte spirituale, anche i sacerdoti della FSSPX avrebbero sempre avuto le facoltà per assolvere, per il principio dell’Ecclesia supplet. Si tratta però di un’argomentazione imbarazzante. Primo, perché se il pericolo di morte fisica fosse estendibile a quello di morte spirituale, ne deriverebbe che ogni volta che qualcuno deve confessare un peccato mortale (morte spirituale) qualsiasi sacerdote ne avrebbe le facoltà. Mentre invece non è così. Secondo, perché è la Chiesa a concedere la giurisdizione di supplenza nei casi da essa determinati; e il caso di pericolo di morte spirituale – espressione decisamente vaga e sufficientemente elastica da fargli prendere qualsiasi forma – non rientra tra questi. E così di fatto la FSSPX in sostanza sottende un’affermazione che è una vera e propria sciocchezza, ossia che la Chiesa supplisce anche quando non intende supplire.
Nel prossimo articolo vedremo perché i casi di errore comune e dubbio positivo non si applicano alla situazione della FSSPX.
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