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L'INTERVISTA

Insicuri e inefficaci? I vaccini sul banco degli imputati

Due degli otto quesiti su cui la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi il 30 novembre in merito ai sanitari sospesi vertono sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini, indimostrate per imporre un obbligo. Con l'avvocato Holzeisen, che presiede la Confederazione Legale dei Diritti dell‘Uomo che ha presentato un amicus curiae, cerchiamo di capire perché l'udienza di mercoledì segna uno spartiacque e rischia di diventare una sentenza politica: «È in gioco la tenuta democratica della Repubblica, perché la decisione della Consulta produrrà a cascata reazioni in tutti i tribunali e determinerà decisioni dei governi sulle imposizioni future».

Attualità 25_11_2022

Il 30 novembre la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità di 8 ordinanze di tribunali a tema obbligo vaccinale introdotto con Decreto-legge 1° aprile 2021. Di queste, soltanto due riguardano questioni di primaria importanza per i cittadini. Le altre sei, infatti, vertono su questioni di natura giuslavoristica, ma sono comunque inserite in un contesto di accettazione formale degli obblighi vaccinali e riguardano propriamente la costituzionalità della sospensione dello stipendio di sanitari sospesi perché non vaccinati, ma non entrano nel merito della legittimità della sospensione.

Le due ordinanze cruciali, invece, toccano due questioni fondamentali della campagna vaccinale di massa appena trascorsa: l’efficacia dei preparati inoculati e la loro sicurezza in ragione degli effetti avversi. Sicurezza ed efficacia, dunque, sono due elefanti nella stanza che i giudici della Corte non potranno non analizzare alla luce delle miriadi di pubblicazioni scientifiche uscite in questi due anni.

L’avvocato altoatesino Renate Holzeisen (in foto) ha spiegato in questa intervista alla Bussola l’importanza capitale di questi due prossimi pronunciamenti, nei quali non è coinvolta¸ ma osserva come presidente della Confederazione Legale per i diritti dell’Uomo, che ha presentato considerazioni giuridiche in forma di cosiddetto amicus curiae, ammesse dalla Corte costituzionale.

Avvocato, facciamo un passo indietro. Le due ordinanze sotto la lente dei giudici della Corte costituzionale a che cosa si riferiscono?
La prima questione di legittimità costituzionale è quella sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (che ha un suo consiglio di Stato autonomo ndr.) inerente alla sicurezza dei cosiddetti vaccini-Covid-19, e dunque al rischio di eventi dannosi irreversibili. Nella vaccinazione di massa, peraltro, la effettiva valutazione del singolo caso non esiste, tranne pochissime situazioni. Inoltre, i giudici siciliani hanno evidenziato la contraddittorietà della richiesta di un consenso che in teoria dovrebbe essere “libero e informato”, ma che per una persona sottoposta all’obbligo vaccinale con la minaccia dell’esclusione dall’esercizio della professione certamente non è libero. E come sappiamo nel caso concreto non è neanche informato.

I giudici avevano però negato la ragione al sanitario ricorrente?
No, la causa pende. Ma in quell’ordinanza i giudici siciliani hanno escluso, purtroppo, del tutto infondatamente la natura sperimentale di queste sostanze. E questo è un gran peccato, dato che dovrebbe essere proprio l’evidente e documentata natura sperimentale di queste sostanze al centro dell’attenzione della Corte costituzionale. Perché la natura sperimentale comporta proprio l’incertezza dell’efficacia dell’iniezione e l’incalcolabilità del connesso rischio, e, dunque, l’impossibilità di determinare l’utilità sia per la rispettiva persona sia per la collettività. In caso di assoluta incertezza non può esserci un’imposizione del trattamento. E poi, nel caso dei vaccini Covid-19 siamo ormai in una situazione in cui la “certezza” richiederebbe un immediato stop generale di queste inoculazioni.

E la seconda ordinanza?
Proviene dal Tribunale Padova in un contenzioso di lavoro di un dipendente del comparto sanitario sospeso.

Che cosa era successo?
Il giudice padovano tocca anche la questione fondamentale dell’efficacia del cosiddetto vaccino nel prevenire il contagio virale e la contagiosità della persona trattata.

Che cosa dice l’ordinanza del giudice?
Si basa sui dati statistici dell’Istituto Superiore della Sanità che effettivamente dimostrano la mancanza dell’efficacia di queste sostanze nel prevenire il contagio virale e la malattia Covid-19. Ma purtroppo nell’Ordinanza non si fa alcuna menzione della documentazione ufficiale dell’EMA e degli stessi produttori (in primis Moderna, dalla quale risulta che queste sostanze non sono mai state studiate né autorizzate per la prevenzione del contagio e dunque della contagiosità delle persone con esse trattate.

Neanche in questo caso il giudice che solleva la questione di costituzionalità dà ragione al ricorrente, però…
No, attenzione, tutte queste cause allo stato attuale non sono state decise! I giudici evidentemente hanno sentito la necessità di interpellare la Corte costituzionale. Io, come tanti altri legali, siamo invece convinti che i giudici avrebbero potuto decidere senza interpellare la Corte costituzionale sulla base dell’ampia documentazione che noi avvocati stiamo portando nei tribunali da ormai un anno e mezzo e dalla quale risultava sin dall’inizio la non efficacia ai fini della prevenzione del contagio (vedasi i cosiddetti Assessment Report dell’EMA) e la non sicurezza (vedasi i cosiddetti Risk Managment Plan dei produttori di queste sostanze). Quello che bisognava fare è l’accertamento della cosiddetta “verità materiale” che va fatta come condicio sine qua non per una corretta applicazione della legge. Ma se non si apre una vera istruttoria sulla questione dirimente dell’efficacia di queste sostanze e sul profilo di sicurezza, la stessa Corte costituzionale rischia di prendere una decisione drammaticamente sbagliata!

Quindi la vicenda si sarebbe dovuta risolvere a Padova?
Si sarebbe dovuta risolvere in tutti i Tribunali Ordinari e Amministrativi d’Italia. Nel momento in cui si fa vedere al giudice, sulla base della documentazione ufficiale proveniente dall’ente regolatore europeo (EMA) e dai produttori, che una sostanza non è fatta per quello che impone il D.L. 44/2021 (prevenzione del contagio virale), il giudice avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica e aprire un’ampia istruttoria ai fini dell’accertamento della verità materiale. A me, ed a tanti altri legali preoccupa molto il fatto che aspetti fondamentali, come la ufficialmente documentata non efficacia ai fini della prevenzione virale e la natura evidentemente sperimentale (e risultante sempre da documentazione ufficiale) di queste sostanze non sia stata accertata in modo approfondito prima di sollevare eventuali (ma di fatto, in seguito all’accertamento della verità materiale, superflui) questioni di legittimità costituzionale su aspetti pur sempre importanti, ma che in fin dei conti presuppongono la legittimità dell’obbligo vaccinale-Covid-19. Io mi riferisco alla stragrande parte dell’ordinanze che vanno in discussione il 30 novembre e che riguardano il mero fatto della cancellazione totale della retribuzione alle persone sospese. Un tema, senz’altro importante, ma che non è il tema primario. Se l’obbligo “vaccinale” - Covid-19, nel senso della prevenzione del contagio, non può essere assolto con le sostanze allo stato attuale sul mercato, come di fatto non lo può essere, tutto si ferma subito lì. E non c’è bisogno di ulteriore discussione per considerare tutte le sospensioni di sanitari e altri avvenute a causa dell’inoculazione di queste sostanze sperimentali del tutto illegittime.

Che cosa auspicate come avvocati che si battono nelle aule per affermare l’insussistenza degli obblighi?
Speriamo che oltre alle nostre considerazioni giuridiche che abbiamo depositato in Corte costituzionale in forma di amicus curiae, gli avvocati degli intervenienti ad adiuvandum, come ad esempio l’illustre giurista Augusto Sinagra, riescano a centrare in udienza gli aspetti fondamentali che devono necessariamente portare alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’imposizione del trattamento con i cosiddetti “vaccini” -Covid-19.

Invece le controparti chi sono?
Sono le rispettive ASL e gli ordini professionali.

Perché queste due sentenze sono importanti?
Le decisioni che la Corte costituzionale prenderà determineranno il futuro della nostra Repubblica, della nostra società. Le decisioni della Corte vanno ben oltre la questione di questi cosiddetti “vaccini” -Covid-19. Se la Corte costituzionale dovesse ritenere legittima l’imposizione a noi cittadini di un trattamento con delle sostanze sperimentali che non hanno neanche l’efficacia richiesta dalla legge che prevede l’imposizione (D.L. 44/2021) e che comportano un enorme rischio per la salute e vita, abolirebbe di fatto le fondamenta della nostra Costituzione che sono proprio i Diritti Umani e negherebbe la nostra Dignità Umana. Ovviamente le decisioni della Corte costituzionale determinerebbero a cascata le decisioni sul tema in tutta Italia.

I vostri timori sono sul fronte giuridico?
I fatti e il diritto sono chiarissimi a richiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Temiamo invece una sentenza politica che dia ex post una copertura alle disumane politiche governative di questi anni. Se ciò dovesse succedere, la stragrande maggioranza dei giudici avrà un’autostrada per rigettare ogni ricorso, e quei, ancora troppo pochi, giudici che invece hanno perfettamente capito la quesitone e vogliono fare il loro lavoro impostogli dalla Costituzione, farebbero ancora più fatica nell’espletamento della loro funzione fondamentale per uno Stato di Diritto, per una Democrazia in cui la Giustizia deve essere indipendente, innanzitutto dal potere governativo! Quei pochissimi giudici che hanno condotto un accertamento della verità materiale, come ad esempio la giudice Susanna Zanda, giudice del lavoro di Firenze, che non solo poco tempo fa ha confermato un importante provvedimento cautelare (sospendendo l’efficacia della sospensione dal lavoro), ma ha anche disposto l’invio degli atti in Procura affinché indaghi sul numero enorme di eventi avversi irreversibili (tra cui morti) connessi all’inoculazione dei cosiddetti “vaccini”- Covid-19, di fatto verrebbero bloccati nell’espletamento della loro funzione fondamentale ai fini della tutela di noi cittadini.

Si tratta di una sentenza spartiacque, dunque?
Sì, l’importanza delle decisioni della Corte costituzionale sulle varie questioni sollevate è enorme, e purtroppo allo stato attuale l’importanza epocale non è proprio percepita dalla popolazione italiana. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di sensibilizzare anche con convegni e interventi, come quello che organizziamo per sabato prossimo a Vicenza (QUI la locandina) e nel quale, parlando di Giovani, diritti e pandemia affronteremo con giuristi (tra cui giudici della Corte di Cassazione) ed esperti di assoluto livello anche il nodo fondamentale della decisione che la Corte è chiamata a prendere.  

Quando parla di un rischio di sentenza politica non si riferisce solo al passato, cioè a confermare le scelte fatte dal governo Draghi?
Mi riferisco ad un giudizio sul vulnus che si è creato nel diritto, ma anche al futuro, alla possibilità che un governo possa imporre ai cittadini un trattamento con sostanze sperimentali con la possibilità di escluderli persino dall’attività lavorativa. È in gioco la tenuta democratica di questo Paese, della Repubblica Italiana fondata sui diritti fondamentali.