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INTERVISTA AL GIUDICE

“Cannabis, la sentenza creerà zone franche per la droga”

«Se si consente la coltivazione in house, chi andrà più a controllare?». Così, «abbiamo da un lato una norma che considera il fumo dello spinello un illecito amministrativo», che prevede pure la sospensione della patente per evitare pericoli, «e dall’altro una sentenza che fa dello spinello un ospite ordinario della dispensa o del giardino di casa». Eppure i dati dell’ultima Relazione sulle tossicodipendenze «sono allarmanti» e «corriamo il rischio concreto che i minori si abituino a coltivare delle piantine in casa per poi farsi lo spinello». La Nuova BQ intervista il giudice Domenico Airoma sulla sentenza delle Sezioni unite penali della Cassazione in tema di coltivazione domestica della cannabis.

Attualità 28_12_2019

«Di fatto, questa sentenza finirà per creare delle zone franche, di droga libera». A parlare è Domenico Airoma, procuratore aggiunto al Tribunale di Napoli Nord, che commenta così la decisione presa nell’udienza di giovedì 19 dicembre dalle Sezioni unite penali della Cassazione, riguardo alla coltivazione domestica di cannabis.

Secondo gli ermellini, non devono più considerarsi reato «le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore». Una sentenza che, in attesa della pubblicazione delle motivazioni, contrasta con quanto prevede la legge e con quanto ha previsto fin qui la giurisprudenza, Corte Costituzionale inclusa.

La Nuova Bussola ha intervistato il giudice Airoma, vicepresidente del Centro Studi Livatino, per approfondire la questione.

Giudice Airoma, che ne pensa della decisione delle Sezioni unite penali della Cassazione sulla coltivazione in casa di piantine di cannabis?
Per rispondere, parto da un fatto giurisprudenziale assodato. Prima di questa sentenza era stata sempre perseguita la coltivazione di sostanze stupefacenti, perché la giurisprudenza la riteneva indispensabile per assicurare una difesa anticipata di un principio di civiltà, e cioè che drogarsi è contrario alla dignità dell’uomo e mina alle basi ogni consorzio civile. Una difesa anticipata per evitare cioè che questi valori possano essere anche solo messi in pericolo. Ora, se si consente la coltivazione in house, anche con tutti i cosiddetti “paletti” messi dalle Sezioni unite, chi andrà più a controllare e come facciamo a delimitare l’ambito dei consumatori in ambito domestico? Il problema si fa ancora più grande se consideriamo il contesto attuale, fatto da molte famiglie sempre più allargate. E chi potrà impedire che tra i consumatori vi siano anche minori, magari quattordicenni o perfino più piccoli? Questa è la prima considerazione.

E la seconda?
La seconda considerazione è collegata alla prima e nasce dalla domanda sul come stabilire i quantitativi non penalmente rilevanti. Dal dispositivo si capisce che non si può trattare di una piantagione, ma a questo punto bisognerà valutare se e quanto grande deve essere il giardino di casa, cosa e come viene coltivato, quante sono le persone in ambito familiare che se ne servono, ecc. Guardi, io faccio questo mestiere da più di 30 anni e posso dire che - se si consolida questo orientamento giurisprudenziale - la polizia giudiziaria non sarà incentivata ad investire energie e risorse nell’andare a controllare come si esplica una condotta che viene guardata con evidente favore dalla giurisprudenza. Ed è conseguentemente altrettanto verosimile ritenere che, di fatto, questa sentenza finirà per creare delle zone franche, di droga libera.

Come si concilia questo cambiamento con il vigente quadro normativo?
Poco. È vero che l’uso personale non è reato. Ma non lo sono le attività che consentono l’uso personale, proprio perché il consumo di droga è una sconfitta per la persona e per la società. Peraltro, è bene sempre ribadire che, per legge, tuttora, fumare uno spinello costituisce un illecito amministrativo. È prevista, fra le sanzioni, la sospensione della patente, per tutelare chi circola per le strade e perché nessuno comprensibilmente salirebbe su un’auto o un pullman guidati da una persona positiva alla cannabis. Ora, con questo nuovo orientamento giurisprudenziale, abbiamo da un lato una norma che considera il fumo dello spinello un illecito amministrativo e dall’altro una sentenza che fa dello spinello un ospite ordinario della dispensa o del giardino di casa. È una sorta di resa dello Stato di fronte a un consumo generalizzato - tendenzialmente cronico - minori e giovani compresi.

Questa sentenza di dicembre 2019 cozza con quella presa a maggio sempre dalle Sezioni unite penali, giusto?
Sembra proprio di sì. A maggio la Cassazione aveva chiarito meritoriamente che la vendita della cannabis cosiddetta “light” costituisce reato, partendo dal presupposto che è una sostanza dannosa; e adesso invece questa sentenza dà il via libera implicitamente all’acquisto dei semi: se infatti la Cassazione ci dice che si possono piantare i semi di cannabis per uso personale, ci dice pure che quegli stessi semi si potranno anche acquistare, non le pare?

Una contraddizione evidente tra due sentenze.
Sì, perché la sentenza di maggio partiva dal presupposto che la cannabis cosiddetta “light” è una sostanza dannosa, pericolosa, e quindi non si può vendere. Lo Stato non può fare lo spacciatore. Paradossalmente mettiamo una serie di giusti avvisi sui pacchetti delle sigarette, mentre ora si legittimano dei semi di una sostanza stupefacente, il cui fumo fa molto più male delle sigarette. La mia preoccupazione è soprattutto nei confronti dei minori. Corriamo il rischio concreto che i minori si abituino a coltivare delle piantine in casa per poi farsi lo spinello, quando vogliono, come vogliono, con chi vogliono. Capisce che stiamo scherzando con il fuoco. Anche gli ultimi dati, di cui quasi nessuno ha parlato, contenuti nella Relazione annuale sulle tossicodipendenze, sono dati allarmanti. Conoscendo lo scenario, sarebbe necessario che lo Stato rafforzasse le protezioni, invece di diminuirle.

Perché secondo lei avviene questo?
Purtroppo il consumo delle droghe, dal punto di vista antropologico, si collega all’esaltazione del principio di autodeterminazione assoluta, per cui l’individuo può fare quello che vuole, anche drogarsi; anzi deve avere il diritto di farlo, senza limitazione alcuna.

A proposito, secondo la Relazione annuale sulle tossicodipendenze, circa 660.000 studenti (il 25,5%) hanno fatto uso di cannabis nel 2018 (praticamente la quasi totalità di quelli che hanno consumato almeno una sostanza stupefacente), uno studente su tre (il 33,2%), tra i 15 e i 19 anni, l’ha utilizzata almeno una volta nella vita, e circa 150.000 studenti presentano un consumo ad alto rischio. Ora, a pochi giorni dalla Relazione, con questa nuova sentenza lo Stato dice in sostanza di non avere a cuore la salute dei giovani e di tutti i cittadini che ne fanno parte?
Per certi aspetti dice qualcosa anche di più allarmante. E cioè che ciascuno può fare quello che vuole con la propria salute, perché non c’è più un discrimine, non si riconoscono più il bene e il male. Del resto, lo abbiamo visto in questi giorni. Se uno ha il diritto a suicidarsi, perché non deve avere anche il diritto di farlo drogandosi? Purtroppo è questo l’orizzonte verso cui stiamo andando. Io faccio un mestiere in cui vedo giorno per giorno che gli effetti dell’assunzione reiterata di stupefacenti comporta molto spesso conseguenze anche letali per sé e per gli altri. Perciò questa decisione mi preoccupa. E non poco.

Abbiamo assistito proprio a dicembre a nuove spinte politiche per la legalizzazione di fatto della cannabis, e nello stesso mese arriva questa sentenza. Tanto che Matteo Mantero, dei 5 Stelle, ha commentato trionfalmente che “la Cassazione ha aperto la strada”.
Purtroppo ha ragione. Noi del Centro Studi Livatino siamo stati anche ricevuti dal Papa, che ha fatto riferimento in modo tranchant, negativo, alla cosiddetta giurisprudenza creativa. Negli ultimi anni le sentenze dei giudici hanno molto spesso anticipato gli interventi del Parlamento. È un dato innegabile, che è accaduto per tante leggi.

Tornando al confronto tra la sentenza di maggio e quella di dicembre, se prevarrà l’orientamento di quest’ultima che ne sarà della prima?
Che potrà essere aggirata. Chiaramente bisognerà leggere le motivazioni, quando usciranno. Ma, come detto, se il dispositivo consente la coltivazione di piantine, la sua logica conseguenza è quella di consentire anche l’acquisto dei semi. Come si fa a piantare la piantina se non c’è il seme? La ratio della sentenza di maggio era infatti che un negozio non può vendere infiorescenze destinate al consumo umano, cioè ad essere fumate. La prima sentenza è chiaramente ispirata a tutelare quel principio di civiltà finora ritenuto indiscutibile, ma la seconda, alla luce del dispositivo, sembra aprire la strada ad un aggiramento di quel principio, favorendo il radicamento di un orientamento più permissivo. Che finirà per avere effetti drammatici sul nostro Paese, a partire dai più giovani.