Rosatellum alla prova del voto: istruzioni per l'uso
Si voterà con il Rosatellum, la nuova legge elettorale che prevede l’elezione del 37% dei seggi con il sistema maggioritario e del 61% con il proporzionale. Ma la legge non ha alcun premio di maggioranza, né alcun vincolo che impedisca, nel post-voto, ai partiti di “cambiare” alleati.
Il prossimo 4 marzo gli elettori italiani saranno chiamati alle urne sia per le elezioni politiche che per quelle regionali, in Lazio e in Lombardia. L'idea di votare nello stesso giorno sia per le politiche che per le regionali serve in particolare a risparmiare risorse pubbliche e a non alimentare l’astensionismo. Nel 2018 dovranno rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il proprio presidente anche il Molise – che potrebbe seguire la data scelta da Lazio e Lombardia – e tre regioni a Statuto Speciale: il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia lo scorso dicembre ha bocciato una mozione pro-election day e potrebbe andare alle urne il prossimo 6 maggio. Si attende la decisione della Valle d’Aosta, mentre il Trentino Alto Adige ha stabilito di votare a ottobre. Questa ultima regione rinnoverà l’amministrazione autonoma provinciale di Trento e quella di Bolzano, i cui consigli poi vanno a formare il consiglio regionale.
Si voterà con il Rosatellum, la nuova legge elettorale che prevede l’elezione del 37% dei seggi con il sistema maggioritario e del 61% con il proporzionale (il restante 2% è riservato alla sezione Estero). Nonostante la presenza di collegi uninominali - suddivisioni territoriali delle circoscrizioni in base al numero di elettori, in genere abbinate a un sistema elettorale maggioritario - e nonostante la possibilità di unirsi in coalizione, si tratta di una legge elettorale prevalentemente proporzionale.
Dei 630 seggi che compongono la Camera dei deputati, 232 verranno assegnati con collegi uninominali maggioritari: in pratica, i candidati si sfidano tra loro, e colui o colei che prende più voti vince. Altri 386 seggi verranno assegnati in collegi plurinominali, con metodo proporzionale in base ai voti raccolti dalle singole liste. Per la ripartizione, conta la percentuale presa dalla lista su scala nazionale. Gli eletti all’estero sono 12.
Al Senato, analogamente, dei 315 seggi disponibili 116 saranno assegnati con i collegi uninominali: le coalizioni e i partiti che corrono da soli si sfidano con un solo candidato e chi vince viene eletto. Altri 193 seggi vengono assegnati con metodo proporzionale in base ai voti raccolti dalle singole liste nei collegi plurinominali. La ripartizione dei seggi, per il Senato, avviene su base regionale. I seggi attribuiti dai collegi plurinominali variano a seconda della grandezza della popolazione. Completano l’Assemblea i 6 senatori eletti all’Estero.
I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali, quindi il centrodestra presenterà in quei collegi un solo candidato, che presumibilmente sarà votato da tutti gli elettori di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi per l’Italia (centristi della cosiddetta “quarta gamba”), mentre il candidato unico del centrosinistra sarà votato da tutti gli elettori di Pd, Insieme (coalizione di socialisti, verdi e prodiani), Civica popolare (ex alfaniani confluiti nel centrosinistra, con leader Beatrice Lorenzin) e +Europa di Emma Bonino. Invece Liberi e Uguali e Movimento Cinque Stelle corrono da soli, ognuno per conto proprio, e in ogni collegio uninominale presentano un loro candidato. Lo sbarramento è al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni. Per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell’1 per cento. Se una lista non raggiunge il 3% ed è parte di una coalizione i voti vengono, a quel punto, “dirottati” al partito prevalente all’interno dell’alleanza. Il candidato eletto in un collegio maggioritario mantiene il seggio anche se il partito a cui appartiene viene escluso dalla ripartizione proporzionale. La legge non ha alcun premio di maggioranza, né alcun vincolo che impedisca, nel post-voto, ai partiti di “cambiare” alleati.
L’elettore avrà due schede elettorali: una per la Camera e una per il Senato. Con la singola scheda si vota sia la parte proporzionale sia quella maggioritaria. Accanto ai nomi dei candidati nel collegio che saranno eletti con il maggioritario ci saranno i simboli dei partiti che lo sostengono e i nomi dei relativi “listini” bloccati, che compongono la parte proporzionale.
Barrando il simbolo del partito, il voto si estende anche al candidato dell’uninominale; barrando invece il nome del candidato, se il candidato dell’uninominale è collegato a un solo partito, il voto si trasferisce interamente al partito, altrimenti si trasferisce in maniera proporzionale ai voti ottenuti in quella circoscrizione. Si può anche apporre una doppia X sul nome del candidato uninominale e su uno dei partiti che lo sostiene. Non è ammesso, e viene invalidato, il voto disgiunto: non si può cioè votare un candidato uninominale e un partito non collegato a quel nome. Ciò è stato deciso soprattutto in funzione anti-grillina per impedire che qualcuno del centrodestra o del centrosinistra votasse il proprio partito ma anche, in modo disgiunto, il candidato pentastellato nell’uninominale.
Le istruzioni per il voto saranno stampate sulla scheda e, per la prima volta, sarà inserito un tagliando antifrode che consiste di un codice numerico controllato dagli scrutatori al momento della riconsegna della scheda per impedire lo scambio con schede elettorali già votate.
Il ministero dell’Interno ha ammesso 75 simboli dei 103 depositati. La nuova legge elettorale prevede che entro 10 giorni (31 gennaio) dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni, sulla sezione Elezioni trasparenti del sito del Ministero dell’interno (http://dait.interno.gov.it/elezioni), saranno pubblicati per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste: a) il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza depositati; c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica depositati.
Nella stessa sezione, entro 10 giorni (8 febbraio) dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, saranno pubblicate per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.