Roma-Écône, stoppare le ordinazioni per proseguire il dialogo
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Dall'incontro con il cardinale Fernández il superiore generale della Fraternità San Pio X torna a casa con la proposta di un confronto teologico e la richiesta di non ordinare nuovi vescovi senza mandato papale. È il primo passo da fare (o meglio da non fare) al bivio tra lo scisma e il graduale ristabilimento della piena comunione.
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La Santa Sede apre nuovamente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X con la proposta interlocutoria di un confronto strutturato su alcuni punti dottrinali con «lo scopo di evidenziare, nei temi dibattuti, i minimi necessari per la piena comunione con la Chiesa cattolica e di conseguenza per delineare uno statuto canonico della Fraternità, insieme ad altri aspetti da approfondire ulteriormente».
È questo il cuore del comunicato del Dicastero per la Dottrina della Fede sull’incontro di ieri, 12 febbraio, tra il Prefetto, il cardinale Víctor Manuel Fernández, e il superiore generale della FSSPX, don Davide Pagliarani, al quale è stato chiesto, come condizione previa per poter procedere a questo confronto, «che la Fraternità sospenda la decisione delle ordinazioni episcopali annunciate». Don Pagliarani porterà questa proposta al Consiglio della Fraternità, che delibererà se confermare comunque la data del prossimo 1° luglio, o accettare la proposta del Dicastero, ordinata non ad approvare lo status quo della FSSPX, come auspicato da don Pagliarani, ma a dare ai lefebvriani una configurazione canonica che ristabilisca i legami giuridici con la Chiesa.
Tra i temi che potranno essere oggetto del confronto, il comunicato menziona «la differenza tra atto di fede e “religioso ossequio della mente e della volontà”», «i differenti gradi di adesione che richiedono i diversi testi del Concilio Ecumenico Vaticano II», e altri temi che la FSSPX aveva proposto in una lettera del 17 gennaio 2019. Non c’è menzione esplicita del tema della liturgia.
Durante l’incontro, la Santa Sede ha ribadito «che l’ordinazione di vescovi senza mandato del Santo Padre […] implicherebbe una decisiva rottura della comunione ecclesiale (scisma) con gravi conseguenze per la Fraternità nel suo insieme». Il comunicato fa a riguardo riferimento sia alla Lettera Apostolica Ecclesia Dei, con la quale Giovanni Paolo II condannava l’atto scismatico compiuto da mons. Marcel Lefebvre e mons. Antonio de Castro Mayer il 30 giugno 1988, sia la Nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, presieduto all’epoca (1996) dal cardinale Julián Herranz, nella quale si precisava «che non si dà mai una necessità di ordinare vescovi contro la volontà del Romano Pontefice, Capo del Collegio dei Vescovi. Ciò infatti significherebbe la possibilità di “servire” la Chiesa mediante un attentato contro la sua unità in materia connessa con i fondamenti stessi di questa unità».
L’importante articolo di padre de Blignières ha illustrato le ragioni dottrinali a fondamento dell’impossibilità di ordinare dei vescovi contro la volontà del Papa, con lo scopo di garantire un’autonomia giuridica totale dalla gerarchia della Chiesa cattolica. In rete continuano però a diffondersi articoli che sostengono che un’eventuale siffatta ordinazione non costituirebbe uno scisma.
Alcuni si appoggiano sul fatto storico che non sempre è stato necessario il mandatum del Pontefice per le ordinazioni episcopali e l’attuale disciplina canonica sarebbe il frutto di un accentramento piuttosto recente, che ha condotto a colpire con la massima sanzione (la scomunica) l’atto di consacrare vescovi senza mandato, mentre anche solo nel Codice precedente (1917), essa era sanzionata con la pena inferiore della sospensione a divinis. Dunque, perché accanirsi con la FSSPX?
Non v’è dubbio che in molte regioni ecclesiastiche per secoli non è stato necessario un mandato formale della Sede Apostolica. I vescovi potevano essere scelti dai Capitoli cattedrali, dall’episcopato locale o dai sinodi locali, come avviene ancora oggi nelle Chiese cattoliche orientali. Ma si tratta di modalità elettive concordate con la Santa Sede, a cui dovevano essere trasmessi gli atti e alla quale spettava sempre e comunque il diritto di confermare o di porre il veto sul candidato. Mai è stato concesso consacrare dei vescovi contro la volontà del Papa, per il semplice fatto che questi è per diritto divino l’unico Capo del Collegio episcopale, che ha facoltà di accogliere ed escludere un vescovo dal Collegio.
C’è poi un aspetto macroscopico e decisivo, che non viene colto da chi utilizza questi precedenti storici per giustificare le preannunciate consacrazioni del 1° luglio. Che fossero capitoli cattedrali, vescovi o sinodi locali, si tratta pur sempre di membri legittimi della gerarchia, che hanno ricevuto delle facoltà dalla Santa Sede per consacrare un candidato che appartiene giuridicamente alla Chiesa e che eserciterà il proprio episcopato nella medesima comunione giuridica. Ora, invece, né i vescovi della FSSPX che consacreranno né i candidati che saranno consacrati appartengono giuridicamente alla Chiesa e verranno anzi ordinati con il preciso scopo di esercitare il ministero al di fuori di questa comunione giuridica.
Per questa ragione, è del tutto errato e fuorviante riferirsi alle diverse modalità storiche e presenti di scelta dei vescovi, come precedenti che giustificherebbero le consacrazioni annunciate dalla FSSPX (come quelle già compiute nel 1988 e nel 1991), perché in quest’ultimo caso abbiamo la consacrazione di vescovi: 1. contro la volontà del Papa (e non semplicemente senza mandatum), 2. da parte di vescovi che non hanno giurisdizione nella Chiesa 3. per esercitare un ministero che vuole dichiaratamente essere del tutto indipendente dalla comunione giuridica con la gerarchia cattolica.
Quanto poi al cambiamento delle sanzioni, occorre una precisazione. Il peccato di scisma viene “tradotto” sul piano giuridico come delitto canonico, cui corrispondono sanzioni che appartengono al diritto ecclesiastico, non a quello divino. Il che comporta la possibilità, e talvolta l’opportunità, di modificare tali sanzioni. In pratica, la consacrazione di un vescovo contro la volontà del Papa, con lo scopo di perpetuare un ministero indipendente dalla gerarchia, è sempre uno scisma, qualunque sia la pena sanzionatoria che il diritto dispone.
Un altro gruppo di argomentazioni fa appello ai canoni 1323-1324, che riportano le circostanze che rendono non passibile di pena o richiedono l’attenuazione della pena di chi commette un delitto canonico. In particolare si fa riferimento al punto 4 del can. 1323 (quinto del can. 1324), che richiede esenzione dalla pena o una pena mitigata per chi ha violato la legge o il precetto «costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, a meno che tuttavia l’atto non fosse intrinsecamente cattivo o tornasse a danno delle anime». La FSSPX sarebbe spinta da necessità e dunque la sanzione della scomunica al vescovo che consacra altri vescovi senza mandato sarebbe tutt’altro che “automatica”.
Ora, il punto sta proprio nell’inciso finale. Ordinare vescovi contro la volontà del Papa, con lo scopo di costituire un ministero totalmente indipendente, costituisce uno scisma, che è un atto intrinsecamente cattivo e comporta un grave danno per le anime, che vengono così trascinate al di fuori della comunione visibile con la Chiesa. La necessità può spingere un vescovo ad ordinare altri vescovi senza il mandato del Papa, come accaduto nei paesi in cui la Chiesa è ed è stata perseguitata, ma non lo può fare contro la volontà del pontefice ed ancor meno per costituire un “episcopato” giuridicamente autonomo dalla gerarchia cattolica. Ogni volta che nei paesi sotto il regime sovietico sono stati consacrati vescovi senza mandato pontificio, per la necessità di mantenere la gerarchia locale falcidiata da arresti ed esecuzioni, evitando il rischio di essere “intercettati” dal potere totalitario, né i vescovi consacranti né quelli consacrati intendevano costituire un episcopato giuridicamente autonomo dalla gerarchia cattolica. Questo è il grande e grave problema di fondo della FSSPX.
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