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LA CRISI DELLA CHIESA / 1

Delusi da Roma, ma seguire i lefebvriani non è la soluzione

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Molti fedeli frequentano le cappelle della Fraternità Sacerdotale San Pio X come naufraghi alla ricerca di terra ferma, a causa della grave crisi che stiamo vivendo. Ma è un errore che si fonda sulla confusione che si fa sulla reale situazione dei lefebvriani. Che la Bussola spiega in questo viaggio a puntate.

Ecclesia 17_08_2023 English Español

La grave e prolungata crisi che stiamo vivendo nella Chiesa cattolica, venuta chiaramente alla luce durante gli anni del pontificato in corso, ha portato molti fedeli a cercare lidi considerati più sicuri. Gli anni della pandemia hanno ulteriormente esasperato la situazione, soprattutto dal punto di vista liturgico: obbligo di mascherine, nastri da carpentiere nella navata della chiesa, imposizione della Comunione sulla mano, gel, guanti e cotton fioc, ed altre trovate fantasiose dei preti che facevano a gara a realizzare la parrocchia più asettica del pianeta hanno portato molti all’esasperazione.

Come naufraghi alla ricerca della terra ferma, molti fedeli hanno comprensibilmente iniziato a frequentare cappelle nelle quali vi fosse non solo almeno la parvenza della normalità, ma anche una liturgia celebrata in modo decoroso e solenne. Le cappelle della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX) hanno senza dubbio costituito quest’oasi per molti. E di questo bisogna rendere merito ai loro sacerdoti.

Tuttavia, molti non conoscono la situazione della FSSPX o perché non si sono affatto posti il problema, oppure perché, pur avendo sentito di qualche “irregolarità”, sono stati rassicurati che sarebbero in tutto e per tutto cattolici dai fedeli di lunga data di queste cappelle e dai loro sacerdoti. La confusione è stata ulteriormente alimentata anche da alcune esternazioni di stimati vescovi e prelati che hanno cercato di sminuire la gravità della situazione della Fraternità, descrivendola come una semplice irregolarità canonica. La situazione che si è creata, insieme alle richieste di alcuni lettori, richiedono di dedicare una serie di articoli sulla dolorosa questione legata alla FSSPX.

Perché la verità è purtroppo molto differente da come viene presentata. La Fraternità, fondata da Mons. Marcel Lefebvre (1905-1991), arcivescovo emerito di Tulle, fu eretta canonicamente come Pia Unione, ossia un’associazione pubblica di fedeli, a Friburgo il 1°novembre 1970, da Mons. François Charrière (1893-1976), vescovo di Losanna-Ginevra-Friburgo per un periodo di prova di sei anni. Questa configurazione canonica comporta che la Fraternità non poteva incardinare sacerdoti e dipendeva dall’autorità di Mons. Charrière. Il 21 novembre 1974, dopo una visita apostolica ordinata da Paolo VI, durante la quale i due visitatori avrebbero più volte pronunciato affermazioni errate o eretiche, Mons. Lefebvre pubblicò la famosa Dichiarazione nella quale rifiutava «la Roma di tendenza neo-modernista e neo-protestante che si è manifestata chiaramente nel Concilio Vaticano II e dopo il Concilio, in tutte le riforme che ne sono scaturite» ed affermava il «rifiuto categorico di accettazione della riforma» liturgica.

Il 6 maggio 1975, il successore di Mons.  Charrière, il vescovo Pierre Mamie (1920-2008) sopprimeva la FSSPX, con approvazione di Paolo VI. Il 23 luglio 1976 Mons. Lefebvre venne sospeso a divinis per aver ordinato dei sacerdoti senza le legittime lettere dimissorie; per i restanti anni della sua vita, Lefebvre continuava ad esercitare il suo ministero, incluse le ordinazioni sacerdotali, senza tener conto della sospensione che gli proibiva di esercitare ogni atto derivante dal potere d’ordine.

Il 30 giugno 1988 la decisione più grave: l’ordinazione di quattro vescovi contro l’espresso divieto di papa Giovanni Paolo II, che costò a loro e al vescovo consacrante la scomunica latæ sententiæ riservata alla Sede Apostolica, a norma del can. 1387. È importante sottolineare alcuni dettagli. Anzitutto, la Santa Sede, mediante la mediazione del Cardinale Joseph Ratzinger, aveva proposto a Mons. Lefebvre la possibilità di avere un vescovo per la FSSPX, scelto tra i sacerdoti della medesima, che sarebbe stato ordinato verso la metà del mese di agosto del 1988; Lefebvre dapprima accettò, ma il giorno dopo revocò il consenso al protocollo d’intesa. Seconda sottolineatura: le ordinazioni episcopali non vennero compiute semplicemente senza il mandato pontificio, ma contro la volontà del Papa, che aveva proibito in modo formale a Mons. Lefebvre di procedere con le ordinazioni, mediante un monitum inviato loro dal Cardinale Prefetto della Congregazione per i Vescovi il 17 giugno 1988. Infine, la scomunica prevista “è scattata” di per sé: non è dunque propriamente una sanzione inflitta dal Papa, ma una sanzione che Mons. Lefebvre e i quattro vescovi da lui ordinati si sono in qualche modo auto-inflitti.

Nel Motu Proprio Ecclesia Dei Adflicta, Giovanni Paolo II, spiegava che questo atto era stato «una disobbedienza al Romano Pontefice in materia gravissima e di capitale importanza per l'unità della Chiesa»; una disobbedienza «che porta con sé un rifiuto pratico del Primato romano» e pertanto «costituisce un atto scismatico». Il Papa rivolgeva poi un appello a «rimanere uniti al Vicario di Cristo nell'unità della Chiesa Cattolica», e a «non continuare a sostenere in alcun modo quel movimento. Nessuno deve ignorare che l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa», a norma del can.  1364.

La FSSPX, dal canto suo, si è sempre difesa dall’accusa di scisma, ricorrendo ad una distinzione: Mons. Lefebvre non avrebbe compiuto un atto scismatico, in quanto non ha voluto trasmettere alcun potere di giurisdizione, ma solo il potere dell’ordine episcopale. In questo modo, non avrebbe usurpato quel potere che appartiene solo al Papa (giurisdizione), ma avrebbe comunicato il potere d’ordine che appartiene ad ogni vescovo e non solo al Papa. Quest’ultimo viene trasmesso con il rito delle sacre ordinazioni, mentre la giurisdizione mediante l’ingiunzione del Sommo Pontefice. Sulla base di questa distinzione, le consacrazioni episcopali conferite da Mons. Lefebvre non sarebbero state un atto scismatico ‒ in quanto lo scisma si verificherebbe laddove si intenda trasmettere quello che solo il Papa può dare ‒, ma semmai un atto di disobbedienza, reso però necessario dallo stato di necessità provocato dalla crisi della Chiesa.

L’argomento non regge. Prerogativa del primato di Pietro non è semplicemente trasmettere la giurisdizione, ma decidere chi può essere ammesso nel Collegio dei Vescovi e chi no; in sostanza, il primato di Pietro include anche il diritto esclusivo di nomina del vescovo (che può concretamente realizzarsi in differenti modalità). Nell’esortazione Ad Apostolorum principis (29 giugno 1958), Pio XII ricordava che «i sacri canoni chiaramente ed esplicitamente sanciscono che spetta unicamente alla sede apostolica giudicare circa l’idoneità di un ecclesiastico per la dignità e la missione episcopale e che spetta al romano pontefice nominare liberamente i vescovi (…) ne consegue che vescovi non nominati né confermati dalla Santa Sede, e anzi scelti e consacrati contro le esplicite disposizioni di essa, non possono godere di alcun potere né di magistero né di giurisdizione (…) e gli atti di potestà di ordine, posti da tali ecclesiastici, anche se validi … sono gravemente illeciti, cioè peccaminosi e sacrileghi».

Pio XII confermava che «nessuna persona o assemblea, sia di sacerdoti sia di laici, può arrogarsi il diritto di nominare vescovi; nessuno può conferire legittimamente la consacrazione episcopale se prima non sia certa l’esistenza dell’apposito mandato apostolico»; e sottolineava un principio fondamentale, di grande importanza per la questione che ci interessa: «Non si provvede ai bisogni spirituali dei fedeli con la violazione delle leggi della Chiesa».

Queste «leggi della Chiesa» non devono essere intese come mero diritto ecclesiastico, ma espressione di un diritto divino conferito a Pietro e ai suoi legittimi successori. Lo spiegava chiaramente Pio IX, nella sua condanna della chiesa armena: «Abbiamo ritenuto che non si dovesse tacere sul Nostro diritto di fare qualche elezione anche fuori della terna proposta, (…) poiché i diritti e i privilegi che le sono stati conferiti dallo stesso Cristo Dio possono essere sì contestati, ma non possono essere aboliti; e non è in potere di alcun uomo rinunciare ad un diritto divino, quando talvolta, per volontà di Dio, fosse costretto ad esercitarlo» (Enciclica Quartus supra, § 32).

Dunque, la nomina dei vescovi è a tutti gli effetti di un diritto divino conferito al Papa «dallo stesso Cristo Dio». Ora, le consacrazioni effettuate da Lefebvre sono state un atto scismatico a tutti gli effetti, in quanto hanno usurpato un potere che appartiene solo al Papa per diritto divino, ossia quello di nominare i vescovi, e non semplicemente quello di conferire loro la giurisdizione. La distinzione portata avanti dalla FSSPX risulta di fatto non pertinente. E, come vedremo, errata.

1- Continua