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GIORNALISMO

Riforma della diffamazione, sarà la volta buona?

Partono oggi alla Camerale le audizioni per la riforma della legge relativa alla diffamazione a mezzo stampa. Base per la discussione è la proposta di legge di Enrico Costa, Pdl, che esclude la pena detentiva per il giornalista.

Politica 18_07_2013
Camera dei deputati

Oggi, alla Camera dei deputati, si svolgeranno le audizioni dei direttori di testate giornalistiche di rilievo nazionale, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di diffamazione con il mezzo della stampa. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha calendarizzato per l’ultima settimana di luglio la discussione sulla riforma di quel reato. Al momento sono stati presentati ben sei progetti di legge, ma la commissione giustizia della Camera ha approvato giorni fa la proposta di legge presentata dal deputato Pdl Enrico Costa come testo base per il dibattito. Ci sarà tempo fino a lunedì 22 per presentare gli emendamenti, dopo di che si procederà alle votazioni. La novità più importante della riforma proposta dal centro-destra e condivisa da gran parte del centro-sinistra è la cancellazione del carcere per i giornalisti colpevoli di diffamazione. Dopo i casi Sallusti e Mulè, sia l’Ordine dei giornalisti che la Federazione nazionale della stampa sono tornati a chiedere con insistenza e con assoluto sguardo bipartisan l’abolizione della prigione per i cronisti che diffamano qualcuno. La pena detentiva dovrebbe essere convertita in pena pecuniaria.

La proposta di legge Costa modifica sia la legge sulla stampa del 1948 che il codice penale e il codice di procedura penale in materia di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di diffusione. Naturalmente l’obiettivo non è quello di depenalizzare un reato per proteggere i giornalisti a scapito delle persone coinvolte nei resoconti cronachistici. Bisogna contemperare l’esigenza di garantire la libertà d’espressione dei giornalisti con quella di assicurare un’effettiva tutela dell’onore delle persone offese dai media.

Già nella scorsa legislatura erano stati discussi alcuni progetti di legge che garantivano tale equilibrio, eliminando il carcere e stabilendo altresì un tetto massimo per il risarcimento, in via equitativa, del danno non patrimoniale. Ruolo fondamentale in questa rivisitazione del reato di diffamazione prefigurata nella scorsa legislatura veniva attribuito alla rettifica. Soprattutto quando la rettifica delle notizie inesatte o diffamatorie interviene in modo tempestivo, essa dovrebbe, secondo alcuni addetti ai lavori, interdire la possibilità del querelante di chiedere il risarcimento danni.

La proposta Costa già all’articolo 1 amplia l’ambito applicativo della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica, come ad esempio i libri, riformulando il reato di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno. L'articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei delitti contro l'onore, l'ingiuria, la diffamazione e la diffamazione con il mezzo della stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato. Si modifica, inoltre, il codice di procedura penale, prevedendo la sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria. Essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti quali principali vittime. Tanti personaggi pubblici, al fine di intimidire i giornalisti e di mettere il silenziatore ai loro reportage, presentano querele pretestuose con richieste di risarcimento assai esose, al fine di dissuaderli dal proseguire in certe inchieste che potrebbero rivelarsi rischiose.

Tornando alle disposizioni penali del testo, "queste –si legge nella proposta Costa- in primo luogo eliminano le pene detentive per i reati di diffamazione con il mezzo della stampa. Si è ritenuto, invece, di punire più pesantemente il giornalista recidivo, in quanto la reiterazione del reato porta ad escludere la buona fede dell'autore. Anche in questo caso, tuttavia, si è voluta escludere la pena detentiva, prevedendo la pena accessoria – già prevista dal codice penale in via generale – dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione per un massimo di sei mesi". Questa parte della proposta Costa è assai condivisibile, perché contempera i profili penalistici con quelli deontologici. Non si dimentichi che la sospensione per sei mesi dall’esercizio della professione da parte  del giornalista, oltre che macchiarne l’immagine, incide sul suo rapporto di lavoro (niente stipendio né contributi né assistenza socio-sanitaria per la durata della sospensione).

Altro punto qualificante della riforma è la disposizione che conferisce all'adempimento o alla richiesta di rettifica da parte del diffamato la natura di causa di esclusione della punibilità. A tale proposito è da chiarire che la rettifica rimane uno strumento a tutela della parte offesa, alla quale è lasciata la libera scelta di utilizzarlo o meno. Si è poi ritenuto opportuno limitare quantitativamente l'entità massima del risarcimento del danno non patrimoniale (30.000 euro), qualora questo debba essere liquidato in via equitativa, al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità del magistrato nel determinare la somma da risarcire nei casi in cui non sia possibile utilizzare parametri oggettivi. 

La disposizione che riduce a un anno il termine della prescrizione dell'azione civile ha la propria ratio nella funzione stessa del risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione con il mezzo della stampa. Si tratta, infatti, di situazioni nelle quali il pregiudizio perde di intensità con il passare del tempo. Quanto alla responsabilità del direttore per omesso controllo, essa rimane. Ciò appare condivisibile, perché è giusto che chi ha la responsabilità dei contenuti del prodotto editoriale vigili affinchè non vengano lesi diritti di terze persone, in primo luogo l’onore e la reputazione dei soggetti coinvolti nelle notizie.

Nei prossimi giorni capiremo quali parti di questo testo verranno modificate/integrate e quali convergenze si creeranno per favorirne una rapida approvazione. I precedenti non sono incoraggianti. Tantissime ipotesi di riforma si sono incagliate in passato nelle maglie dei farraginosi meccanismi parlamentari e l’attuale clima politico di grande incertezza non è certamente benaugurante per il cammino di questa riforma tanto auspicata da anni.