Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
CONTRO IL PDL ZAN/4

Omofobia legge fascista, non ci arrenderemo mai

I milioni di morti nei campi di sterminio non hanno insegnato nulla nel vedere cosa succede a negare le evidenze ontologiche della natura? La proposta di legge Zan contro l'omofobia si rivela non tanto come uno strumento per arginare ipotetiche discriminazioni, quanto piuttosto un mezzo per adeguare la legge al sentimento giuridico dei detentori del potere di turno. Come avviene tuttora in Cina e in Corea del Nord e come avveniva nell’Unione Sovietica. 

Editoriali 15_03_2020

Proseguiamo con gli interventi degli esperti chiamati in audizione alla Camera per opporsi alla proposta di legge Zan sull'omofobia e che non sono stati ascoltati. Oggi tocca a Pino Morandini, presidente vicario del Movimento per La Vita. 

Già a una prima lettura, la proposta di legge sottoscritta da vari parlamentari, primo firmatario l’on. Zan, appare un chiaro esempio di sciatteria legislativa, rivelandosi non tanto uno strumento per arginare ipotetiche discriminazioni, quanto piuttosto un mezzo per adeguare la legge al sentimento giuridico dei detentori del potere di turno. Come avviene tutt’ora in Cina e in Corea del Nord e come avveniva nell’Unione Sovietica sino alla fine degli anni ’50. Detta proposta infatti, presupponendo un’inesistente discriminazione a danno delle persone omosessuali, di fatto reprime pesantemente qualsivoglia tipo di dissenso, in tal modo violando la libera manifestazione del pensiero che, com’è noto, è tutelata finanche dalla Costituzione (art. 21).

Ma vi è di più. E’ da sempre sintomatico del carattere autenticamente democratico di qualsivoglia ordinamento, il fatto che esso riconosca e garantisca la piena libertà nell’esprimere il proprio pensiero, al punto che si può ben dire fondatamente che siffatta libertà e il carattere autenticamente democratico di ogni forma di Stato che voglia definirsi tale, debbono procedere di pari passo. Non solo. La portata della garanzia costituzionale è, sul punto, “...la più ampia, in quanto riferita a qualsivoglia espressione diretta non solo all’intelletto e alla ragione del destinatario, bensì anche a determinare, in aggiunta o esclusivamente, uno stato emotivo o passionale” (Zaccaria, Capecchi, 1990, 302; Barile, “Diritti dell’uomo e libertà fondamentali”, cit., 229).

Ciò nondimeno, noncuranti di tutto questo, l’on. Zan e sodali sospingono velocemente in avanti la loro proposta, tentando perfino di amputare una serie di audizioni di rappresentanti di mondi vitali, da anni impegnati generosamente e disinteressatamente sulle frontiere della vita umana e della famiglia naturale menzionata dalla Costituzione (artt. 29 e segg.)!

Solo l’emergenza sanitaria in atto è riuscita a bloccare, almeno temporaneamente, l’iter della loro proposta, a conferma della precedenza assoluta che l’attuale maggioranza (pressochè tutti i firmatari della proposta in questione provengono da area governativa) riserva alle questioni ideologiche! Urgenze sociali e crisi economica possono aspettare…Ma tant’è…      

Già la relazione accompagnatoria, dall’incipit allarmistico, con tanto di punto di domanda, pare più degna della tragicomica rappresentazione di un cinegiornale della guerra in Etiopia che di una proposta di legge di una “Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

La sostanza della proposta in esame è quella di apportare delle modifiche agli artt. 604-bis e 604-ter del C.P., dando prova di come, ad una già discutibile tecnica legislativa si possa senza meno apportare dei peggioramenti.

Passando all’analisi tecnica del testo, balza immediatamente agli occhi come esso presenti un profilo di incostituzionalità piuttosto grave, dal momento che è ictu oculi censurabile sotto il profilo della tassatività della fattispecie. Il principio di tassatività consiste, da un lato, nel dovere del Legislatore di procedere, nel momento di creazione della norma, a una precisa determinazione della fattispecie legale, in modo che risulti tassativamente stabilito ciò che è e ciò che non è penalmente vietato; d’altro lato, nel divieto, per il Giudice, di applicare la stessa a casi da essa non espressamente previsti. Quindi, il divieto dell’analogia. E il fatto è tassativo quando è determinato, è determinato in quanto intellegibile.

In tal modo, il principio di tassatività assicura la certezza della legge e con essa l’eguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta, oltrechè la possibilità per gli stessi di conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente vietato, in modo da poter decidere consapevolmente il proprio comportamento. E’ da sempre un principio di civltà quello per cui la libertà sia la regola e la pena l’eccezione, con la conseguenza che la tassatività costituisce un’esigenza irrinunciabile dell’azione penale.     

Le condotte punite nella fattispecie ad oggi in vigore sono caratterizzate dal mirare a reprimere atti il cui disvalore è ravvisabile nell’odio ovvero nella discriminazione tra esseri umani e ciò rappresenta  l’elemento apprezzabile della “ratio legis”. Infatti, è punito chi “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”. Pertanto, la tutela è già presente, ed è piena, ed è per tutti i cittadini, ivi comprese le persone omosessuali.

Anche per questo, le modifiche contenute nella proposta di legge in discussione presentano un volto sinistro. Se non vi è dubbio alcuno che la tendenza sessuale ovvero le preferenze sessuali non implicano una perdita di diritti della personalità ovvero abbiano qualche influenza sulla dignità di persona riconosciuta a tali soggetti, una proposta di tal fatta è però da rigettare totalmente.

Essa, infatti, dimentica che vi sono delle differenze biologiche che le scelte personali non possono obnubilare. Muovendo da ciò, si giunge a costruire una fattispecie criminosa rappresentante un pericoloso scivolamento verso l’indeterminatezza delle stesse fattispecie criminose, che evoca un modello di  diritto penale simile a quello coniato dagli Stati totalitari come forma di repressione di qualsivoglia dissenso o diversità.

Infatti, cosa s’intenda per “discriminazione” non è chiaro. Se è ovvio, e’ già punito de jure condito il contegno penalmente rilevante di chiunque compia atti ingiuriosi ovvero lesivi dell’integrità fisica di dette persone.  Per cui non si capisce bene a cosa mirino i firmatari della proposta di legge in parola. O meglio, si comprende fin troppo quale sia il reale fine di una tale modifica al Codice Penale!

Quid juris, qualora uno sostenesse, per esempio, che una ginecologa non può ricevere un uomo? Si tratta di discriminazione, ovvero della presa d’atto che v’è una natura diversa. Una fattispecie del genere non conduce forse ad effetti applicativi risibili ?

L’unico effetto, chiarissimo nell’incriminazione di coloro che farebbero parte di Associazioni “discriminatorie”, è quello di impedire che, ad esempio, milioni di persone manifestino contro il Governo, come successe pochi anni fa!

In altri termini, a prescindere dalle discutibilissime finalità della proposta di legge “de qua”, si tratta di una modifica normativa che, oltre ad essere scritta male, mira ad obiettivi incostituzionali e repressivi. Una legge fascista, una fattispecie configurata ad arte in modo fumoso, chiara solo nel mostrare come, in piena crisi del principio di legalità, emerga il Potere ad arbitro della repressione penale. Alla faccia del garantismo.

Per di più, contro la ragionevolezza delle evidenze, se si pensa che l’Italia, dati alla mano, è una delle Nazioni più tolleranti verso l’omosessualità! E lo è invece meno verso gli obesi e gli stranieri. Si dovrebbe allora legiferare al fine di tutelare queste ultie categorie? No assolutamente: già sussiste la relativa tutela nei cennati artt. 604 bis e 604 ter del C.P., che invece la PDL in discussione intende modificare, prevedendo un di più di tutela per i soggetti omosessuali. Quasi questi, in barba alle cennate evidenze di segno opposto, abbisognassero di una protezione maggiore! Così operando, si lede palesemente il principio d’eguaglianza tra i cittadini (art. 3 Cost.), in quanto verrebbero discriminate tutte le persone non omosessuali, tra l’altro la maggioranza. Non è forse questo un minus di democrazia?  

I milioni di morti nei campi di sterminio non hanno insegnato nulla nel vedere cosa succede a negare le evidenze ontologiche della natura?

E’ amaro constatare come, nel nome dell’ideologia, si giunga a dar vita a proposte di legge dai piedi d’argilla,  proprio perché ideologicamente ispirate, in tal modo fossilizzando il diritto, perché lo si priva di una delle sue funzioni fondamentali: quella di garantire la libertà nella manifestazione del pensiero, uno dei pilastri sui quali è nata la nostra Costituzione repubblicana, all’indomani della caduta di regimi totalitari che di quella libertà avevano fatto strame.

E’ evidente che di fronte ad un simile vulnus alla democrazia, che ricadrebbe pesantemente su milioni di cittadini, non ci arrenderemo mai.  

-1/NONNI 2.0: “CONTRO LA LIBERTA' DI PENSIERO”
-2/GANDOLFINI: “PERICOLOSA E INUTILE”
-3/AGAPO: “DISCRIMINA GLI OMOSESSUALI”