Obiezione di coscienza, bene la difesa della Consulta
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La Corte costituzionale si è espressa sulla legge della Regione Siciliana impugnata dal governo perché può essere interpretata nel senso di prevedere concorsi solo per medici abortisti. Per i giudici l’obiezione di coscienza non si tocca e la legge siciliana va interpretata solo nel senso che rispetta la Costituzione.
Nel giugno del 2025 la Regione Sicilia vara una legge dal titolo Norme in materia di sanità. Tra gli altri aspetti, la legge prevede che le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale «istituiscono, laddove non siano già presenti, le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in seno alle Unità operative complesse di ginecologia e ostetricia». In breve, gli ospedali devono organizzarsi per le procedure abortive. Successivamente la norma dispone che «nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste [le aziende sanitarie e ospedaliere] dotano le aree funzionali […] di idoneo personale non obiettore di coscienza».
Il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, allora fa ricorso alla Corte costituzionale sollevando questione di legittimità. Per quale motivo questa legge sarebbe incostituzionale? Perché il periodo della legge che fa riferimento alle procedure di reclutamento al fine di dotare gli ospedali di personale non obiettore può essere interpretato come la volontà della Regione Sicilia di istituire concorsi pubblici solo per medici ed infermieri non obiettori, ossia per personale favorevole all’aborto.
La Consulta come ha risposto? La sentenza n. 42/2026, depositata il 27 marzo scorso, è divisa in due sezioni. Nella prima argomenta così: se l’ipotesi interpretativa dell’Avvocatura dello Stato fosse corretta questa legge regionale sarebbe incostituzionale. Lo sarebbe per i seguenti motivi, motivi che sono i medesimi indicati dall’Avvocatura dello Stato.
In primo luogo il principio su cui si fonda l’obiezione di coscienza, principio di rango costituzionale dato che trova validità negli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione, riceverebbe un sicuro vulnus. Infatti «la libertà di coscienza [è] tradizionalmente riconosciuta, fin da epoche molto lontane, come carattere essenziale dell’irriducibile identità della persona umana. […] “La sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana” e rappresenta “un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)”». In definitiva, escludere dai concorsi chi è contrario all’aborto non rispetta la libertà di coscienza.
In secondo luogo istituire concorsi solo per non obiettori è facoltà riservata al Parlamento italiano, non alle regioni. Tra l’altro, annota la Consulta, già la legge 194 che legittima l’aborto procurato poteva istituirli, ma così non ha fatto e questo è assai significativo. In terzo luogo i giudici costituzionali indicano lo strumento della mobilità del personale per sopperire alla eventuale mancanza di personale non obiettore. Mancanza – aggiungiamo noi – denunciata di solito dal fronte pro-choice in modo pretestuoso perché il Ministero della Salute ci informa che ogni medico abortista deve effettuare in media un “solo” aborto a settimana (ma anche uno è troppo).
In quarto luogo riservare il concorso solo ai non obiettori sarebbe lesivo del principio di uguaglianza, principio di rango costituzionale, e, oltre ad essere discriminatorio, sarebbe controproducente perché potrebbe escludere i più meritori, sebbene non abortisti. In quinto luogo tale limitazione d’accesso al pubblico impiego sarebbe inutile: infatti è possibile che un medico prima non obiettore lo diventi successivamente.
Detto tutto ciò la Consulta – e così arriviamo alla seconda sezione della sentenza – afferma che questa interpretazione proposta dall’Avvocatura, cioè che la legge vuole istituire concorsi solo per non obiettori, non è l’unica, ma ne esiste un’altra che non solo è possibile, ma doverosa e quindi prioritaria perché articolata nel rispetto dei principi costituzionali. Secondo questa interpretazione, che è stata quella offerta all’attenzione dei giudici da parte della Regione Sicilia, «la norma regionale […] si limiterebbe a imporre alle aziende sanitarie l’obbligo di assicurare la funzionalità delle aree IVG, ma i concorsi resterebbero certamente aperti anche agli obiettori, dal momento che l’eventuale “qualificazione di ‘non obiettore’ ” non rileverebbe, a monte, nella fase di ammissione ai concorsi stessi, ma solo, a valle, in quella della successiva “assegnazione funzionale” dei vincitori». Quindi, la norma deve interpretarsi nel senso che i concorsi sono aperti a tutti e poi, laddove ci devono essere medici che praticano aborti, necessariamente verranno chiamati e destinati medici non obiettori. E dunque, venendo al passaggio incriminato, «il riferimento alle “ordinarie procedure selettive di reclutamento”, al fine di dotare tali aree di personale non obiettore, deve essere allora interpretato restrittivamente, escludendo del tutto, secondo quanto affermato dalla Regione siciliana, concorsi riservati ai soli non obiettori». In definitiva la legge non è incostituzionale, posto che venga interpretata in modo tale da permettere al personale obiettore di partecipare ai concorsi.
In conclusione possiamo affermare che la sentenza ha contenuto positivo per almeno due motivi. Innanzitutto perché esclude, sia per la Regione Sicilia sia per qualsiasi altra regione che in futuro voglia normare l’accesso a ginecologia e ostetricia, la possibilità di istituire concorsi solo per medici abortisti. In secondo luogo perché la sentenza ha blindato la validità costituzionale dell’obiezione di coscienza, tutelandola dagli attacchi radicaloidi e libertari di politici e attivisti pro-choice. Ovviamente su questo fronte non è si è vinta la guerra, ma solo una battaglia perché l’approccio storicizzante e fenomenologico sposato ormai da tempo dalla Consulta potrà portare in futuro ad avere sentenze diametralmente opposte a quest’ultima. Ma intanto la giustizia ha segnato un gol a favore del mondo pro-vita.
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