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LE RADICI STORICHE

Il ddl Zan è la “Bibbia” del totalitarismo relativista

Il disegno di legge Zan rappresenta l'estremo stadio di una continua pressione per la limitazione del principio di libertà di espressione in atto da più di mezzo secolo ad opera della sinistra, intenta a delegittimare e criminalizzare tutti i suoi avversari. Prima ha usato l'antifascismo come clava per criminalizzare tutti quelli che erano anticomunisti. Poi, nel post-guerra fredda, ha subìto una mutazione genetica passando dal collettivismo comunista al progressismo relativista, imperniato sul multiculturalismo e su un'idea radicalmente soggettivistica dei diritti individuali. Ora, il culmine del processo di relativizzazione integrale della cultura civile viene raggiunto con l'imposizione dogmatica della dottrina gender
- LA "ZAN" INGLESE ACCUSA DI TERRORISMO IL PASTORE di Benedetta Frigerio

Attualità 11_05_2021

Presentato dai suoi promotori come un necessario argine contro violenze e discriminazioni, il ddl Zan in realtà non apporta nessun contributo originale da questo punto di vista, se non l'aggiunta dell'odio di genere alla lista dei reati a sfondo razzista nell'articolo 406 bis e ter del Codice penale. La natura del testo, infatti, è essenzialmente ideologica: esso espone una vera e propria visione del mondo, e classifica come discriminatrici le concezioni diverse da essa.

Si tratta di un'iniziativa legislativa coerente, in tal senso, con una lunga storia. Il disegno di legge rappresenta infatti l'estremo stadio di una continua pressione per la limitazione del principio di libertà di espressione nell'ordinamento italiano, in atto da più di mezzo secolo ad opera del ceppo principale della sinistra: intenta a più riprese a delegittimare e criminalizzare tutti i suoi avversari, indicandoli come un pericolo per la democrazia e la convivenza civile. Prima, quando il suo modello di riferimento era il comunismo sovietico o cinese, quella sinistra ha usato l'antifascismo come un lasciapassare automatico di democraticità, e contemporaneamente una clava per criminalizzare tutti quelli che erano anticomunisti, liberali, moderati, conservatori, tacciati per ciò stesso di essere eversori. Poi, nel post-guerra fredda, essa ha subìto una mutazione genetica passando dal collettivismo comunista al progressismo relativista, imperniato sul multiculturalismo e su un'idea radicalmente soggettivistica dei diritti individuali. E conseguentemente ha cominciato ad additare come “razzista” chi rivendicava la fedeltà ai principi della civiltà occidentale, all'umanesimo ebraico-cristiano, all'identità nazionale.

Nella sua ridefinizione di modelli e bersagli polemici il nuovo progressismo italiano si è inserito, con tratti propri, nel solco generale di quello occidentale, sempre più dominato dal relativismo culturale, dalla “politica dell'identità”, dall'”utopia diversitaria”. In tale tendenza rientra soprattutto l'applicazione dello stigma di razzismo, e quindi la censura e la punizione, a qualsiasi critica all'immigrazione clandestina e indiscriminata e a qualsiasi sottolineatura della violazione dei diritti umani in determinate culture e religioni (in particolare quella islamica). Elementi alla luce dei quali si comprende meglio anche la genesi della legge Mancino del 1993, poi confluita nell'aggiornamento dell'articolo 406 del Codice penale nel 2018, che ridefinisce il contrasto alle discriminazioni accentuando fortemente la punibilità di opinioni e movimenti politici in base ad una definizione di razzismo molto ambigua, fatalmente esposta a interpretazioni giudiziarie declinate in termini di valutazione politica.

Ora, il culmine del processo di relativizzazione integrale della cultura civile viene raggiunto con l'imposizione dogmatica della dottrina gender. Il ddl Zan è la piena realizzazione, in Italia, di questo disegno. In esso l'idea secondo cui ciascuno ha il diritto di essere considerato giuridicamente, dal punto di vista del genere, come si percepisce e “rappresenta” viene consacrata come vera e propria dottrina di Stato. Non a caso, nell'articolo 7 esso prevede l'istituzione di una “Giornata nazionale” contro le più varie “fobie” nei confronti di omosessuali e transessuali, destinata a diventare occasione di ricorrenti manifestazioni pubbliche di propaganda, dalle istituzioni alle scuole all'informazione.

Il disegno di legge si qualifica come strumento ideologico fin dal suo primo articolo, in cui si azzarda addirittura una definizione generale del sesso, del genere e dell'identità di genere, che ad avviso dei firmatari dovrebbe dare una solida base all'enunciazione delle fattispecie di reato previste. In particolare vi si sostiene, in termini piuttosto involuti, che “per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico”, per genere qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso”, e per identità di genere “l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. Si vorrebbe, insomma, “desessualizzare” del tutto l'identità di genere, presentandola come puro prodotto dell'autodeterminazione soggettiva, anche contrapposta alle “aspettative” sociali.

Da ciò si fa discendere la tesi secondo cui idee e opinioni non aderenti all'identità di genere “decisa” da qualcuno rappresenterebbero un'istigazione alla discriminazione nei suoi confronti, anche se non viene esercitata alcuna violenza fisica né si venga a creare a una situazione di concreta disuguaglianza in base ai princìpi costituzionali e giuridici vigenti. Un'idea condensata nell'articolo 4, secondo il quale “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

Ma chi decide quando un convincimento o un'opinione è “idoneo a determinare il concreto pericolo” di tali atti? È chiaro che se si riduce la realtà a rappresentazione soggettiva, e se si fa del riconoscimento sociale e giuridico di quella rappresentazione un diritto soggettivo, l'individuo che si “identifica” in un dato modo può considerare qualsiasi pensiero o parola espresso da altri in senso diverso come un'offesa, una fonte di sofferenza e di umiliazione. Più in particolare, qualunque opinione sulla sessualità, sulla maternità, sulla famiglia fondata su una concezione naturalistica o oggettivistica, sulla dottrina e sulla tradizione cristiana, potrebbe essere considerata tout court come una potenziale fonte di opposizione violenta all'affermazione della concezione “fluida” di un'autodeterminazione assoluta, propria della “dottrina” affermata. E, per esempio, potrebbe essere equiparata ad una discriminazione violenta ogni opposizione al matrimonio tra persone dello stesso sesso, alla transizione di genere anche per i  minorenni, all'utero in affitto, al riconoscimento della condizione di genitore indipendentemente dalla compresenza di figura paterna e materna. Come, ingenuamente, ha posto in evidenza nei giorni scorsi il giornalista Alessandro Cecchi Paone, uno dei più entusiasti sostenitori del provvedimento, quando ha sostenuto, nella trasmissione radiofonica “La Zanzara”, che chi dice che l'unica famiglia è quella formata da un uomo e da una donna incita all'odio perché “crea infelicità negli esseri umani”, e dunque dovrebbe essere perseguibile.

L'intento dei presentatori del ddl è dunque, palesemente, innanzitutto quello di incutere, in chiunque non condivida l'idea che l'identità di genere sia totalmente svincolata da una base naturale, il timore di manifestare la propria opinione.

In altri termini, lo scopo del provvedimento è quello di determinare l'effetto “vestiti nuovi dell'imperatore”: se il sovrano asserisce di essere vestito, benché agli occhi degli astanti sia nudo, bisogna fare finta di vedere i suoi abiti e lodarne la bellezza. E qui il “sovrano”, nel solco dell'ideologia “diversitaria”, sono i gruppi auto-definiti che la narrazione dominante ha eletto a titolari di diritti speciali in quanto discriminati e dunque legittimamente aspiranti ad un “risarcimento”: quelli che orwellianamente vengono considerati dalla narrazione in questione “più uguali degli altri”.