Dj Fabo, sul "diritto a morire" decide la Consulta
Nel processo al radicale Marco Cappato per la morte procurata di dj Fabo, il giudice chiede alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo del Codice Penale che punisce l'aiuto al suicidio. Che così, e grazie alla legge sulle Dat, ha buone possibilità di diventare un diritto.
Doveroso riassunto delle precedenti puntate. Fabiano Antoniani, tetraplegico e cieco a seguito di un incidente stradale, il 27 febbraio del 2017 muore presso la clinica svizzera Dignitas, dopo essere stato sedato e aver assunto una sostanza letale per il tramite di un pulsante che aveva premuto con i denti. A portarlo in Svizzera in auto, a sbrigare le pratiche burocratiche e ad allettarlo è stato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione radicale Luca Coscioni. Cappato sa bene che la sua condotta, ex art. 580 cp, configura il reato di aiuto al suicidio e quindi, per scopi meramente di propaganda pro-eutanasia, si autodenuncia presso il tribunale di Milano.
I PM Tiziana Siciliano e Sara Arduini nel maggio dello stesso anno ne chiedono l’archiviazione, ma il Gip Luigi Gargiulo invece ne chiede l’imputazione coatta. E quindi i due PM che non volevano procedere contro Cappato si trovano costrette invece a farlo.
Scontato che ne chiedessero poi l’assoluzione, come avvenne a metà gennaio di quest’anno. “Il fatto non sussiste” hanno detto i due magistrati, ossia l’imputato “non ha avuto alcun ruolo nella fase esecutiva del suicidio assistito di Fabiano Antoniani e non ha nemmeno rafforzato la sua volontà di morire”.
Tralasciando il secondo aspetto, è interessante soffermarci sul primo: per la Siciliano e la Arduini l’aiuto non è stato nel suicidio, ma solo nelle fasi preparatorie, perché nella fase esecutiva – premere il pulsante – Cappato non ebbe un ruolo attivo, infatti non era nemmeno nella stanza dove morì Dj Fabo. Ma, ribadiamo noi, l’aiuto è appunto questo: non sostituirsi all’agente principale nell’esecuzione dell’atto, bensì collaborare a compiere l’atto finale. Altrimenti non si potrebbe parlare di aiuto, bensì di sostituzione. Verrebbe da chiedersi se i due PM avrebbero mai chiesto l’assoluzione per l’autista di una banda che avesse solo trasportato i malviventi presso una banca ma non avesse svaligiato le casse armi in pugno. Domanda retorica.
E dunque se Cappato non ha compiuto un crimine, la sua condotta come può essere qualificata? “Il signor Cappato – spiegò la Siciliano a gennaio - è imputato per aver agevolato qualcuno nell’esercizio di un suo diritto. Non il diritto al suicidio, bensì il diritto alla dignità”, scodellando così un nuovo diritto fior di conio in seno al nostro ordinamento giuridico. I PM poi chiesero in subordine di eccepire rilievo di incostituzionalità relativamente all’art. 580 cp che sanziona appunto il reato di istigazione e aiuto al suicidio, così come del resto chiesero i legali di Cappato.
Quest’ultimo, sempre nell’udienza di gennaio, lanciò poi una furba provocazione: non voglio essere assolto perché la mia condotta non configura il reato di aiuto al suicidio. Nemmeno voglio che sia solo abrogato questo reato, configurando così l’aiuto al suicidio come mera facoltà di fatto. Io voglio che l’aiuto al suicidio – pratica ad oggi non legittimata nemmeno dalla recente legge sulle Dat – sia qualificato come diritto soggettivo.
Arriviamo a ieri. La Corte di Assise ha reso noto nell'ordinanza che intenderà assolvere Cappato dal reato di istigazione al suicidio (atto illecito da parte dei giudici anticipare il contenuto della sentenza). In merito invece al reato di aiuto al suicidio ha accolto la richiesta dei PM di sollevare questione di legittimità costituzionale presso la Consulta. Starà a lei quindi decidere se l’art. 580 cp, per la parte riguardante l’aiuto al suicidio, debba sopravvivere nel nostro ordinamento oppure debba essere sottoposto ad eutanasia giuridica.
Nel frattempo il procedimento contro Cappato per quel capo di imputazione rimane sospeso. Perché i giudici di Milano hanno rinviato il tutto alla Consulta? Nella lettura dell’ordinanza c’è un passaggio fondamentale. I giudici richiamano un giudizio della Corte di Cassazione allorchè si pronunciò sul caso Englaro: non esiste un diritto a morire. I magistrati milanesi non condividono quel giudizio perché “contrario ai principi di libertà e di autodeterminazione sanciti dalla Costituzione”. Per i giudici quindi esiste un diritto a morire e quindi chi non riesce a darsi la morte da sé può e deve essere aiutato. L’art. 580 cp perciò contrasta con questo supposto diritto a morire. Rispetto al caso Englaro quindi abbiamo un’ulteriore fuga in avanti verso la fossa dove ormai sono sepolti la legalità e il diritto.
Altra domanda: cosa deciderà la Corte costituzionale? Difficile dirlo, ma proviamo ad azzardare un’ipotesi. La recente legge “Norme sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento” permette l’eutanasia omissiva ed attiva rispettivamente per il tramite della non attivazione o della interruzione di terapie salvavita o di mezzi di sostentamento vitale, ma vieta, in punta di diritto, l’aiuto al suicidio. Vigente tale norma oggi Dj Fabo avrebbe potuto morire chiedendo di interrompere tutti i presidi clinici che lo tenevano in vita e quindi l’atto occisivo sarebbe stato perpetrato da altri, non da lui medesimo come è avvenuto in Svizzera. Insomma oggi Fabiano poteva anche non ricorrere all’aiuto al suicidio per morire. Ma dal punto di vista ideologico è importante che nessuna modalità adatta a procurare la morte sia fuori legge. Da qui la battaglia radicale perché l’aiuto al suicidio sia dichiarato un diritto.
Detto tutto questo la Consulta potrebbe emettere una sentenza di accoglimento di carattere manipolativo-additivo ossia potrebbe affermare che l’aiuto al suicidio rimane un reato se perpetrato al di fuori delle strutture ospedaliere, invece se la collaborazione a morire rispetta le condizioni previste della neo-legge sulle Dat è legittima e dunque l’aiuto al suicidio diventerebbe un diritto. Arriverebbe a questa possibile conclusione per coerenza logica-giuridica: la recente legge sull’eutanasia qualifica la richiesta di morire come un diritto. Se morire è un diritto, questo diritto non deve conoscere limiti né relativamente a motivazioni o condizioni che legittimano la richiesta, né relativamente ai soggetti che potrebbero essere sottoposti ad eutanasia, né – e arriviamo al punto che a noi qui interessa – relativamente alle modalità per accedere alla “dolce morte”.
Ai giudici probabilmente apparirà ingiustificato e illogico legittimare l’eutanasia solo se la modalità è quella del rifiuto di cure salvavita o di mezzi di sostentamento vitale. Perché escludere l’aiuto al suicidio? Oppure la Consulta potrebbe spingersi ancora più in là, come auspicato dall’avvocato radicale Filomena Gallo, ciò a voler dire che potrebbe dichiarare incostituzionale l’art. 580 cp laddove non specifica che se la richiesta di essere aiutato a morire viene da persona capace di intendere e volere la collaborazione al suicidio non è reato. In questo caso l’aiuto al suicidio potrebbe essere legittimamente prestato anche al di fuori delle strutture ospedaliere. Comunque vedremo come andrà a finire.
Ciò che invece è certo sta nel fatto che i radicali ancora una volta sono stati capaci di usare una vicenda umana (drammatica) per tentare di scardinare ancor di più un intero assetto normativo e dunque, grazie ai media (la vera aula di giustizia degli italiani), anche culturale. Altra prova che i figli delle tenebre sono assai più scaltri che i figli della luce.