Ddl Zan, il privilegio di essere gay
Il Ddl Zan su omofobia e transfobia inserisce omosessuali e transessuali tra le categorie che, in quanto vulnerabili, hanno una speciale protezione giuridica, al pari dei monori, dei disabili, delle vittime della tratta di esseri umani. Cioè l'omosessualità non è più solo un bene giuridico, ma un patrimonio giuridico da presidiare con particolare cura.
Ddl Zan o il privilegio di essere gay. Quando si parla in modo critico della proposta di legge Zan giustamente si analizzano soprattutto le novità che tale proposta inserirà negli artt. 604 bis e ter e nel decreto legislativo del 1993 sulle discriminazioni, mettendo in rilievo una serie di aporie in essa contenute: mancanza di lacune nel nostro ordinamento in relazione alla tutela delle persone omosessuali e transessuali tali da giustificare questo Ddl, l’indeterminatezza della fattispecie penale, il vulnus alla libertà di parola e di religione et alia.
Qui però vogliamo mettere l’accento su un aspetto che, nonostante sia secondario rispetto a tali censure, conserva comunque un suo peso specifico significativo. Il Ddl Zan, oltre alle norme già citate, andrà a modificare anche l’art. 90 quater del Codice di procedura penale il quale ha codificato la «condizione di particolare vulnerabilità», condizione a cui appartengono varie classi di soggetti: il minore, il disabile, la vittima di violenza o di tratta di esseri umani, etc. La legge sulla cosiddetta omofobia vuole che anche la persona omosessuale e transessuale possano essere tutelate come soggetti particolarmente vulnerabili, qualora vittima di un reato compiuto per motivi legati al sesso, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e al genere. Tale qualifica comporta, in sede di processo, alcune garanzie e precauzioni a favore di questi soggetti vulnerabili.
Non vogliamo però in questa sede andare ad esaminare quali siano queste garanzie, ma evidenziare il fatto che la persona omosessuale e quella transessuale per volontà di questa proposta di legge diventano categorie giuridiche privilegiate. La ratio di questo provvedimento è già sottesa nella modifica voluta agli artt. 604 bis e ter, laddove si prevede una risposta sanzionatoria rafforzata qualora la vittima di discriminazione o di altro reato abbia un orientamento omosessuale o sia persona transessuale.
Questa intenzione di favorire in modo ingiustificato la persona omosessuale – favor non esteso in questi termini ad altre fasce socialmente fragili come gli anziani, i disabili, i disoccupati, etc. – si appalesa poi anche in altri due articoli del Ddl Zan. L’art 5 infatti istituisce la Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Ciò vuol dire, come aveva già anticipato la legge sulle Unioni civili, che l’omosessualità ed ora anche la transessualità sono non solo condizioni giuridiche, ma condizioni giuridiche a tutela rafforzata. Una specie giuridica protetta. Non più solo un bene giuridico, ma un patrimonio giuridico da presidiare con particolare cura. Quindi omosessualità e transessualità si sono elevate da meri fenomeni sociali a categorie giuridiche e a categorie giuridiche privilegiate.
Sulla stessa frequenza d’onda si muove anche l’art 6 del Ddl Zan in cui si dichiara che il Governo si impegna a promuovere l’agenda LGBT nelle scuole, nei media, negli ambienti di lavoro, etc. È scelta necessariamente consequenziale: se omosessualità e transessualità hanno fatto un così notevole salto verso l’alto nella tutela apprestata dal diritto, non possono che essere promosse nella società affinchè anche la stessa e prima dello Stato si prenda cura di questi fenomeni sociali.
In sintesi il Ddl Zan non assegna all’omosessualità e alla transessualità un peso specifico pari ad altre condizioni sociali (il lavoratore, il giovane, etc.), bensì ne accentua l’importanza, assegna ad entrambe uno spazio giuridico più ampio rispetto al reale spazio occupato nella società.