Culto Divino: spostata la festa non si sposta il precetto
La Nota del Dicastero risponde ad alcune richieste di chiarimenti sulla coincidenza tra due celebrazioni.

Che succede quando una festa di precetto viene traslata a causa della coincidenza con un'altra? La Nota del Dicastero per il Culto Divino del 23 gennaio 2025 risponde ad alcune richieste di chiarimenti sull'annosa questione della occurrentia festorum, «vale a dire la coincidenza di due festività nella medesima data del calendario», a causa della «coesistenza, nell’Anno liturgico, del ciclo settimanale, di tempi e giorni festivi e feriali mobili, (a motivo del loro rapporto con la Pasqua), e di giorni (festivi e feriali) con celebrazione a data fissa».
Se la precedenza è regolata dalle Normae universales de Anno liturgico et de Calendario, tuttavia «si pone il seguente dubium: nel caso della traslazione di una festa di precetto, si è tenuti nel giorno ad quem all’osservanza del precetto?». Il dubium sorge dal fatto che le facoltà delle Conferenze episcopali non disciplinano «una accidentale occurrentia festorum» ma solo abolizioni o trasferimenti permanenti.
«Gli interventi normativi che nel tempo l’organismo curiale competente circa il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha adottato (...) attestano una consolidata prassi secondo la quale in caso di traslazione di un giorno festivo di precetto, non viene trasferito l’obbligo del precetto festivo» e pertanto il Dicastero risponde che «in caso di occasionale traslazione di un giorno festivo di precetto, l’obbligo del precetto festivo non viene trasferito nel giorno ad quem».