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Borgo Pio
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occurrentia festorum

Culto Divino: spostata la festa non si sposta il precetto

La Nota del Dicastero risponde ad alcune richieste di chiarimenti sulla coincidenza tra due celebrazioni. 

Borgo Pio 30_01_2025
MARCO CREMONESI - IMAGOECONOMICA

Che succede quando una festa di precetto viene traslata a causa della coincidenza con un'altra? La Nota del Dicastero per il Culto Divino del 23 gennaio 2025 risponde ad alcune richieste di chiarimenti sull'annosa questione della occurrentia festorum, «vale a dire la coincidenza di due festività nella medesima data del calendario», a causa della «coesistenza, nell’Anno liturgico, del ciclo settimanale, di tempi e giorni festivi e feriali mobili, (a motivo del loro rapporto con la Pasqua), e di giorni (festivi e feriali) con celebrazione a data fissa».

Se la precedenza è regolata dalle Normae universales de Anno liturgico et de Calendario, tuttavia «si pone il seguente dubium: nel caso della traslazione di una festa di precetto, si è tenuti nel giorno ad quem all’osservanza del precetto?». Il dubium sorge dal fatto che le facoltà delle Conferenze episcopali non disciplinano «una accidentale occurrentia festorum» ma solo abolizioni o trasferimenti permanenti. 

«Gli interventi normativi che nel tempo l’organismo curiale competente circa il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha adottato (...) attestano una consolidata prassi secondo la quale in caso di traslazione di un giorno festivo di precetto, non viene trasferito l’obbligo del precetto festivo» e pertanto il Dicastero risponde che «in caso di occasionale traslazione di un giorno festivo di precetto, l’obbligo del precetto festivo non viene trasferito nel giorno ad quem».