Se la politica dorme, giudici e sindaci dettano legge
Una sentenza di Bologna equipara l’instaurarsi di una convivenza alle nozze. Come un secondo matrimonio la mera convivenza permetterebbe di non corrispondere più l’assegno di mantenimento. Mentre i politici temporeggiano, i giudici tracciano una strada senza ritorno.
Il signor Rossi sposa la signora Bianchi. Dopo un po’ di tempo i due divorziano. Lei poi va a convivere e l’ex marito chiede ai giudici di non pagare più l’assegno di mantenimento.
In primo grado gli danno ragione e così anche in secondo grado. La legge sul divorzio del 1970 prevede che il Tribunale “dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Quindi lo stato di bisogno necessario per ricevere l’assegno deve essere verificato di volta in volta, non ci possono essere presunzioni oggettive. E di contro non si può stabilire a priori una serie di situazioni in cui l’assegno non è più dovuto. L’unico caso in cui automaticamente, sempre secondo la legge del 1970, cessa il dovere di foraggiare l’ex coniuge si riferisce all’ipotesi di seconde nozze di quest’ultimo.
Ora sta qui il punto innovativo della sentenza della Corte di Appello di Bologna depositata l’8 aprile scorso: equipara l’instaurarsi di una convivenza a nuove nozze. Come un secondo matrimonio permette di non corrispondere più l’assegno, così una mera convivenza di suo provoca i medesimi effetti. Infatti scrivono i giudici: “Il nodo fondamentale della controversia […] è quello della compatibilità del diritto all’assegno divorzile con l’instaurazione di una convivenza ‘more uxorio’”. I giudici hanno escluso che l’ex marito dovesse fornire la prova che la donna versasse in uno stato di bisogno, bastando l’accertamento dell’esistenza della convivenza che, come le seconde nozze, esclude per sua natura lo stato di bisogno.
Per sostenere questa tesi si sono rifatti a una sentenza della Cassazione dell’agosto del 2011 la quale equiparava in buona sostanza il matrimonio a una coppia di fatto stabile: “ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto e un modello di vita in comune […] la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto”. Se queste sono le premesse, le conclusioni sono d’obbligo: “A quel punto […] si rescinde così […] ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile”.
Questo parallelismo “convivenza uguale matrimonio” è attestato anche dal fatto che, secondo la Corte di Appello di Bologna e la Cassazione, qualora la convivenza venisse meno in automatico il diritto di ricevere l’assegno tornerebbe a galla: “ammettendo che il relativo diritto [al mantenimento, n.d.r.] entri in uno stato di quiescenza, potendosene riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della convivenza tra i familiari di fatto”.
Quindi una cosa è verificare di volta in volta se il convivente versi o meno in stato di bisogno, un’altra è dare per scontato che laddove c’è una persona che convive questa, dato che vive un rapporto simile a quello dei coniugi, non abbia necessità di aiuto alcuno. I magistrati di Bologna hanno quindi riconosciuto lo status giuridico della convivenza, le hanno assegnato dignità giurisprudenziale.
L’evoluzione in questa specifica materia è stata poi repentina. Solo nel 2010 la stessa Cassazione escludeva questa dinamica automatica nel cancellare l’obbligo dell’assegno all’instaurarsi di una convivenza: “un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà e quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell' assegno posto che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l'avente diritto con contrae nuove nozze" ( Cass. 1096 del 22 Gennaio 2010). Ma questa sentenza è a dire il vero solo una mosca bianca che vola incerta tra le aule dei tribunali italiani.
Infatti appena il 21 marzo scorso sempre la Cassazione (n. 7128/2013) ha concesso il risarcimento del danno per infortunio sul lavoro al convivente del lavoratore. Anche in questo caso quello che rileva è lo “stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”. Al fine di assegnare veste giuridica alla convivenza poi ci si appella con fantasia ad articoli della Costituzione che vogliono dire ben altro. E così i magistrati fanno riferimento all’art. 2 della Costituzione che secondo loro “attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona, in quanto tale”, quando invece tutela i diritti inviolabili della persona.
E come non ricordare la sentenza del febbraio 2012 in cui il Tribunale di Reggio Emilia non si spinse a riconoscere il “matrimonio” gay contratto in Spagna da due uomini ma il rapporto di convivenza invece sì?
Senza poi contare che ormai la giurisprudenza riconosce innumerevoli diritti e tutele giuridiche ai conviventi, che attengono a materie quali la proprietà e la locazione di immobili, il consenso informato in ambito medico, la successione, il risarcimento danni e molti altri.
Oltre ai giudici ci si mette anche la legge che in moltissimi casi già assegna particolari diritti ai conviventi: sono quasi una ventina le leggi che prevedono la tutela di specifici diritti per i conviventi (rimandiamo all’articolo “Italia, paradiso delle coppie di fatto”).
E da ultimo non dobbiamo scordarci che quasi una novantina di comuni ormai hanno istituito i cosiddetti registri delle unioni civili (si veda “Registro unioni civili: anche Genova ci prova”).
Ora, mentre i politici si baloccano all’infinito su quali alleanze mettere in campo, i giudici e le amministrazioni locali vanno per la loro strada nel tracciare un sentiero che un domani diventerà una bella autostrada per il riconoscimento pieno delle convivenze. Infatti giudici e sindaci stanno preparando il terreno perché il Parlamento alla fine metta solo una firma ad una realtà di carattere amministrativo e giurisprudenziale già esistente.
I politici che andranno a governare saranno quasi costretti a ratificare uno status quo creato ad arte da magistrati e amministratori legali. I lavori parlamentari su questa materia a dire il vero sono stati delegati da tempo presso le aule giudiziarie e quelle comunali. E dunque non è temerario affermare che in queste aule si riuniscono le vere commissioni parlamentari.