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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Il giudice dice no: va in fumo l'inganno della cannabis light

La sentenza della Cassazione, che ha deciso che è vietata la vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis, non è altro che l'applicazione della legge attuale. Il giudice ha fatto il suo dovere ribadendo che vendere per uso ricreativo olio, foglie, inflorescenze e resina, prodotti che si trovano nei cannabis shop, non è lecito. Da oggi i negozi che lo fanno sono fuorilegge. Ma tocca al legislatore eliminare le zone grigie della normativa. 

Attualità 31_05_2019

Le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione ieri hanno deciso che è vietata la vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis, come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina, prodotti che assai spesso possiamo trovare nei cannabis shop, esercizi commerciali che si stanno diffondendo a macchia d’olio nelle nostre città, e prodotti che vengono acquistati “per farsi un trip” come dicono gli addetti ai lavori. In realtà i giudici della Cassazione non hanno fatto altro che ricordare la normativa già vigente in merito alla commercializzazione della cannabis.

Scrivono i giudici: “la commercializzazione di cannabis sativa L., e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole […] e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d. P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”. La sanzione prevede la reclusione da sei a venti anni e una multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Dunque la legge del 2016, che non ha eliminato i divieti imposti dal Testo unico sugli stupefacenti del 1990, indica quali derivati della cannabis possono essere commercializzati e, soprattutto, per quali fini. La cannabis può essere coltivata legalmente “quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonchè come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione” (art. 1). Tale finalità generale poi viene dalla legge specificata: lecito, ad esempio, coltivare la canapa per finalità di bioingegneria e bioedilizia, di produzione di energia, di formazione e ricerca, di florovivaismo. Tutte attività che nulla c’entrano con l’assunzione di stupefacenti e che non interessano i cannabis shop.

Ma la legge del 2016 consente inoltre la commercializzazione dei derivati della cannabis per usi cosmetici e alimentari. Potremmo dunque concludere che tali prodotti, venduti nei cannabis shop, non sono fuori legge. Questa conclusione è valida per i prodotti di cosmesi, ma non per i prodotti alimentari (biscotti, tisane, birre, etc.). Questo perché la legge del 2016 prevedeva all’art. 5 che un decreto del Ministero della Salute avrebbe dovuto indicare i limiti massimi di THC presenti nei prodotti alimentari, ma questo decreto non è mai stato varato. E dunque finchè non verranno indicati legalmente i limiti massimi di THC, gli alimenti a base di cannabis sono vietati. Inoltre, e questo riguarda tutti i prodotti non solo alimentari venduti nei cannabis shop, occorrerebbe verificare che la produzione di tali articoli abbia rispettato la disciplina di settore. Altra zona grigia è data dai semi di cannabis. Infatti è vietata la coltivazione, eccetto nei casi prima indicati, ma non la vendita degli stessi. In breve: vietato metterli in terra, ma non è vietato detenerli. 

Ma veniamo al cuore della sentenza della Cassazione: se i cannabis shop potranno purtroppo continuare a vendere gli shampoo alla cannabis e i gadget con impressa sopra la foglia di marijuana – diciamo “purtroppo” perché tali prodotti seppur innocui per la salute aiutano a veicolare l’idea erronea che fumarsi uno spinello ogni tanto non fa male a nessuno – non potranno vendere, come invece attualmente fanno, foglie, inflorescenze, olio e resina, ossia tutti quei prodotti che hanno un sicuro effetto drogante e che vengono acquistati proprio per cercare lo sballo. Infatti non di rado in questi negozi si vendono anche gli strumenti indispensabili per fumarsi inflorescenze e foglie di cannabis. Questa è la vittoria principale ottenuta dalla Cassazione: vietare la vendita di tutti quei prodotti presenti in questi esercizi commerciali caratterizzati da proprietà stupefacenti o psicotrope. Divieto, lo ripetiamo, già presente nella legge del 2016.

I giudici a Roma una volta tanto hanno fatto egregiamente il loro dovere e di più non potevano fare (è compito del legislatore eliminare le zone grigie della legge a cui facevamo cenno sopra) ed ora la palla passa alle autorità competenti nel far rispettare la legge. Dunque ci aspettiamo che da oggi scattino le manette per i gestori di quei cannabis shop che hanno venduto non esotiche e innocue inflorescenze, bensì droga vera e propria.