Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
Santa Caterina d’Alessandria a cura di Ermes Dovico
Dottrina sociale
a cura di Stefano Fontana

Proprietà privata

Fratelli tutti, c'è un problema nel paragrafo 120

Dottrina sociale 18_11_2020

Secondo l’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco quello alla proprietà privata non è un diritto naturale originario ma è uno strumento per la realizzazione del diritto alla destinazione universale dei beni. Nel paragrafo 120 dell’enciclica si dicono quattro cose: 1) la proprietà privata non è un diritto assoluto; 2) la proprietà privata ha una funzione sociale; 3) «Il principio dell’uso comune dei beni creati per tutti è il “primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale”, è un diritto naturale, originario e prioritario»; 4) «Il diritto alla proprietà privata si può considerare solo come un diritto naturale secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni creati».

La prima affermazione è vera: nessun diritto umano ha carattere assoluto in quanto tutti i diritti umani dipendono da dei doveri. Delle mie cose non ho diritto di farne quello che voglio ma di usarle nel quadro della moralità delle mie azioni. Anche Leone XIII distingueva tra possesso e uso dei beni. Su questo punto la Dottrina sociale ha sempre contrastato la visione moderna dell’assolutezza dei diritti.

La seconda affermazione è in sé vera ma può venire equivocata. Il contesto del paragrafo 120 in cui essa è inserita può essere causa di questi equivoci. La proprietà privata è sociale di per sé e non quando viene limitata artificialmente dal potere politico pensando in questo modo di renderla più sociale. La funzione sociale della proprietà privata non legittima un fisco esoso, interventi indebiti del pubblico nell’economia, normative paralizzanti la libertà economica. La proprietà privata è sociale perché è spazio di libertà, è espressione del lavoro, protegge la famiglia, unisce le generazioni, produce ricchezza e così via. In altre parole non bisogna essere socialisti per valorizzare la dimensione sociale della proprietà privata.

La terza affermazione, che contiene in parte una citazione di Giovanni Paolo II, va chiarita. Quello della  destinazione universale dei beni è un principio di ordinamento della società. Si può tuttavia discutere se sia il “primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale”. Il primo principio, per la Dottrina sociale della Chiesa, è il bene comune, a cui va subordinato anche quello della destinazione universale dei beni. Se questo fosse il “primo principio” subordinerebbe a se stesso tutto il resto, compreso il diritto alla proprietà privata che non sarebbe quindi più originario ma derivato, il che contrasta con l’insegnamento della Rerum novarum e di tutta la Dottrina sociale. Decisamente non accettabile, invece, è che quello alla destinazione universale dei beni sia un “diritto naturale, originario e prioritario”. Esso è un principio e non un diritto. Nessuno di noi ha diritto a questa porzione di terra, a questo cespite economico, a questa proprietà. La proprietà si acquisisce col lavoro e col risparmio. Se la destinazione universale dei beni è un “diritto”, allora essa confligge con la proprietà privata, la quale, ben che vada, viene intesa come un mero strumento per la sua realizzazione, senza portare in sé una originaria dignità.

Per questo motivo risulta inaccettabile la quarta affermazione: «Il diritto alla proprietà privata si può considerare solo come un diritto naturale secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni creati». Qui si dice apertamente che quello alla proprietà privata è un diritto “secondario e derivato”, mentre per Leone XII era un diritto naturale e perfetto. Del resto, come può un diritto essere naturale e nello stesso tempo derivato? Se è naturale vuol dire che è contenuto nella stessa natura umana. Questa visione non è in continuità con la Dottrina sociale della Chiesa e apre ad ogni possibilità di accentramento statalistico o di altro genere ai danni della proprietà privata. Non a caso questa impostazione è stata fatta propria da regimi politici attualmente in vigore in America Latina per riaccentrare nello Stato le attività economiche.

Leone XIII nella Rerum novarurm insegnava che la proprietà privata è «vero e perfetto diritto», è un «diritto naturale», in quanto «conforme alla natura» umana e «non si oppone per nulla» al principio della destinazione universale dei beni «poiché quel dono egli lo fece a tutti, non perché ognuno ne avesse un comune e promiscuo dominio, bensì in quanto non assegnò nessuna parte del suolo determinatamente ad alcuno, lasciando ciò all’industria degli uomini e al diritto speciale dei popoli».

È molto difficile fare andare d’accordo questo passo della Rerum novarum con il paragrafo 120 della Fratelli tutti.