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QUESTIONE IN SOSPESO

Figli di “due madri”? La Consulta decide di non decidere

La Corte Costituzionale rigetta come inammissibile il ricorso con cui due donne chiedevano di essere entrambe riconosciute come “madri” nell’atto di nascita del bambino di una delle due. In attesa del deposito della sentenza, l’unica cosa certa è che il rifiuto è motivato da questioni tecniche, poiché nel suo comunicato la Consulta non dice né che l’omogenitorialità sia legittima né che sia illegittima.

Editoriali 23_10_2019

Ieri l’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha emesso un comunicato dal titolo “Inammissibile per difetto di motivazione la questione di un atto di nascita con due madri”. Ci eravamo occupati del caso qualche settimana fa (clicca qui). Il comunicato ne offre un’ottima sintesi: « La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per esaminare la questione sollevata dal Tribunale di Pisa sulla formazione di un atto di nascita in cui siano riconosciute due madri come genitrici di un bambino nato in Italia ma di nazionalità statunitense, acquisita dalla madre gestazionale. Le due donne risultano sposate in Wisconsin secondo la legge di quello Stato, che consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso e le riconosce come genitrici in caso di figli».

Come avevamo messo in evidenza nei giorni scorsi, un atto di nascita di provenienza estera in cui figurano come genitori due persone dello stesso sesso non rispetta il principio di ordine pubblico del nostro ordinamento giuridico e dunque è irricevibile. Infatti, molte norme italiane prevedono espressamente che solo un uomo e una donna possano essere genitori di un minore. Essendo quindi quel certificato di nascita made in Usa contrario all’ordine pubblico perché contrario a tali normative, il Tribunale di Pisa, presso cui la coppia di donne si era rivolta, ha sollevato questione di incostituzionalità in riferimento alla normativa che impedirebbe di riconoscere l’omogenitorialità. Se dunque quelle leggi che prescrivono la differenza di sesso come requisito imprescindibile per diventare genitori fossero dichiarate incostituzionali, quell’atto di nascita potrebbe essere riconosciuto anche da noi e dunque sarebbe legittimata, almeno in via amministrativa, l’omogenitorialità.

La Corte ha giudicato il ricorso inammissibile. Per quale motivo? Citiamo nuovamente il comunicato: «In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione la questione è stata giudicata inammissibile per difetti della motivazione dell’ordinanza di rimessione. Il Tribunale [di Pisa] ha riferito il proprio dubbio di costituzionalità a una norma interna che avrebbe impedito l’applicazione della legge straniera – rilevante nel caso concreto in ragione della nazionalità del minore – ma non ha individuato con chiarezza la disposizione contestata, né ha dato adeguato conto della sua affermata natura di “norma di applicazione necessaria”».

Si tratta di un rifiuto motivato da questioni tecniche: la normativa contestata dal Tribunale di Pisa non sarebbe ben individuabile nell’ordinanza di rimessione e inoltre il Tribunale non avrebbe provato il carattere necessario riferito a questa norma specifica.

In buona sostanza la Consulta non è entrata nel merito della questione, ossia non ha affermato né che l’omogenitorialità sia legittima né che sia illegittima. Ciò potrebbe essere dipeso dal fatto che oggettivamente l’ordinanza di rimessione è affetta da vizi formali che impediscono di trattare il caso nel merito, oppure dalla volontà di decidere di non decidere, di tenere tutta la problematica in sospeso. Forse la lettura della sentenza, che non è stata ancora pubblicata, potrà portare maggiore chiarezza sulle reali motivazioni della Corte. Ciò detto, non è escluso che il Tribunale di Pisa, eliminando quelle ambiguità indicate dalla Consulta, non torni all’attacco.