Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
UN ALTRO MOTU PROPRIO

Dimissioni e papa emerito, si prepara un altro pasticcio

Sarebbe ormai imminente un nuovo Motu Proprio per regolamentare il "papato emerito", un problema canonico effettivamente lasciato aperto da Benedetto XVI. Ma quello che nella mente del predecessore doveva rimanere un'eccezione, per Francesco diventerebbe un'istituzione, con tutti i problemi che questo comporta: perché per sua natura solo una persona può assumere il titolo di Papa. E la ventilata ipotesi di un pensionamento a 85 anni sarebbe un colpo al cuore dell'ufficio petrino.

Ecclesia 26_08_2021 English Español
Il papa emerito Benedetto XVI

Tanto tuonò che piovve. Per ora siamo ancora ai tuoni, ma lo scroscio appare imminente. Tuoni che si odono sempre più vicini e che sembrano indicare le prossime dimissioni di Francesco e un’imminente regolamentazione del “papato emerito”, che, secondo qualche rumor, potrebbe avvenire tramite l’ennesimo Motu Proprio.

La scelta di Benedetto XVI di attribuirsi il titolo di papa emerito aveva in effetti sollevato legittime perplessità fin dall’inizio. La voce forse più autorevole a levarsi era stata quella del Cardinale Walter Brandmüller (vedi qui), il quale aveva anche auspicato «un futuro regolamento giuridico della rinuncia papale», per non lasciare quella «notevole "lacuna legis" per ora esistente», che aumenterebbe «le incertezze in un momento pericoloso e di vitale importanza per la Chiesa». In un’altra intervista del 28 ottobre 2017, il Cardinale aveva dichiarato che «la figura del “papa emerito” non esiste in tutta la storia della Chiesa. E che un papa adesso arrivi e demolisca la tradizione bimillenaria non ha completamente sconvolto soltanto noi cardinali». Esternazione che porterà in seguito il papa emerito a rispondergli con due brevi ma decise missive.

Come giudicare l’insistenza con la quale Benedetto XVI ha difeso l’utilizzo di questo titolo per se stesso? Le possibilità non possono essere che due: o il fine teologo Ratzinger è scivolato sulla classica buccia di banana proprio nel momento cruciale del suo pontificato; oppure la sua scelta è motivata dalla consapevolezza di una situazione particolarmente drammatica per la Chiesa, che ha richiesto un “pontificato di eccezione” (Ausnahmepontifikat), secondo l’espressione utilizzata nell’incredibile intervento di mons. Georg Gänswein del 2016 (all’epoca ancora prefetto della Casa Pontificia); pontificato di eccezione che avrebbe introdotto «una sorta di stato d’eccezione voluto dal Cielo». L’espressione faceva chiaramente riferimento alla categoria dell’Ausnahmezustand di Carl Schmitt: uscire dal diritto per creare una nuova situazione di diritto.

Qualunque cosa la scelta di Benedetto XVI possa significare (e forse bisognerebbe dedicarvi più riflessione), orientarsi verso l’istituzione di un “papato emerito” appare come una pessima idea, che andrebbe peraltro nella direzione diametralmente opposta a quella scelta da Benedetto XVI, almeno secondo la ricostruzione di Gänswein, che parla appunto di un pontificato “fuori legge” (è questo il senso letterale dell’Ausnahmepontifikat) e dunque di una situazione eccezionale e non invece di una nuova stabile figura canonica. È probabile che l’ipotesi di una imminente istituzionalizzazione del papato emerito faccia saltare sulla sedia anche Brandmüller, il quale aveva concluso il saggio sopra citato, affermando che «la rinuncia del papa è possibile e si è fatta. Ma è da sperare che non succeda mai più».

Una prima ipotesi sul contenuto della prossima decisione di Francesco vedrebbe una sorta di regolamentazione del “destino” dei papi dimissionari, collocabili all’interno della nuova categoria giuridica del papa emerito, in analogia con i vescovi emeriti. Quella del vescovo emerito è una figura piuttosto recente, inesistente prima del Codice di Diritto Canonico del 1983, che al can. 402 §1 prevede appunto che «il Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di emerito della sua diocesi». La figura del vescovo emerito è stata in seguito delimitata dal Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi (nn. 225-230) del 2004.

Non può tuttavia sfuggire la non sovrapponibilità tra il vescovo ed il Papa e, di conseguenza, il diverso esito in caso di rinuncia. Il vescovo, la cui rinuncia venga accolta dal Sommo Pontefice, cessa di essere a capo della propria diocesi, ma non cessa di essere vescovo, perché la pienezza del sacerdozio gli è stata conferita con l’ordinazione episcopale e non con la nomina. Il Papato invece non è un quarto grado dell’ordine sacro ed il papa non riceve alcun carattere indelebile. Nell’ordine sacramentale, egli è vescovo come gli altri (se viene eletto un papa che non ha ancora ricevuto l’ordinazione, vi si deve provvedere), ma in quanto vescovo di Roma assume nella propria persona l’ufficio petrino, che lo fa essere pastore della Chiesa universale. Tale ufficio, che non coincide con la singola persona del papa (diversamente, con la morte della persona, cesserebbe lo stesso ufficio, che non sarebbe trasmissibile), è però rivestito da una e una sola persona vivente, che è appunto il vescovo di Roma. E’ chiaro dunque che nel momento in cui questi rinunci validamente a tale incarico, semplicemente cessa di essere il papa.

La storia della Chiesa conferma quanto detto nella concretezza dei papi dimissionari, da san Ponziano a Gregorio XII: nessuno di essi è mai divenuto papa emerito, né vescovo emerito di Roma. Perché il punto decisivo è che di papa ce ne può essere uno solo ed il solo termine “papa emerito” è decisamente fuorviante, perché “papa” è il sostantivo ed “emerito” l’aggettivo: non si possono dare più persone cui attribuire contemporaneamente il titolo di “papa”.

Ancora peggio è la seconda ipotesi che si sta diffondendo in queste ore, e cioè che questo Motu Proprio stabilisca addirittura una soglia d’età, 85 anni, nella quale il Pontefice in carica debba dimettersi. Si tratterebbe di un colpo al cuore all’ufficio petrino per una duplice ragione: anzitutto perché costituirebbe di fatto un riduzionismo funzionalistico della figura del Romano Pontefice, sbertucciato come una specie di amministratore delegato di un’azienda internazionale, da pensionare entro una certa data (problema già rilevante per la presentazione delle dimissioni dei vescovi, al compimento del 75mo anno di età). La seconda ragione, strettamente legata alla prima, è che il Romano Pontefice è l’unico a non dover presentare eventuali proprie dimissioni, ma a dichiararle. Egli diviene legittimo successore di Pietro per il solo fatto di acconsentire alla propria elezione e cessa di esserlo allorché, per gravi motivazioni, esprima la propria rinuncia (oltre che per l’avvenuta morte, una grave forma di pazzia riconosciuta dai Cardinali, l’eresia o lo scisma manifesti).

Il canone 332, § 2, che norma appunto la rinuncia del Romano Pontefice, prevede «per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti». Il Papa deve semplicemente rendere noto ciò che liberamente ha scelto di fare, senza attendere l’accettazione di terzi. Perché lui, e solo lui, è il papa. L’eventuale inserimento di un limite d’età all’esercizio del ministero petrino costituirebbe una violazione grave e senza precedenti di questa peculiarità del Papa, il quale si troverebbe invece “obbligato” da un Motu Proprio a dichiarare la propria rinuncia, che per ciò stesso non sarebbe più libera.

Se l’inquadramento canonico del “papato emerito” dovesse andare in questa direzione, si configurerebbe come un chiaro attentato alla figura del Romano Pontefice; e poco importa se questo attentato provenga proprio da un papa. Nessun canonista degno di questo nome potrebbe avallare una cosa del genere.