Ddl Zan, nel “salva-idee” i segni di uno Stato totalitario
Anche oggi, come per il Ddl Scalfarotto, dei cattolici cadono nella trappola di un emendamento “salva-idee”. Che però non risolve tre nodi. Chi deciderà cos’è pluralismo di idee? L’indeterminatezza della legge ricorda l’ex Urss. Non è Zan a "consentire" la libera espressione, che è valore costituzionale.
Come per il fu Ddl Scalfarotto, anche per quello oggi denominato “Zan” si ripresenta puntualmente la solita sceneggiata sull’emendamento “salva-idee”, “salva-opinioni”, “salva-cattolici”. E, puntualmente, non mancano i cattolici - chierici compresi - pronti a cadere nella trappola predisposta dagli astuti promotori della legge che vuole punire gli omofobi.
Quale sarebbe l’alto compromesso raggiunto per garantire il rispetto delle libertà costituzionali di chi non condivide l’ideologia omosessualista? Eccola, la norma di salvaguardia: «Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte».
C’è più di un piccolo particolare, però, che gli entusiasti del compromesso sembra non riescano a cogliere. Vediamo di chiarirlo in tre punti.
1) Chi decide quando una condotta si può ritenere riconducibile al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte? Prendiamo, ad esempio, l’ormai celebre vicenda di Lizzano, ovvero l’iniziativa di preghiera in chiesa ritenuta istigazione all’odio. In quel caso, chi avrebbe dovuto preventivamente valutare se l’iniziativa potesse o meno rientrare nel pluralismo delle idee e nella libertà delle scelte: il parroco, i fedeli, l’Arcigay, i contestatori, l’esagitato sindaco, i Carabinieri o la competente Procura della Repubblica?
2) L’esperienza del sistema anglosassone ha ampiamente dimostrato che nei cosiddetti “hate crime” (crimini d’odio) la valutazione circa la riconducibilità di una condotta alle libertà costituzionali spetta al giudice. Ci avviamo, quindi, verso l’ipotesi di un reato giurisprudenziale? Se così fosse, però, si porrebbe un problema. Introdurre un reato senza definirne il suo presupposto giuridico è tipico dei sistemi totalitari. In uno Stato di diritto vige quello che viene definito principio di legalità, in virtù del quale il cittadino ha diritto di sapere quali sono le conseguenze del suo comportamento - soprattutto se si tratta di conseguenze di carattere penale - prima del processo e non al processo. Il contrario è tipico delle dittature. In Unione Sovietica, per esempio, vigeva il tristemente noto “delitto di azione controrivoluzionaria”, previsto dall’art. 58 del Codice Penale, che definiva tale reato in questo modo: «Un’azione controrivoluzionaria è qualunque azione diretta a rovesciare, minare o indebolire il potere dei soviet operai e contadini e dei governi operai e contadini dell’U.R.S.S. [...], o a minare o indebolire la sicurezza esterna dell’U.R.S.S. e le fondamentali conquiste economiche, politiche e nazionali della rivoluzione proletaria». Qualunque azione. In realtà, non esisteva una definizione chiara del delitto di azione controrivoluzionaria semplicemente perché esso veniva utilizzato come strumento per schiacciare l’opposizione e la dissidenza contro il regime comunista. Esattamente come ora si pretenderebbe di schiacciare l’opposizione e la dissidenza rispetto all’ideologia omosessualista.
3) Nel nostro ordinamento giuridico la libera espressione di convincimenti e di opinioni e la condotta legittima riconducibile al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte è già ampiamente garantita dalla Costituzione della Repubblica italiana. Non dovevamo attendere la “graziosa concessione” contenuta nella proposta di legge dell’onorevole Alessandro Zan per essere tutelati da questo punto di vista. In effetti, è interessante anche l’utilizzo del verbo «consentire» adottato nella formulazione della norma. Da questo punto di vista ha perfettamente ragione l’amico Alfredo Mantovano che individua proprio in quel verbo un’evidente e inquietante impronta di matrice totalitaria. Solo uno Stato totalitario, infatti, “consente” l’esercizio di diritti fondamentali. Non so se i parlamentari che hanno votato l’emendamento si sono resi conto di avere previsto che «sono consentite… le condotte legittime»! Quando mai le condotte legittime non sono consentite? C’è bisogno che il legislatore preveda un “nulla osta”? Questa frase, clamorosamente grottesca, mostra una concezione totalitaria e assolutista del potere. Sembra di essere passati dallo Stato liberale, per cui è consentito tutto ciò che non è vietato, allo Stato autoritario, in cui tutto è vietato a meno che il potere te lo consenta!
Che per tutelare la libertà di opinione basti la Costituzione lo sa anche l’on. Zan. Solo poche ore dopo l’approvazione dell’emendamento lo ha perfettamente chiarito a chi, nel mondo omosessualista, gli chiedeva ragione della modifica. Nel farlo, tra l’altro, si è visto costretto a gettare la maschera e manifestare l’inganno. Dopo aver precisato, infatti, che quanto previsto nell’emendamento «è ovviamente già affermato nell’art. 21 della Costituzione», e che, quindi, non si è detto «nulla di più, nulla di meno», ha chiarito il vero obiettivo: «L’istigazione all’odio e alla violenza non potrà essere considerata libertà di opinione, principio cardine democratico». Ecco dove sta il punto. Peccato, però, che il Codice Penale non contempli nessuna definizione del concetto di odio.
E qui torniamo alla pericolosa indeterminatezza della condotta che si vorrebbe punire. Sarà, quindi, un giudice a decidere se una preghiera, come quella recitata nella chiesa di Lizzano, possa o meno considerarsi istigazione all’odio. Ma sulla base di quali criteri? Il problema è reale perché in Italia esistono giudici come Giacomo Rocchi, magistrato della Prima Sezione Penale della Cassazione, membro dei “Giuristi per la Vita” e fermo oppositore della proposta di legge Zan, e giudici come Marco Gattuso, magistrato del Tribunale di Bologna, attivista per i diritti LGBT, che ha definito il Family Day celebrato a Roma il 20 giugno 2015 come un’iniziativa di «talebani che hanno riempito di odio una piazza». Varrà, quindi, il concetto di odio che ha il dott. Rocchi o quello cha ha il dott. Gattuso? Dipenderà dal giudicante che la sorte assegnerà al povero imputato. Affidarsi alla fortuna per ottenere giustizia, però, non è proprio la prospettiva tipica di uno Stato di diritto.