BUROCRAZIA
Basta certificati con la legge di stabilità
A partire da gennaio 2012 i documenti originali varranno soltanto tra privati mentre gli enti dovranno accontentarsi delle autocertificazioni.
Attualità
16_11_2011
Di cosa si tratta?
L’art. 15 della legge, al primo comma, prevede che a partire dal 1° gennaio 2012 (praticamente tutte le disposizioni della legge di stabilità entrano in vigore a partire dall’inizio del prossimo anno) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati: invece, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione (ad esempio Comune, Provincia, Regione, Ministeri, Scuole, Agenzia delle Entrate, ecc.) e i gestori di pubblici servizi (come le Società che gestiscono i rifiuti, i trasporti, i servizi idrici, ecc.) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Cerchiamo di essere più chiari.
Dunque, sino a poco tempo fa poteva capitare che un ente pubblico chiedesse al cittadino un certificato per chiudere un procedimento amministrativo: ad esempio, il Comune poteva richiedere lo stato di famiglia per riconoscere il diritto dei figli a godere della mensa scolastica.
A partire dal 2000, con il famoso DPR 445/2000 (ricordatevi e se avete tempo studiatevi questo DPR, è fondamentale nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni), tali certificazioni potevano essere sostituite con una c.d. “autocertificazione”, tecnicamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Senonché, gli enti pubblici – notoriamente lentissimi nel recepire le novità favorevoli al cittadino – hanno continuato per anni a chiedere e, a volte, persino a pretendere le certificazioni.
Al che il cittadino medio si chiedeva che senso avesse che un’amministrazione pubblica chiedesse al cittadino un certificato rilasciato da un’altra amministrazione pubblica: nel 2011, nell’era di internet, un tale incombente burocratico appariva ancora più anacronistico.
Ecco allora la novità: se era già previsto per legge che i cittadini potessero sostituire le certificazioni relative allo stato, alle qualità personali e ai fatti (ad esempio residenza, cittadinanza, stato di famiglia, iscrizione ad albi, professione, qualità di legale rappresentante, ecc.) con una autocertificazione, a partire dal 1° gennaio 2012 tutte le pubbliche amministrazioni non potranno nemmeno più chiedere i certificati. Anzi, tutti i certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche non saranno più validi ed utilizzabili al di fuori dei rapporti tra privati. Gli stessi certificati, infatti, d’ora in poi riporteranno a pena di nullità una espressa dicitura del seguente tenore: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Saranno le pubbliche amministrazioni a dover autonomamente acquisire le informazioni oggetto di autocertificazione: non potranno in nessun caso chiederle ai privati cittadini sotto forma di certificati.
Conclusioni.
Dal 1° gennaio 2012, quindi, i certificati varranno solo tra privati, mentre nessuna amministrazione pubblica e nessun esercente un pubblico servizio potrà richiederveli: varranno solo ed esclusivamente le autocertificazioni. Nel caso, poi, qualche funzionario vi chiedesse di produrre un certificato, rinfrescategli rispettosamente la memoria (ricordate l’art. 15 della legge di stabilità 2012 o, più genericamente, il DPR 445 del 2000): in caso di insistenza da parte sua, non tardate a interpellare un superiore gerarchico ed a segnalare la cosa.