Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
Santa Bernadette a cura di Ermes Dovico
DECISIONE DISCUTIBILE

Assoluzione generale, i criteri che oggi mancano

I Vescovi del Nord-Est e del Nord-Ovest sono concordi nel promuovere, seppur con modalità diverse, l’assoluzione generale per le feste natalizie e la Penitenzieria appoggia il sussistere, in tempo di Covid, della «grave necessità». In realtà questa richiede l’impossibilità oggettiva di avere un congruo numero di sacerdoti per confessare. Non è questa la situazione e le norme canoniche sono chiare.

Ecclesia 19_12_2020

I Vescovi del Nord-Est e del Nord-Ovest (vedi qui e qui) si sono ritrovati concordi nel promuovere per le prossime festività l’assoluzione generale. Mentre i Vescovi di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno in mente soprattutto la possibilità di raggiungere le persone, ormai ridotte alla stregua di detenuti, presenti nelle case di riposo e negli ospedali, quelli di Piemonte e Valle d’Aosta intendono estenderla anche agli adulti, ragazzi e bambini.

La Penitenzieria Apostolica, consultata dai Vescovi, avrebbe concordato sul fatto che l’attuale pandemia in corso rientri nella «grave necessità» prevista dal n. 31 del Rito della Penitenza, che richiama il can. 961 § 1, il quale, a sua volta, incorpora le Norme pubblicate nel 1972 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, Sacramentum Paenitentiae, 3. A ben vedere, però, il testo in questione non sembra confortare l’interpretazione data dalla Penitenzieria, a giudicare almeno dalla linea scelta dai Vescovi. Cerchiamo di capirne la ragione.

Paolo VI, rivolgendosi ad un gruppo di Vescovi degli Stati Uniti (vedi qui), aveva insistito sull’interpretazione restrittiva della possibilità dell’assoluzione generale, prevista in Sacramentum Paenitentiae: «Nella vita della Chiesa l’assoluzione generale non si deve usare come normale opzione pastorale, o come mezzo per affrontare qualsiasi situazione pastorale difficile». Altro è far fronte a situazioni complesse e difficoltose, altro è trovarsi in «situazioni straordinarie di grave necessità».

Come delineare queste ultime? In occasione delle due guerre mondiali, i Pontefici concessero ai cappellani militari la facoltà di assolvere collettivamente i soldati in procinto di entrare in battaglia (cf. AAS 7 (1915), 72 e AAS 31 (1939), 712). L’Istruzione Ut dubia del 25 marzo 1944 confermava, a sua volta, la possibilità dell’assoluzione generale in pericolo di morte, estendendola ai casi in cui si presenti «un’altra necessità manifestamente grave ed urgente, proporzionata alla gravità del precetto divino dell’integrità della confessione». È infatti diritto divino, e perciò non dispensabile, che il penitente confessi integralmente i propri peccati; anche il documento del 1972 richiama questo precetto divino, chiaramente insegnato dal Concilio di Trento. Questo significa che l’assoluzione generale può essere concessa solo quando non è ragionevolmente possibile assolvere individualmente e a patto che i fedeli, non appena possibile, si confessino personalmente.

Il Rito della Penitenza e il Diritto Canonico si mettono in questa scia e non lasciano indeterminate quelle situazioni nelle quali ricorra una grave necessità tale da richiedere l’assoluzione generale. Infatti viene specificato, con un videlicet (“cioè, vale a dire”), che tale gravis necessitas, distinta dall’imminente pericolo di morte, si verifica «quando, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione un numero sufficiente di confessori per ascoltare come si conviene ed entro un congruo periodo di tempo, le confessioni dei singoli penitenti, i quali di conseguenza sarebbero costretti, senza loro colpa, a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della santa Comunione». Si tratta dunque dell’impossibilità oggettiva di avere un congruo numero di sacerdoti per ascoltare ed assolvere individualmente, al punto che i penitenti sarebbero costretti a rimanere per lungo tempo senza la grazia sacramentale. Il Rituale precisa ulteriormente che, qualora si avessero «a disposizione dei confessori, non è lecito servirsi di questa concessione per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti».

Come si possa ritenere che l’attuale pandemia rientri all’interno di questa grave necessità, si fa veramente fatica a comprenderlo. La stragrande maggioranza delle persone è assolutamente sana e, pur con le dovute precauzioni, è in grado di andarsi a confessarsi. Chi è in quarantena, non lo è in eterno, e non si trova perciò nella situazione di rimanere a lungo privo della grazia di Dio; in ogni caso, non potrebbe nemmeno recarsi in chiesa per l’assoluzione generale. Nemmeno si può pensare che ci si trovi in una situazione collettiva di imminenza della morte, nonostante gli sforzi terroristici persuasivi di alcuni virologi da tv. Peraltro, il limite di tempo di questa concessione, precisato dai Vescovi - ossia dal 16 dicembre al 6 gennaio -, la dice lunga sul fatto che si stia forzando il testo normativo di riferimento: perché la situazione del 16 dicembre dovrebbe essere grave e urgente, mentre quella del 15 no? Perché all’Epifania si dovrebbe essere considerati tra coloro che rischierebbero di rimanere a lungo senza la grazia di Dio, mentre il giorno successivo, improvvisamente, la grazia di Dio è di nuovo “a disposizione”?

Che dire della situazione di quei fedeli rinchiusi in case di riposo, RSA o in reparti ospedalieri, nei quali non sia consentito al sacerdote entrare per amministrare i sacramenti? Anzitutto i Vescovi facciano valere quei diritti che il Concordato, all’art. 11, riconosce, e che non di rado vengono violati dalle direzioni di queste strutture, che fanno di tutto per evitare l’accesso dei sacerdoti: «La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici», assicurando perciò «l’assistenza spirituale ai medesimi». Dunque, anche in queste situazioni, il sacerdote può e deve prestare il suo servizio ed è dovere dei Vescovi richiamare lo Stato italiano ai principi sottoscritti, qualora un po’ di amnesia ne abbia favorito la dimenticanza. E sarebbe il caso di farlo quanto prima, visto che ci sono moltissime persone nelle case di riposo che non vedono un sacerdote da mesi.

Né il gran numero di persone presenti nelle case di riposo o la mancanza di tempo possono essere giustificazioni adeguate: è a loro, più di tutti, che dev’essere dato un occhio di riguardo nella cura pastorale, a motivo della fragilità della loro condizione. Visto che nel periodo natalizio le Curie sono vuote, si avranno a disposizione molti confessori straordinari...

Un’ultima osservazione: è vero che il Diritto canonico riconosce che spetti al Vescovo diocesano «giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del § 1, n. 2» e determinare così «i casi di tale necessità» (can. 961 § 2); ma, appunto, lo deve fare secondo i criteri dell’articolo menzionato e non a propria discrezione. Paolo VI, nel già citato discorso ai Vescovi statunitensi, ricordava infatti che «gli Ordinari non furono autorizzati a cambiare le condizioni richieste, a sostituirle con altre condizioni, o a determinare la grave necessità secondo i loro personali criteri, comunque degni».