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COVID E POTERE

Abuso dei decreti sanitari, forzatura della Costituzione

Anche se media ed esperti sono allineati sull'imposizione dell'obbligo del Green Pass e in futuro prevedono l'obbligo vaccinale, questi provvedimenti, imposti per decreto, presentano caratteristiche di dubbia legittimità costituzionale. A partire dallo stesso uso e abuso dei decreti per legiferare in condizioni di emergenza.

Editoriali 24_11_2021
Il voto sul decreto Green Pass

Le manifestazioni contro il provvedimento legislativo approvato dal governo, che ha reso obbligatorio il possesso del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato a partire dal 15 ottobre (decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021), sono state molto partecipate. I principali organi di informazione hanno posto l’attenzione su isolati episodi di violenza posti in essere da pochi individui, senza cogliere il senso profondo della protesta - pacifica - della moltitudine delle persone contro un provvedimento di carattere generale che ha imposto l’obbligo della “certificazione verde covid-19”, meglio nota come Green Pass, come requisito del diritto al lavoro. L’obbligo del Green Pass è stato talora percepito come profondamente ingiusto e lesivo delle proprie libertà e non di rado è stato invocato il diritto e il dovere di difesa della Costituzione.

Le riflessioni raccolte in questo percorso di approfondimento della Carta costituzionale pongono in evidenza alcuni aspetti di dubbia legittimità costituzionale dei provvedimenti impositivi del Green Pass e, più in generale, dell’obbligo vaccinale, e la loro incompatibilità coi principi, i diritti e i doveri espressi nella nostra Costituzione.

Un primo profilo di criticità rispetto al dettato costituzionale concerne l’uso discrezionale e illimitato dello strumento del decreto legge per l’imposizione di qualsivoglia compromissione e limitazione di diritti e libertà fondamentali. In questi due anni di dichiarato e prorogato stato di emergenza Covid-19 (la prima delibera dichiarativa dello stato di emergenza risale al 31 gennaio 2020), il Governo ha adottato una enorme quantità di decreti legge, dapprima imponendo pesanti misure restrittive dei diritti e delle libertà costituzionali, poi, a partire dalla primavera dell’anno corrente, introducendo l’obbligo vaccinale e il possesso del Green Pass come condizione per l’esercizio e il godimento dei diritti costituzionali. 

La Costituzione ha previsto che la compromissione dei diritti e delle libertà fondamentali possa avvenire soltanto in casi eccezionali e per legge, così come ha previsto una riserva di legge per l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio.

La Carta costituzionale consente al Governo di adottare atti aventi forza di legge soltanto in due casi: allorquando il Parlamento deleghi l’esercizio della funzione legislativa al Governo (decreto legislativo); ovvero quando il Governo, di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, adotti provvedimenti provvisori aventi forza di legge, che devono essere convertiti in legge dal Parlamento (decreto legge). La Costituzione ammette che il Governo adotti provvedimenti provvisori aventi forza di legge (decreti legge) soltanto “in casi straordinari di necessità e urgenza” (art. 77 comma 2 Cost.). Sebbene la Corte costituzionale abbia avuto modo di ribadire la necessità di interpretare in senso elastico il disposto costituzionale relativo alla decretazione d’urgenza, è evidente che il presupposto della “straordinarietà” richiesto dall’art. 77 Cost. viene a mancare, ove la situazione, col trascorrere del tempo, perde il carattere della imprevedibilità e diventa sostanzialmente ordinaria.

A quasi due anni dallo scoppio della pandemia, non appare corretto e ragionevole far rientrare la situazione sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 nella nozione di “casi straordinari di necessità e urgenza” (art. 77 Cost), essendosi evidentemente mutata in “ordinaria” la condizione originaria di “straordinarietà”, con la conseguenza che lo strumento normativo del decreto legge, adottato dal Governo per imporre trattamenti sanitari obbligatori, non risulta essere più adeguato e conforme al dettato costituzionale. In questa prospettiva non appare legittimo l’operato del Governo che, prorogando sino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sanitaria, sul presupposto della sussistenza di una permanente (ed illimitata) situazione di straordinarietà, ha di fatto abusato dello strumento del decreto legge oltre i limiti imposti dall’art. 77 Cost. La lesione del dettato costituzionale sarà tanto più grave ove, in previsione dell’ennesima proroga dello stato di emergenza per l’anno 2022, il Governo persista nell’abuso di potere, ricorrendo allo strumento del decreto legge per adottare nuovi obblighi di trattamenti sanitari (o rinnovare quelli già esistenti) e/o adottare ulteriori restrizioni delle libertà dei cittadini.

A ciò si aggiunga che il Governo, facendo un uso abnorme del decreto legge per far fronte alla emergenza sanitaria, ha di fatto avocato a sé una funzione legislativa che costituzionalmente non gli compete. Se è vero che il decreto legge è un atto avente forza di legge (avente efficacia provvisoria sino all’atto di conversione approvato dal Parlamento), è anche vero che la funzione legislativa è prerogativa delle Camere (art. 70 Cost.), e che al Governo spetta, in via ordinaria, la funzione dell’iniziativa delle leggi (art. 71 Cost.), ossia di proporre un disegno di legge al Parlamento, affinché questi vi provveda nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione e dalle altre fonti minori.

La centralità del Governo nella gestione della situazione della emergenza sanitaria, in raffronto al ruolo marginale assunto dal Parlamento, ridottosi ad organo di “ratifica” dei provvedimenti aventi forza di legge adottati dal Governo, appare violare il principio di separazione dei poteri cui si ispira la Carta costituzionale. La separazione dei poteri, teorizzata per la prima volta dal filosofo francese Montesquieu e diventata principio cardine del moderno Stato democratico, prevede che le tre funzioni dello Stato (legislativa, esecutiva e giudiziaria) debbano essere esercitate da organi diversi ed indipendenti, ciascuno dotato di un autonomo potere di decisione. La separazione dei poteri ha lo scopo di impedire la pericolosa concentrazione del potere nelle mani di un unico organo ed evitare la sua degenerazione in atteggiamenti autoritari o dittatoriali.

Il tratto distintivo della gestione della “pandemia” è risultato essere l’accentramento del potere legislativo ed esecutivo nell’organo di Governo, il quale, esautorando di fatto il ruolo del Parlamento nella formazione delle leggi, ha adottato una linea di azione certamente poco in sintonia col principio della separazione dei poteri che caratterizza la Repubblica italiana nel disegno della Carta costituzionale.