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LE RICADUTE DELLA CIRINNA'

Uniti civilmente come sposi anche per il codice penale

Il decreto attuativo della legge Cirinnà affronta anche la figura dell'unito civilmente sotto il profilo penale. Che avrà le stesse garanzie e le stesse aggravanti di quelle riservate agli sposi. Una piena equiparazione? Non proprio, perché la natura delle unioni civili è profondamente diversa da quella del matrimonio. 

Famiglia 25_10_2016

Il comma venti dell’art. 1 della legge 76/2016 sulle Unioni civili così recita: “Al solo fine di  assicurare  l'effettività  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonchè negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso”.

Tale comma lasciava aperte molte domande, tra cui: l’equiparazione tra coniugi e uniti civilmente indicata dalla legge riguarda anche la materia penale? Una risposta a tale quesito è arrivata dal Consiglio dei Ministri che il 4 ottobre scorso ha approvato uno schema di decreto legislativo dedicato esclusivamente all’adeguamento in sede penale della disciplina prevista dalla Cirinnà. Lo schema è stato trasmesso al Parlamento.

L’intervento del governo era necessario data la tassatività delle discipline penalistiche. Dal momento che l’ambito penale incide notevolmente nella vita dei consociati con sanzioni che possono arrivare fino alla privazione della libertà, è indispensabile indicare ad esempio quali condotte sono illecite e a quali figure soggettive possono applicarsi attenuanti o aggravanti. E dunque comprendere ad esempio se uccidere l’unito civilmente comporta un’aggravante.

Lo schema, su un primo versante, ricomprende «la parte  di una unione civile tra persone dello stesso sesso» nella categoria del «prossimo congiunto agli effetti della legge penale». E così anche l’unito civilmente ad esempio non subirà pena alcuna se aiuta in qualche modo l’appartenente a banda armata suo partner. In modo analogo non ci sarà sanzione per alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia se chi ha commesso il fatto lesivo lo ha compiuto per “esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto o l’unito civilmente da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore”. Oppure pene più lievi saranno comminate all’unito civilmente che avrà aiutato il partner ad evadere. Inoltre l’unito civilmente potrà anche decidere di non deporre quando l’imputato è a lui legato da unione civile. Infine il magistrato dovrà astenersi dal giudicare una vertenza in cui è coinvolta una persona a lui unita civilmente. Di converso potrà configurare abuso d’ufficio il caso in cui, tra le varie ipotesi, l’unito civilmente che è pubblico ufficiale procuri un ingiusto vantaggio al proprio partner.

Su altro versante lo schema del governo equipara «agli effetti della legge penale» il matrimonio all’unione civile e il coniuge all’unito civilmente. Ciò comporta che a quest’ultimo si potrà applicare l’intero Titolo IX del Secondo libro del codice penale riguardante i Delitti contro la famiglia e qualsiasi altra norma in cui la qualifica di coniuge è rilevante. Quindi l’unito civilmente potrà ad esempio incorrere nel reato di bigamia, di violazione degli obblighi familiari e di maltrattamenti in famiglia. Allo stesso modo potrà essere prevista un’aggravante, fino ad oggi riservata ai coniugi, nei casi di omicidio, di lesioni personali, di abbandono di persone minori incapaci, di tratta di persone, etc.

I casi di equiparazione sono molto vasti e questo schema governativo forse non li risolve tutti. Inoltre sopravvivono alcune incongruenze e aporie che però per ipotesi le prossime modifiche potranno aggiustare (si legga l’articolato studio del prof. Paolo Pittaro “I profili penali della l. 76 del 2016” pubblicato sul n. 10/2016 della rivista Famiglia e diritto).

Qualcuno potrà gioire. La persona omosessuale unita civilmente sarà trattata in sede penale con la stessa severità riservata al coniuge. Questa sì che è piena equiparazione. Hanno voluto la bicicletta? Che ora pedalino. Vero, ma come abbiamo visto ci sono anche casi in cui unirsi civilmente reca vantaggi. Da qui il possibile uso strumentale delle unioni civili al fine di commettere reati e vedersi riconosciuti favori dalla legge nel caso in cui si finisse a processo. Una sorta di garanzia.

Ma il punto comunque non è se in sede penale è meglio o peggio essere uniti civilmente, bensì è un altro. Questo decreto attuativo marca un altro passo per equiparare due realtà sociali che non dovrebbero ricevere alcuna equiparazione perchè per loro natura completamente diverse.