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LA DECISIONE DELLA CONSULTA

Ti senti di un altro sesso? Allora devi operarti

In una vertenza con il tribunale di Trento la Consulta stoppa le derive genderiste: oltre alla percezione psicologica serve anche un intervento fisiologico di conseguenza, come la riassegnazione del sesso. Ma così facendo il giudice costringe ad attuare anche sul piano fisico la percezione erronea mentale che ha di sé il transessuale. Sul piano culturale invece la volontà di cambiare sesso senza modificazioni morfologiche appare sicuramente più preoccupante

Famiglia 18_07_2017

Il Tribunale di Trento per due volte ha investito recentemente la Corte costituzionale di una questione di legittimità riguardante un articolo della legge 164/1982 che disciplina il cambiamento di sesso. In buona sostanza i giudici di Trento chiedevano che si potesse procedere alla cosiddetta rettificazione sessuale senza bisogno di un’operazione chirurgica, come invece chiede la legge appena citata, perché tale operazione contrasterebbe con la libertà personale espressa nella sua declinazione “del diritto all’identità di genere” e del “diritto all’identità sessuale”. In sintesi chi è maschio e si sente donna per essere riconosciuto tale dallo Stato non dovrebbe essere costretto a passare dal bisturi del chirurgo.  La Consulta non ha dato ragione ai ricorrenti (http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0180s-17.html). Vediamo perché partendo dalla descrizione sintetica del quadro normativo vigente in materia.

La rettificazione sessuale è permessa tramite l’intervento di un giudice e “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” (art. 1). Nella legge è presente anche un altro articolo che, comprensibilmente, ha causato agli interpreti non pochi grattacapi perché sembra in contraddizione con l’art. 1 appena citato: “Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza” (art. 3). Da qui l’interrogativo: l’operazione chirurgica per cambiare sesso è necessaria (art. 1) oppure no (art. 3)?

Come spiega la Corte costituzionale in un precedente pronunciamento (sentenza n. 221 del 2015) il cambiamento di sesso è sì condizionato per legge (art. 1) a previe modificazioni dei caratteri sessuali, ma queste modificazioni possono essere prodotte non solo per tramite di operazioni chirurgiche, ma anche attraverso trattamenti ormonali e farmacologici oppure possono essere congenite. Qualora però si ravvisi la necessità di un intervento chirurgico (art. 3), perché ad esempio il precedente intervento o i trattamenti ormonali non hanno raggiunto risultati soddisfacenti, ecco che il giudice può autorizzarlo. E dunque l’intervento chirurgico può essere eventuale, ma non possono essere eventuali le modificazioni dei caratteri sessuali, cioè le modificazioni morfologiche che investono i caratteri primari (gonadi) e secondari (organi copulatori), perché senza queste modificazioni non si può procedere alla rettificazione anagrafica del sesso.

Fin qui la legge. Tale legge è apparsa al Tribunale di Trento eccessivamente vincolante in merito alla libertà dei cittadini aspiranti transessuali proprio perché i giudici hanno sposato appieno i fondamenti teorici dell’ideologia gender. Infatti – come riportato dalla Consulta – il Tribunale di Trento dichiara che “il dato fondamentale non è più il sesso biologico o anagrafico, ma il genere, definito quale «variabile socio-culturale», vale a dire «qualità della persona in base alla quale della stessa si può dire che è maschile o femminile». Laddove vi sia una «percezione» soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell’identità di genere”. Se non è più la realtà biologica a dettar legge, se questa non è più un dato imprescindibile, ma è solo la percezione psicologica soggettiva l’unica condizione da tenere in conto, significa che l’aspetto fisico – apparire donna o uomo – è anch’esso non più importante e dunque non dovrebbe essere più necessario sottoporsi ad interventi chirurgici o a stimolazioni ormonali per poter cambiar sesso.

Insomma, basterebbe il pensiero per diventare donna o uomo. E quindi perché un transessuale si possa sentire felice sarebbe sufficiente il riconoscimento da parte della collettività, Stato compreso, che lui ora non è più Luca ma Lucia: “per il raggiungimento del benessere psico-fisico della persona – scrivono sempre i giudici della Consulta riportando le opinioni del Tribunale di Trento - è richiesta la rettificazione di attribuzione di sesso, e non la riassegnazione sessuale sul piano anatomico, la quale non sempre è voluta dalla persona”.

In tale prospettiva basterebbe per cambiare sesso all’anagrafe una sorta di autocertificazione da parte del transessuale prodotta con l’ausilio di un medico. Il giudice avrebbe non più un potere decisorio, ma meramente confirmatorio. Le prove che la persona vuole cambiare sesso deriverebbero da comportamenti concludenti, ad esempio “laddove la persona interessata abbia già esercitato in maniera definitiva il proprio diritto all’identità di genere (ad esempio, manifestando la propria condizione nella famiglia, nella rete degli affetti, nel luogo di lavoro, nelle formazioni di partecipazione politica e sociale), ancorché senza interventi farmacologici o chirurgici sui caratteri sessuali secondari”.

La Consulta risponde così alle obiezioni dei giudici trentini: esiste “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione”.

Traduciamo: bene che si verifichi che il soggetto vuole veramente cambiare sesso (profilo psicologico), ma per cambiare sesso una persona deve essere davvero convinta e tale convinzione porta inevitabilmente a desiderare di cambiare anche il proprio aspetto fisico. Le modifiche dei caratteri sessuali sono quindi elemento non accessorio, ma essenziale all’intento di cambiare sesso, necessariamente congiunto con questa volontà, perché sono la prova provata di tale volontà. Non si può dare questa senza quelle. La Corte quindi rigetta l’idea che Luca diventi anagraficamente Lucia solo con la forza del pensiero. Percezione di sé e mutamento dell’aspetto fisico devono procedere appaiati. Nessun vulnus dunque alla libertà personale, ma invece una verifica attenta della coerenza interna delle motivazioni che sostengono questa stessa libertà.

In secondo luogo la Consulta ricorda che il compito del giudice in queste materie che riguardano anche gli interessi collettivi non può essere marginalizzato finendo per confermare quasi in automatico qualsiasi volontà dei cittadini, ma assume posizione centrale essendo chiamato ad investigare nel profondo le motivazioni della persona che vuole cambiare sesso e saggiandone la legittimità.

Infine un paio di nostri commenti. Il peccato originale di questi ricorsi alla Consulta sta proprio nella legge 164/1982. Legge necessaria laddove ci sia stato un errore al momento della nascita in merito all’assegnazione del sesso, spesso causato da patologie o malformazioni non immediatamente riconosciute, e legge però il più delle volte usata per fini moralmente illeciti perché legittima una volontà contraria alla dignità della persona e che concorre alla sua infelicità.

Relativamente alla sentenza della Consulta rileviamo infine che da una parte ha messo in luce la corretta esegesi della suddetta legge (se vuoi cambiare sesso davvero, allora cambia anche il tuo aspetto), dall’altra però, sotto il profilo non più giuridico ma morale, incentiva ancor più la pratica del transessualismo perché obbliga a spingersi ancor più in là nell’assecondare il desiderio di cambiare sesso, indicando la necessità di mutare anche la propria morfologia fisica. In breve: meno peggio sul piano morale un transessuale che si crede donna pur non essendolo, ma che non ha devastato il suo corpo, rispetto ad un transessuale che invece oltre ad una percezione di sé erronea ha aggiunto anche seni finti e cavità vaginali posticce. Sul piano culturale invece la volontà di cambiare sesso senza modificazioni morfologiche appare sicuramente più preoccupante.