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VERSO IL SINODO

«L'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito»

In vista del Sinodo straordinario sulla famiglia, che si apre domenica fino al 19 ottobre, vogliamo qui ricordare alcuni documenti del Magistero o della gerarchia cattolica in merito alla problematica dell’ammissione dei divorziati risposati al sacramento dell’Eucarestia.

Ecclesia 03_10_2014
Coppie di sposi in Piazza San Pietro

In vista del Sinodo straordinario sulla famiglia, che si apre domenica fino al 19 ottobre, vogliamo qui ricordare alcuni documenti del Magistero o della gerarchia cattolica in merito alla problematica dell’ammissione dei divorziati risposati al sacramento dell’Eucarestia. Questa disanima si articolerà in più puntate. Iniziamo con il punto dogmatico fondamentale che impedisce a chi ha voluto in modo deliberato il divorzio di accedere alle sacre specie, anche se poi decide di non risposarsi: l’indissolubilità del matrimonio. Se il matrimonio è indissolubile, tentare di scioglierlo tramite il divorzio è un atto gravissimo che porta all’esclusione del battezzato dalla possibilità di comunicarsi. Il coniuge che invece ha subito ingiustamente il divorzio, se vive castamente, può comunicarsi.

In merito all’indissolubilità del vincolo innanzitutto ricordiamo i passi del Nuovo Testamento che più sono citati dai documenti della Chiesa: «ciò che Iddio ha congiunto l’uomo non separi» (Mt 19,5-6); «Chiunque ripudia la propria moglie e ne prende un’altra, commette adulterio; e chiunque, prende quella che è stata ripudiata dal marito, commette adulterio» (Lc 16, 18); «ai coniugati, ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e qualora si sia separata, rimanga senza rimaritarsi, o si ricongiunga con suo marito» (1Cor 7,10-11). Puntellandosi a questi dati della Rivelazione e ad alcune argomentazioni di carattere giusnaturalistico, il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: «l'amore degli sposi esige, per sua stessa natura, l'unità e l'indissolubilità della loro comunità di persone che ingloba tutta la loro vita» (1644). Gli fa eco il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa: «La natura dell’amore coniugale esige la stabilità del rapporto matrimoniale e la sua indissolubilità» (225). In modo simile il canone 1141 del Codice di Diritto canonico così sancisce: «il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte». Analogamente il documento conciliare Gaudium et Spes: «Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità» (48).

Il concetto è ripetuto in vari luoghi dell’enciclica Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II: «In virtù della sacramentalità del loro matrimonio, gli sposi sono vincolati l'uno all'altra nella maniera più profondamente indissolubile» (13); «l’amore coniugale esige l'indissolubilità e la fedeltà della donazione reciproca definitiva» (13); «La comunione coniugale si caratterizza non solo per la sua unità, ma anche per la sua indissolubilità» (20); Dio «vuole e dona l'indissolubilità matrimoniale» (20); «il matrimonio fra due battezzati è il simbolo reale dell'unione di Cristo con la Chiesa, una unione non temporanea o ‘ad esperimento’, ma eternamente fedele; tra due battezzati, pertanto, non può esistere che un matrimonio indissolubile» (80). 

Giovanni Paolo II non fa altro che confermare quanto sancito dalla Tradizione. Il Concilio di Trento nella sua XXIV sessione stabiliva che Cristo tramite il sacramento del matrimonio «portava l’amore naturale a maggior perfezione, ne confermava l’indissolubile unità, e i coniugi stessi santificava». Da qui stabiliva, per alcuni casi particolari, quanto segue: «Chiunque dice che il vincolo del matrimonio può essere sciolto dal coniuge, a causa di eresia o di molesta coabitazione o di pretesa assenza, sia anatema. Chiunque dice che la Chiesa erra quando ha insegnato e insegna che, secondo la dottrina evangelica ed apostolica, non può essere disciolto il vincolo del matrimonio per l’adulterio di uno dei coniugi, e che nessuno dei due, neanche l’innocente che non diede motivo all’adulterio, può contrarre altro matrimonio, vivente l’altro coniuge, e che commette adulterio tanto colui il quale, ripudiata l’adultera, sposa un’altra, quanto colei che, abbandonato il marito, ne sposa un altro, sia anatema». Questi passi verranno commentati da Pio XI nell’enciclica Casti Connubii arrivando alle seguenti conclusioni: «Se la Chiesa non errò né erra in questa sua dottrina, e perciò è del tutto certo che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto neppure per l’adulterio, ne segue con evidenza che molto minor valore hanno tutti gli altri motivi di divorzio, di molto più deboli, che sogliono o possono allegarsi, e quindi non è da farne alcun conto».

Pio VI in una lettera del 1789 indirizzata al vescovo di Agra spiega che «è evidente che il matrimonio, nel medesimo stato di natura e certo assai prima che fosse sollevato alla dignità di Sacramento propriamente detto, è stato divinamente istituito in maniera da portare seco la perpetuità e la indissolubilità del nodo, tale perciò che da nessuna legge civile possa essere disciolto. Quindi, sebbene la ragione di sacramento possa andare disgiunta dal matrimonio, come tra gli infedeli, anche in tale matrimonio tuttavia, se è vero matrimonio, deve restare e certamente resta in perpetuo quel nodo che fino dalla prima origine è così inerente al matrimonio che non va soggetto a nessun potere civile. Così qualsiasi matrimonio si dica contratto, o venga contratto in modo da essere un vero matrimonio, avrà insieme quel nodo perpetuo che per diritto divino va connesso con ogni vero matrimonio»

Leone XIII nell’enciclica Arcanum poi dichiara: «In tanta confusione poi di giudizi, che vanno crescendo ogni giorno di più, è necessario che sia anche ben conosciuto che lo sciogliere il vincolo del connubio rato e consumato tra cristiani, non è in facoltà di nessuno, e che conseguentemente sono rei di manifesto delitto quei coniugi – se per avventura ve ne fossero alcuni – i quali per qualunque motivo addotto vogliano stringersi in un nuovo vincolo matrimoniale innanzi che per morte resti sciolto il primo». Argomentazione analoga viene articolata da Pio XI nella già menzionata Castii Connubii in cui il Papa ricorda che il Concilio di Trento «proclama e conferma con le parole stesse della Sacra Scrittura l’origine da Dio Creatore della perpetuità e indissolubilità del vincolo del matrimonio, e la sua stabilità ed unità». A commento poi di alcuni passi evangelici richiamati all’inizio, il Santo Padre rammenta che «queste parole di Cristo riguardano qualsiasi matrimonio, anche quello soltanto naturale e legittimo, giacché ad ogni vero matrimonio spetta quella indissolubilità, per la quale esso è sottratto, quanto alla soluzione del vincolo, all’arbitrio delle parti e ad ogni potestà laicale».

L’indissolubilità come proprietà necessaria del matrimonio è richiamata anche da documenti ecclesiali. Ne citiamo alcuni. Iniziamo dalla Nota pastorale della Cei del 1979 dal titolo “La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali difficili”: «l’uomo e la donna che si sposano ‘nel Signore’ (cfr. 1 Cor 7, 39) sono chiamati a vivere ad un titolo nuovo e speciale il loro amore con quelle caratteristiche di unità e indissolubilità di cui è segnato ogni patto coniugale: il matrimonio, infatti, unisce gli sposi per tutta la vita con un vincolo che il sacramento rende sacro» (parte I, 1.1); «In contrasto con una società e una cultura che ammetteva il divorzio, Gesù Cristo rivendica con forza l'autentica natura della donazione personale totale e definitiva dei coniugi» (parte I, 1.3); «la Chiesa è chiamata a proclamare instancabilmente il Vangelo dell’amore coniugale indissolubile e fedele» (Conclusione, 60). Proseguiamo con la Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, indirizzata all’episcopato tedesco da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede (14 settembre 1994): «Cristo che ci ha ridato e nuovamente affidato l'indissolubilità del matrimonio come dono del Creatore»». (10). 

 Rammentiamo poi come si esprime il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa Italiana (25 luglio 1993): «consapevole che l'indissolubilità del matrimonio non è un bene di cui possa disporre a suo piacimento, ma è un dono e una grazia che essa ha ricevuto dall'alto per custodirlo e amministrarlo, la Chiesa, oggi come ieri, deve riaffermare con forza che non è lecito all'uomo dividere ciò che Dio ha unito (cf Mt 19, 6). Di conseguenza, essa non deve stancarsi di insegnare che una situazione matrimoniale che non rispetti o rinneghi questo valore costituisce un grave disordine morale» (195); «Gesù, che propone ed esige dai cristiani un matrimonio celebrato nel Signore, indissolubile e fedele»(197).

Terminiamo con un messaggio di Giovanni Paolo I rivolto il 21 settembre del 1978 ad un gruppo di vescovi statunitensi: «Un'importanza pastorale riveste l'indissolubilità del matrimonio cristiano; anche se questa parte del nostro messaggio è difficile, dobbiamo proclamarla con convinzione, perché è Parola di Dio e mistero della fede»