Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
San Giacomo il Maggiore a cura di Ermes Dovico
Il Ddl

Linguaggio non discriminatorio, quando il diritto perde il nome delle cose

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il disegno di legge n. 1752 presentato dalla senatrice Valeria Valente punta a revisionare il linguaggio delle PA e degli atti normativi per una questione di “parità” tra i sessi. Un tentativo irragionevole, che rovescia il rapporto tra realtà e linguaggio.

Editoriali 25_07_2026
Ilaria Boiano, Maria Tiziana Lemme, Valeria Valente, Rosanna Oliva, Valerio de Gioia (ImagoEconomica)

In data 22 dicembre 2025 la senatrice del Partito Democratico, Valeria Valente, ha presentato, quale prima firmataria, il disegno di legge A. S. n. 1752 recante Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo, assegnato il 4 marzo 2026 alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia in sede redigente, il cui esame non risulta ancora iniziato. L’obiettivo dichiarato è quello di sottoporre il linguaggio delle pubbliche amministrazioni e degli atti normativi a una revisione sistematica che renda visibili entrambi i sessi, imponga la concordanza delle denominazioni professionali e istituzionali con il sesso della persona che esercita la funzione, sostituisca l’uso generale della parola «uomo» con «persona» e modifichi numerose disposizioni dei codici, giungendo a proporre la sostituzione di «omicidio» con «assassinio» e l’eliminazione della formula civilistica della «diligenza del buon padre di famiglia».

Ci troviamo dinanzi non a un’opera di aggiornamento tecnico, bensì a un progetto di rieducazione linguistica affidato alla forza imperativa della legge, fondato sull’assunto ideologico secondo cui la struttura grammaticale sarebbe di per sé una struttura di dominio e la forma generale del maschile produrrebbe l’invisibilità giuridica della donna, quasi che la titolarità dei diritti dipendesse dalla desinenza del sostantivo e non dalla posizione che l’ordinamento riconosce alla persona. Ora, l'articolo 3 della Costituzione prescrive l’eguaglianza davanti alla legge e la rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono l’effettiva partecipazione alla vita comune, non la duplicazione morfologica delle parole, sicché trasformare il principio di eguaglianza in un obbligo di simmetria grammaticale significa svuotarlo della sua sostanza giuridica e convertirlo in uno strumento di conformazione culturale, attraverso il quale il legislatore non si limita più a impedire trattamenti discriminatori, ma pretende di stabilire quali forme linguistiche debbano essere ritenute moralmente legittime.

L’irragionevolezza dell’operazione emerge con evidenza ancora maggiore quando l’ambizione simbolica invade il lessico tecnico, poiché il diritto vive della precisione delle categorie, della stabilità delle definizioni e della continuità dei significati. Mentre «omicidio» non designa l’uccisione di un individuo di sesso maschile, ma una categoria normativa generale che comprende fattispecie dolose, colpose, preterintenzionali e stradali, «assassinio» reca una connotazione semanticamente più ristretta, legata nell’uso comune alla volontarietà e alla particolare gravità dell’azione. La sostituzione proposta non correggerebbe, dunque, una discriminazione, bensì introdurrebbe un errore concettuale nel cuore del sistema penale, proprio là dove il principio di legalità dell’art. 25 della Costituzione richiede la massima determinatezza, mentre l’imposizione di formule ridondanti e duplicazioni sistematiche negli atti amministrativi aggraverebbe quella lingua burocratica che l’art. 97 vorrebbe, invece, funzionale al buon andamento, alla comprensibilità e all’efficienza dell’amministrazione.

Alla radice del disegno di legge si colloca, però, un errore più profondo, consistente nel rovesciamento del rapporto tra realtà e linguaggio, perché la parola non crea ciò che nomina, ma riceve la propria misura dalla cosa nominata e la dignità della donna non nasce dal riconoscimento grammaticale del legislatore, essendo anteriore tanto alla legge quanto alla lingua attraverso la quale la legge tenta di esprimerla. La forma universale del linguaggio giuridico non costituisce necessariamente un’occultazione, poiché l’astrazione è precisamente ciò che consente alla norma di rivolgersi a ogni essere umano prescindendo dalle sue determinazioni accidentali, mentre la pretesa di rendere visibile ogni differenza in ciascuna proposizione finisce per dissolvere l’universale in una contabilità delle identità e per sostituire alla comune natura personale una successione indefinita di autorappresentazioni linguistiche.

Quando il potere politico presume che cambiare le parole equivalga a correggere l’essere, il diritto cessa di riconoscere la realtà e comincia a fabbricarne una ufficiale, trasformandosi da ordinamento razionale della convivenza in pedagogia obbligatoria delle coscienze. Una legge che pretende di liberare le persone emancipando le desinenze non accresce la giustizia, ma assoggetta il linguaggio a un’ortodossia e il diritto a una metafisica del potere, nella quale non è più la parola a conformarsi alla verità delle cose, ma sono le cose a dover obbedire alla parola stabilita dal legislatore.