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Giudici

La Consulta vieta l’omogenitorialità

Due donne hanno ottenuto un bambino con la fecondazione artificiale all’estero. Poi hanno chiesto di essere riconosciute entrambe come «mamme» del minore, ma la Corte Costituzionale ha detto «No».

Gender Watch 23_11_2019

Due donne, una statunitense e l’altra italiana, si «sposano» negli Usa e poi in Danimarca hanno un bambino tramite fecondazione artificiale eterologa. Rientrate negli Usa le due donne vengono riconosciute entrambe come «genitori» del minore perché la donna statunitense ha partorito il bambino e la compagna perché «coniugata» e perché ha prestato il consenso alla fecondazione artificiale (altrimenti la mancanza di consenso avrebbe significato volontà di non riconoscere il bambino).

La donna di nazionalità italiana vorrebbe che anche lei fosse riconosciuta nel nostro Paese come «mamma» al pari della compagna e dunque chiede all’ufficiale di stato civile di Pisa, comune dove risiede, di riconoscere il certificato di nascita made in USA. L’ufficiale giustamente si rifiuta perché nel nostro Paese i genitori possono essere solo di sesso differente. Ne nasce un contenzioso giuridico che arriva sino alla Corte Costituzionale. Questa, venerdì 15 novembre, rende noto le motivazione del rifiuto di riconoscere anche la donna italiana come genitore del minore.

In primo luogo dichiara che tale rifiuto non è discriminatorio nei confronti delle persone omosessuali. In secondo luogo conferma che per il nostro ordinamento i genitori devono essere di sesso differente, condizione prevista dalla stessa legge Cirinnà sulla Unioni civili.

Detto ciò rimangono però legittime quelle numerose stepchild adoption realizzate in Italia negli ultimi anni. Ciò a dire che il compagno o la compagna omosessuale può diventare genitore adottivo, ma non genitore in quanto parente, ossia come se fosse per davvero una madre o un padre biologico.