Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
San Giacomo della Marca a cura di Ermes Dovico

CONTRACCEZIONE

Impedire l'annidamento è contro la legge

Non prescrivere la contraccezione d’emergenza che non tutela la salute del "prodotto del concepimento" è agire nel pieno rispetto della legge.

Attualità 29_08_2011
Feto

 

A proposito dell'articolo Dai radicali la ricetta per evitare la ricetta" di Tommaso Scandroglio, desidero intervenire sul terzultimo capoverso, che riconduce il diritto del medico a non prescrivere la pillola del giorno dopo alla obiezione di coscienza prevista dalla 194. Lo riporto integralmente: «Torniamo a ciò che hanno detto i radicali: perché sostenere poi che la ricetta viene negata illegittimamente? La 194 permette al medico che solleva obiezione di coscienza di astenersi non solo dagli atti che provocano direttamente l’aborto, ma altresì da tutte quelle condotte che sono d’ausilio a tal fine. Appare evidente che scrivere la ricetta per la pillola del giorno dopo configura una collaborazione ad un potenziale atto abortivo e quindi rientra perfettamente e dunque legittimamente nell’ombrello di protezione giuridica previsto dall’istituto dell’obiezione di coscienza».

In relazione a queste considerazioni, vorrei precisare che non è alla legge 194 che si deve fare riferimento quando si tratta di contraccezione, bensì alla legge 405/75 che istituisce i consultori familiari: essa promuove la procreazione cosciente e responsabile, finalizzata alla tutela della salute della donna e del "prodotto del concepimento": quest’ultimo, per quanto sgradevole ne sia la definizione, altri non è che la nostra prima cellula che abbiamo visto emergere dall’incontro di uovo e spermatozoo.

La Legge 405/75 nel suo primo articolo definisce cosa si intenda per procreazione responsabile. Esso recita testualmente: «Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:

- l’assistenza  psicologica  e sociale per la preparazione alla maternità  ed  alla  paternità responsabile;

- la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle condizioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti;

- la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

- la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso».

 

Si parla di scelte libere supportate dall’informazione e concordanti con i propri principi, ma tali scelte non possono confliggere mai con la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, tant’è che la stessa Legge 194/78, intitolata alla tutela della maternità, pone la tutela della vita umana dal suo inizio come principio fondamentale (del resto tale principio trova fondamento nella Costituzione fra i diritti inviolabili dell’uomo, e prima ancora nei principi del diritto naturale) e prevede l’interruzione volontaria della gravidanza solamente come eccezione a questo principio fondamentale e a condizioni precise:

- a gravidanza diagnosticata ed in evoluzione (e la diagnosi è necessariamente successiva all’impianto);

- attraverso una procedura finalizzata ad evitare l’aborto, che aiuti la donna a superarne le cause.

 

Sappiamo tutti come questi principi siano disattesi, ma nella Legge questa è l’unica ipotesi ammessa, e la Legge prevede tutta una serie di compiti affidati ad enti, istituzioni e alla società stessa affinché l’aborto possa limitarsi a dolorose eccezioni e si sviluppi una cultura di rispetto della vita sin dal suo inizio.

E dunque neppure la L.194/78 consente di eliminare il concepito prima che si annidi. Anzi, la L.194/78 affida ai consultori, ad enti e regioni il compito di informare, promuovere e sostenere la procreazione responsabile.

Di conseguenza il medico che non prescrive la contraccezione d’emergenza in quanto non tutela la salute del "prodotto del concepimento", certamente agisce in base a ciò che la propria coscienza gli detta, ma altrettanto certamente non esercita una obiezione, bensì agisce nel pieno rispetto della Legge.

Dobbiamo toglierci dalle trincee in cui ci vogliono relegare. Non siamo noi a doverci giustificare o difendere. E’ chi prescrive farmaci che possono impedire l’annidamento ad agire contro la Legge in nome di un presunto diritto della donna che in questi termini non può esistere.

* Ricercatore universitario nella Clinica Ginecologica di Padova