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L SENTENZA DELLA CEDU

Il divorzio non è un diritto assoluto: c'è un giudice a Strasburgo

E’ passata inosservata la sentenza della Corte per i diritti dell’uomo: non sussiste un diritto individuale al divorzio. Polonia. Marito fedifrago non ottiene il divorzio, la moglie è ancora innamorata. Per lo Stato il matrimonio è un bene da tutelare e la società deve evitare che i matrimoni finiscano per decisioni arbitrarie di un coniuge, a discapito dell’altro, “innocente”. Lui si rivolge alla Cedu. Che gli dà torto. In quanti ora diranno: ce lo chiede l'Europa? 

Vita e bioetica 16_02_2017

E’ passata inosservata alle cronache, la sentenza dello scorso 10 gennaio con la quale la Corte per i diritti dell’uomo di Strasburgo, IV sezione, ha affermato che non sussiste un diritto individuale al divorzio, per cui non può essere invocata la violazione degli artt. 8 e 12 della Convenzione, nel caso in cui l’ordinamento nazionale rigetti una domanda di divorzio.

Un cittadino polacco aveva adito il tribunale chiedendo la pronuncia di divorzio ma la moglie si era opposta asserendo di essere ancora innamorata e disponibile a ricominciare sebbene il marito avesse avuto una figlia da un’altra donna con cui conviveva stabilmente da quattro anni.

Per la legge polacca è imprescindibile che colui che vuole il divorzio fornisca la prova della irrimediabilità della crisi matrimoniale. Tuttavia, il divorzio può essere ugualmente negato quando:

a) costituisce un danno per la salute psicofisica dei figli minori,

b) è contrario ai principi di convivenza sociale,

c) è richiesto dalla parte che ha determinato la crisi (colpa) e l’altra parte opponga un rifiuto non dettato da motivi contrari ai ragionevoli principi di convivenza (odio, vendetta, volontà di vessare il coniuge..)

Questo perché per lo Stato polacco il matrimonio è un bene da tutelare e, a suo dire, una società che salvaguarda il principio di monogamia deve evitare che i matrimoni finiscano per decisioni arbitrarie ed unilaterali di un coniuge, a discapito dell’altro che invece è “innocente”.

Dall’istruttoria davanti al Tribunale, fermo restando che i coniugi non avevano avuto figli, era emerso da un lato, che il matrimonio era irrimediabilmente finito a causa della infedeltà del marito, dall’altro che il rifiuto della moglie era davvero dettato dal sentimento di amore che la stessa continuava a nutrire verso l’uomo. I giudici non accordano il divorzio; la sentenza di primo grado viene confermata anche in appello.

A questo punto il marito si rivolge alla Cedu sostenendo che, con quella decisione, lo Stato polacco non solo aveva interferito nella propria vita privata e familiare (art.8) ma gli aveva anche impedito di sposarsi e creare una famiglia con la nuova compagna e la figlia (art.12).

Come anticipato, la Corte di Strasburgo rigetta il ricorso. Essa spiega che l’art. 8 prevede sì il divieto di interferire ma allo stesso tempo sancisce l’obbligo da parte degli Stati membri di tutelare la vita privata e familiare. Poiché ogni Stato ha un ampio margine di libertà circa gli strumenti da approntare per raggiungere quegli obiettivi di tutela, nessuna violazione dell’art.8 era riscontrabile nella legislazione polacca in materia di divorzio.

In merito poi alla asserita infrazione dell’art. 12 della Convenzione, la Corte afferma che non sussiste un diritto individuale al divorzio. Se poi uno Stato prevede il divorzio, "che non è una prerogativa della Convenzione", allora l’art. 12 assicura al divorziato il diritto di risposarsi. E continua: se non c’è un diritto a divorziare, non ci può essere un diritto a che il procedimento di divorzio abbia un esito positivo. Per cui, il fatto che lo Stato polacco abbia rigettato la domanda, perché nel caso di specie non erano integrati i presupposti di legge per avere il divorzio, non costituisce affatto una lesione del diritto a sposarsi e costituirsi una famiglia, sancito dall’art. 12.

Ma allora, se il divieto di divorzio non è contrario alla Convenzione Cedu, se la nostra Costituzione tutela la famiglia fondata sul matrimonio, il nostro Parlamento poteva anche fare a meno di introdurre il cd. divorzio breve.

Di certo, in questo caso, nessuno può dire: ce lo aveva chiesto l’Europa!