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EDITORIALE

Decreto filiazione: è incostituzionale

Una lettura della relazione dei lavori preparatori dell'articolo 30 della Costituzione chiarisce il perché della necessità di mantenere una distinzione tra figli naturali e legittimi, a meno che non si voglia cancellare la famiglia naturale. E modificare la Costituzione. 

Editoriali 14_07_2013
Assemblea Costituente

Torniamo a parlare a distanza di un solo giorno di filiazione naturale e legittima su sollecitazione di alcuni lettori. Il comma 3 dell’art. 30 della Costituzione così recita: “La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”. L’articolo va letto nel senso che ai figli nati fuori dal matrimonio deve essere garantita una tutela giuridica il più possibile estesa a patto che non si riconosca a questi figli quei diritti propri della prole nata dal matrimonio. Insomma i diritti dei figli naturali devono essere compatibili, cioè conformi, al loro status giuridico. Al figlio illegittimo deve essere garantito ad esempio il diritto all’istruzione, al mantenimento e all’educazione. Così il comma 1 dell’art. 30: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Ma altri diritti – successione, donazioni testamentarie etc. – sono specifici dei figli legittimi.

Questa lettura dell’art. 30 è corretta? E inoltre: la distinzione tra figli naturali e legittimi che il decreto Letta ha mandato in soffitta definitivamente era una distinzione incostituzionale? Per rispondere proviamo a leggere la relazione dei lavori preparatori di questo articolo che si sono tenuti il 15 aprile 1947 (e un grazie al lettore Alberto Moncada che ce l'ha segnalato).  Riportiamo qui qualche stralcio di tale relazione – che riporta fedelmente gli interventi orali degli onorevoli - con un breve commento per ogni passaggio.

Badini Confalonieri: “Ora, l'equiparazione dei figli illegittimi ai legittimi in quella maniera crea in seno alla famiglia la stessa discrasia che, per altro verso, vi apporterebbe il divorzio”. Badini voleva dire che equiparare tra loro i figli naturali con quelli legittimi non andrebbe a favore del principio di uguaglianza ma creerebbe un ingiusto squilibrio sociale e giuridico perché si privilegerebbe in modo immotivato i figli nati da una relazione libera a discapito dei figli nati da un vincolo matrimoniale. Per spiegarsi usa un paradosso che qui sintetizziamo: provate a mettere sotto lo stesso tetto – nella stessa famiglia – figli legittimi e figli illegittimi, e provate a trattarli tutti nello stesso modo. I figli legittimi si ribellerebbero. “Pensate al caos di quella famiglia!” esclama in aula l’on. Badini. Il caos di quella famiglia sarebbe il medesimo che potremmo trovare nelle famiglie di coppie divorziate (allusione assai significativa dato che nel ’45 il divorzio era ancora di là da venire).

Merlin Umberto. “La famiglia legittima è soltanto quella costituita dal padre, dalla madre e dai figli che sono nati da loro. Se elevassimo i figli illegittimi alla parità, noi abbasseremmo i legittimi, e questo non si può fare se non a patto di danneggiare la difesa della famiglia legittima, l'unica che deve essere riconosciuta”. Come appuntavamo nell’articolo di ieri, mettere sullo stesso piano i figli naturali e legittimi danneggia la famiglia fondata sul matrimonio perché alcune prerogative del vincolo matrimoniale vengono indebitamente assegnate anche ai figli di coloro che di fronte alla società non si sono assunti nessun obbligo specifico. Insomma uno sprone alla convivenza e una deterrenza a sposarsi.

Crispo: “Se non è consentita una condizione di inferiorità, come è stabilito nell'articolo 25 [che nella versione definitiva diventerà il 30 n.d.a.], tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, nel senso che deve essere esclusa ogni inferiorità, innegabilmente la eguaglianza giuridica dei figli legittimi e dei figli illegittimi comprende il dovere dei genitori, nel senso che allo stato giuridico dei figli deve corrispondere l'obbligo correlativo dei genitori”. Il costituente Crispo sottolinea che se alcuni diritti non verranno riconosciuti ai figli naturali ciò non significa che questi siano figli di serie B. Infatti i diritti fondamentali – mantenimento, educazione, istruzione: tre termini in cui è racchiuso il minimo necessario da dare ad un figlio – vengono riconosciuti. L’inciso di Crispo è poi significativo perché fa comprendere che questi diritti non vengono assegnati dallo Stato ai figli – quasi fossero una sua invenzione – bensì discendono dal rapporto di filiazione naturale. Cioè sono diritti naturali che vengono ad esistenza nel momento in cui viene al mondo un bambino. Detto in altra prospettiva: l’essere genitore comporta – al di là del fatto di essere sposati o meno – degli obblighi verso i figli. L’art. 30 della Costituzione e la sottolineatura dell’on. Crispo vanno quindi a confermare un dato di realtà evidente: se sei un padre o una madre hai delle responsabilità verso i tuoi figli. E questo riguarda sia i figli di coppie sposate sia i figli di coppie non sposate. Sta qui la vera e fondamentale uguaglianza. Gli altri diritti non riconosciuti ai figli illegittimi sono sì importanti, ma accessori, quindi di per sé non intaccano la dignità del minore.

I lavori preparatori fanno dunque capire che la legge 219 del 2012 e il decreto dell’altro ieri del governo sono incostituzionali, proprio perché i padri costituenti consideravano di vitale importanza mantenere una distinzione sostanziale e formale tra figli nati nel o fuori dal matrimonio, stante il riconoscimento a tutti i figli dei loro diritti fondamentali. Ed infatti venne cassata questa prima bozza di art. 25 (art. 30 attuale) proposta da Togliatti: “I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali”.

Ora cosa si fa? Dovremo metter mano alla Costituzione?