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FRESCO DI STAMPA

Ddl Zan, un libro ne spiega ambiguità e pericoli

Il Ddl contro la cosiddetta omofobia esaminato articolo per articolo, dall’ambiguità di espressioni come “orientamento sessuale” e “identità di genere” all’aleatorietà della norma “salva-idee”. Esce il libro “Legge omofobia, perché non va”, con le analisi di più giuristi del Centro Studi Livatino. Uno strumento utile per sapere contro cosa si combatte.

Attualità 13_03_2021

Il Testo Unico Zan, conosciuto anche come Ddl Zan, è attualmente in lockdown. Però probabilmente uscirà dalla zona rossa prima o poi. Si dice che il tuo nemico per batterlo devi conoscerlo. A darci una mano per conoscere meglio il contenuto di questa proposta di legge è un volume fresco di stampa: «Legge omofobia, perché non va». Sottotitolo assai importante: «La proposta Zan esaminata articolo per articolo». Il volume, curato da Alfredo Mantovano e pubblicato per i tipi Cantagalli, raccoglie le analisi di più giuristi che ruotano intorno al Centro Studi Livatino.

L’esame dell’articolato del T.U. Zan, condotta in modo sintetico e accessibile ai più, passa in rassegna tutti i punti deboli di questa proposta: le ambiguità semantiche di termini o espressioni come «sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere»; l’aleatorietà della cosiddetta norma «salva-idee», un salvagente in mano al giudice di turno, non all’imputato; la pericolosità delle sanzioni sostitutive che mirano alla rieducazione pro-gender; la Giornata nazionale contro l’omofobia voluta come cavallo di Troia da introdurre nelle scuole per catechizzare gli studenti al credo Lgbt.

Il cuore nero di questo Testo unico è l’estensione della legge Mancino agli atti di discriminazione in materia di orientamento sessuale e di identità psicologica sessuale (la cosiddetta identità di genere).  Attualmente l’art. 604 bis sanziona l’istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, nonché la violenza determinata dagli stessi motivi e l’associazione per le medesime finalità. L’art. 604 ter prevede un aggravio di pena per quei reati, che non prevedono la pena dell’ergastolo, commessi sempre per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Il Ddl Zan intende aggiungere in questi due articoli altre motivazioni che meriterebbero uguale risposta sanzionatoria: motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla disabilità. In breve, vorrebbe punire l’«omofobia», parola ormai talismano e omnicomprensiva.

Mauro Ronco e Carmelo Leotta, dissezionando questi due articoli e le loro relative modifiche auspicate dall’on. Alessandro Zan, appuntano diverse aporie. Ne indichiamo qualcuna. Gli articoli 604 bis e ter hanno un difetto genetico che si riverbererà direttamente anche nella futura versione prevista dal Ddl Zan: sono articoli che sanzionano non un fatto lesivo del bene comune, bensì un motivo che spinge all’azione. Non si punisce quindi un evento, ma una motivazione legata all’odio. Si sanziona un moto interiore, uno stato d’animo, scelta inusitata per il nostro ordinamento. Infatti, se Tizio, nel proferire quella certa espressione, era mosso da odio nei confronti delle persone omosessuali, ciò, dal punto di vista penale, non dovrebbe essere sufficiente per far scattare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento. Occorre infatti che l’odio produca una lesione o un pericolo di lesione seria a beni di alto pregio giuridico.

Ma a monte vi è un’altra riserva di rilievo. Se la sanzione scatta a danno degli odiatori sic et simpliciter diventa essenziale verificare oggettivamente la presenza di questo animus orientato all’odio. Ma ciò rasenta l’impossibilità. Si corre perciò il rischio di scivolare nel processo alle intenzioni senza una base fattuale di verifica oggettiva. E dunque, nel concreto, come farà il giudice a comprendere se una tale manifestazione di pensiero - critica ad esempio verso le cosiddette famiglie arcobaleno - sia dettata da odio oppure da interesse scientifico? Dal numero di note a piè di pagina? Di fronte a questa imprevedibilità del giudizio del magistrato di turno - aggiungiamo noi - si preferirà tacere. Ed è il silenzio dei dissidenti ciò che alla fine vogliono i sostenitori del T.U. Zan. Quindi il vero vulnus di questa proposta è inferto alla libertà di espressione così come descritta dall’«art. 21 della Costituzione, che tutela l’espressione di tutte le opinioni che non abbiano in se stesse, per le modalità espressive e per la minaccia almeno implicita rivolta a terzi, un effetto diretto di istigazione a commettere delitti».

Inoltre, questo Testo unico difetta anche del «requisito di sufficiente determinatezza della norma incriminatrice, corollario della legalità penale». In breve, leggendo il Testo unico, non si comprende quali condotte abbiano rilievo penale e quali no, ossia quando una tale frase, immagine, comportamento è discriminatorio e quando non lo è. Banale a dirsi, il cittadino deve sapere, prima di porre in essere una certa condotta, se la stessa sia vietata oppure permessa. Occorre quindi una connotazione precisa della fattispecie criminosa, aspetto di cui difetta il Testo unico.

Conoscere il nemico per sconfiggerlo, dicevamo all’inizio. In «Legge omofobia, perché non va» c’è tutto quello che serve per vincere dialetticamente su questo argomento con amici, parenti, colleghi o conoscenti, il più delle volte distratti difensori di una non ben compresa «diversità».