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LA PAROLA

Confessione di massa, ecco cos'è

L'assoluzione generale è una forma straordinaria che si applica quando ci sono situazioni in cui la salvezza delle anime richiede il dono di questo sacramento, ma contemporaneamente non si ha o il tempo o il modo di amministrarlo secondo la forma ordinaria.

Ecclesia 19_01_2018
Confessioni

L'assoluzione generale è una forma straordinaria che si applica quando ci sono situazioni in cui la salvezza delle anime richiede il dono di questo sacramento, ma contemporaneamente non si ha o il tempo o il modo di amministrarlo secondo la forma ordinaria.

La misericordia di Dio e la sapiente legge della Chiesa, il cui criterio sommo è la salvezza delle anime (come recita l’articolo che chiude, e racchiude, il Codice di Diritto Canonico), hanno pensato a queste situazioni. Infatti è previsto che «in casi di grave necessità si possa ricorrere alla celebrazione comunitaria della riconciliazione con confessione generale e assoluzione generale» (Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1483). Per grave necessità si intendono fondamentalmente due circostanze:

- un imminente pericolo di morte di un gruppo di persone, tra cui uno o più sacerdoti che comunque non avrebbero il tempo di ascoltare le singole confessioni (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1483); per citare l’esempio che si riporta sempre quando si spiega questo, è evidente che se una nave sta affondando e il sacerdote presente si trova davanti una folla di persone che chiede l’assoluzione, egli inviterà tutti ad un atto di sincero pentimento per i propri peccati e impartirà, a tutti contemporaneamente, una generale assoluzione delle colpe;

- lo stesso può avvenire, in situazione non tragica ma ugualmente problematica, quando specialmente nei luoghi di missione vi sia così tanta scarsità di sacerdoti che la confessione individuale sia difficilmente praticabile. Poniamo il caso di una regione in cui un unico sacerdote debba servire un grande numero di villaggi, molto distanti tra loro, in un vastissimo territorio, potendo quindi fermarsi solo per breve tempo presso ciascuno di essi; nel caso in cui i fedeli, non potendo confessarsi singolarmente, fossero così impediti di fare la santa Comunione in quella messa, e sapendo che poi per molti mesi non ci sarà la possibilità di un’altra celebrazione, ecco che per non privarli della grazia di ricevere l’Eucaristia il sacerdote può impartire ai fedeli l’assoluzione generale (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1483).

I casi sopra riportati, ed altri che si possono ad essi ricondurre, non relativizzano in alcun modo la forma consueta dell’amministrazione di questo sacramento, istituito così dal Signore stesso e che quindi nessuna autorità umana può cambiare. Infatti sia nel primo esempio citato, ne caso in cui fortunatamente i naufraghi sopravvivano, sia nel secondo esempio, nel caso in cui si presenti l’opportunità, i fedeli che hanno ricevuto l’assoluzione generale sono tenuti comunque a compiere la confessione individuale e a ricevere singolarmente l’assoluzione dei peccati.

Non si pensi che si tratti di tecnicismi o di dettagli formali: la stupefacente generosità con cui Dio ama l’uomo anche se peccatore, non ci deve far dimenticare la tremenda serietà del peccato e quindi la serietà delle condizioni grazie alle quali possiamo ricevere il suo perdono (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1483).