Cassazione: sì all'adozione gay. E l'interesse del minore?
Nuova sentenza della Corte di Cassazione su un caso di doppia stepchild adption di due madri lesbiche.
Ormai la stepchild adption, ossia l’adozione del figlio naturale o adottivo dell’altro coniuge, a favore di coppie omosessuali è cosa normale da noi. Ora a pronunciarsi è la Corte di Cassazione su un caso di doppia stepchild adption di due madri lesbiche, con un'interpretazione della legge che lascia a bocca aperta.
Ormai la stepchild adption, ossia l’adozione del figlio naturale o adottivo dell’altro coniuge, a favore di coppie omosessuali è cosa normale da noi. Però ad ogni sentenza si aggiungono nuove motivazioni o si perfezionano quelle passate. Ora a pronunciarsi è la Corte di Cassazione su un caso di doppia stepchild adption. Due donne francesi e “sposate” in Francia hanno la residenza ad Avellino. Entrambe hanno avuto un bambino con la fecondazione artificiale eterologa ed entrambe hanno partorito ad Avellino. Sempre entrambe, però ora in Francia, hanno adottato l’una il figlio dell’altra (stepchild adoption). Hanno chiesto il riconoscimento di questa doppia adozione alle autorità italiane, riconoscimento negato. Ne è nata una vertenza giudiziaria che è arrivata appunto sino in Cassazione.
Gli ermellini hanno detto “Sì” al riconoscimento dell’adozione avvenuta oltralpe. Per la Corte il supremo interesse del minore vince sull’ordine pubblico, motivo quest’ultimo che aveva spinto l’amministrazione comunale a rifiutare il riconoscimento della stepchild adoption. Secondo i giudici il supremo interesse dei bambini consiste nel vivere «in modo stabile in un ambiente domestico armonioso e ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali».
Ma poi la Corte entra in contraddizione. Infatti asserisce che i precedenti casi giudiziari in cui si negò il riconoscimento dell’adozione di una coppia gay avvenuta all’estero (sentenza 6078/2006 e 3572/2011) erano giustificati dal fatto che l’adozione, a differenza della stepchild adoption, può essere esercitata, nel rispetto della legge Cirinnà, solo da coppie sposate e non dalle coppie omosessuali unite civilmente. Tre obiezioni. La prima: anche in questo caso non dovrebbe prevalere il superiore interesse del minore su tutto? L’interesse del minore dovrebbe scavalcare i sottili distinguo tra stepchild adoption e adozione di qualsiasi minore.
Seconda obiezione: se si riconosce la stepchild non si vede perché non si possa riconoscere l’adozione di un bambino che non è figlio di nessun membro della coppia. Si obietterà: la legge sulle unioni civili esclude esplicitamente l’equiparazione tra coppie unite civilmente e coppie sposate in materia di adozione. L’eccezione in merito alla stepchild adoption – continuando con l’obiezione – è frutto dell’opera dei giudici applicando l’art. 44 della legge sulle adozioni. Risposta all’obiezione. I giudici non possono applicare l’art. 44 alla stepchild adoption delle coppie omosessuali che hanno chiesto tale forma di adozione perché, come abbiamo spiegato più volte da queste colonne (Adozioni gay: via libera dal giudice, come previsto, Fatta la legge si ripete l'inganno: altre adozioni gay , Acrobazie legali sulla pelle dei bambini e I giudici replicano: altra adozione per una coppia gay) mancano le condizioni previste dalla lettera d) del medesimo art. 44. La lettera d) presuppone infatti che il minore versi in stato di abbandono (così la stessa Cassazione nel 2013) e si tenti invano l’affidamento preadottivo. Tentata questa via senza successo si può dare in adozione il minore anche ad una coppia di conviventi (la legge sull’adozione risale del 1983 e mai gli estensori della stessa si sarebbero sognati che i conviventi potessero essere omosessuali. Ergo ai legislatori non passò nemmeno per la testa di specificare che i conviventi dovevano essere di sesso differente). Se la legge permette, stante queste condizioni, di dare in adozione un minore ai conviventi a maggior ragione si può darlo ad una coppia unita civilmente oppure “sposata” all’estero. Nel caso di specie i minori non solo non versavano in stato di abbandono (entrambi i bambini erano accuditi dalla coppia lesbica) ma non si era nemmeno tentato – proprio perché non c’era lo stato di abbandono – la via dell’affidamento preadottivo. Insomma non si può applicare in nessun modo questo caso particolare di adozione previsto dalla legge alla richiesta di adozione proveniente dalla coppia lesbica. Dunque la stepchild è illegittima anche se avvenuta in Francia.
Ma facendo finta che sia legittima torniamo alla obiezione iniziale: se la stepchild è lecita, perché l’adozione da parte di una coppia omosessuale di qualsiasi minore non lo è? Se è nel miglior interesse del minore la stepchild perché non potrebbe esserlo l’adozione in generale? Se le due lei possono essere bravi genitori di entrambi i bambini con la stepchild perché non possono esserlo con l’adozione? La risposta a queste domande retoriche è stata data dal sindaco Appennino che qualche settimana fa è andata ben oltre l’adozione di qualsiasi minore a favore di una coppia gay, riconoscendo la doppia genitorialità ad una coppia omosessuale senza passare dall’adozione, ossia come se le due donne fossero entrambe madri naturali del bambino.
Arriviamo alla terza obiezione. Gli ermellini, proprio rifacendosi ad un’espressa indicazione della legge Cirinnà a cui abbiamo accennato sopra, sostenevano appunto che solo le coppie sposate e non quelle unite civilmente possono accedere all’adozione di qualsiasi minore. Non nascondiamoci dietro un dito: giuridicamente – a parte appunto la disciplina sull’adozione e l’obbligo di fedeltà – matrimonio e unione civile sono la medesima cosa. Due istituti giuridici quasi perfettamente sovrapponibili. Dunque se le coppie gay possono accedere alla stepchild adoption non si vede perché non possono accedere a qualsiasi forma di adozione. Ricordiamo che questo sottile distinguo “Sì stepchild, no adozione” presente nella legge Cirinnà è nato solo da motivazioni di carattere strategico-politico: un contentino da dare a chi diceva “Sì alle unioni civili e no all’omogenitorialità”, altrimenti la legge non passava. Ma se porgi del cibo ad un leone sulla tua mano, il leone si mangerà anche la tua mano.
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