INTERVISTA
«Caso Ruby, si rischia un processo di due anni»
Parla Mauro Ronco, penalista, ex membro del Csm: il rito immediato per Berlusconi è un'anomalia tecnico-giuridica che pregiudica la difesa.
Attualità
24_02_2011
Il rito immediato a cui sarà sottoposto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a partire dal 6 aprile potrebbe durare anche due anni, vale a dire il tempo che ci separa dalla fine della legislatura. E’ quanto spiega il professor Mauro Ronco, avvocato, Ordinario di Diritto penale nell’Università di Padova, già membro laico del Consiglio Superiore della magistratura.
Professor Ronco, la decisione della Procura di Milano di processare Berlusconi con rito abbreviato per concussione e prostituzione minorile, ha creato molte polemiche. Ritiene che si tratti soltanto di ovvie reazioni politiche o effettivamente c’è qualche forzatura di tipo giuridico?
Per capire bene, credo valga la pena soffermarsi anzitutto sul tipo di procedura scelto, perché malgrado si sia portati a pensare il contrario, le norme processuali non sono affatto neutrali. Esse invece, avvolte da un’aura quasi sacrale, costituiscono spesso lo strumento attraverso cui passano strategie di politica giudiziaria dirette a colpire al cuore l’imputato, anticipando il giudizio di colpevolezza e rendendogli più arduo l’esercizio del diritto di difesa.
Può spiegarci meglio?
Quello immediato è un rito speciale previsto agli artt. 453 e seguenti del Codice di procedura penale. La sua funzione tecnica è di anticipare la celebrazione del dibattimento attraverso l’eliminazione dell’udienza preliminare. Il processo ordinario prevede infatti che, terminate le indagini preliminari, il pubblico ministero, ove non richieda l’archiviazione, si rivolga al giudice affinché, tramite il filtro dell’udienza, l’imputato sia rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare l’imputato gode di ampia possibilità di difesa; tutti gli atti investigativi compiuti dal pubblico ministero debbono essere messi a disposizione delle parti e del giudice; quest’ultimo può disporre, a richiesta delle parti o d’ufficio, una integrazione probatoria. L’udienza può concludersi con una sentenza di non luogo a procedere, sia quando appaia evidente la manifesta infondatezza dell’accusa, sia quando siano insufficienti o contraddittorie le prove. Infine, il decreto di citazione non deve essere motivato. Ciò affinché il giudice del dibattimento non sia pregiudicato nella sua terzietà dalla previa conoscenza di elementi investigativi raccolti dal pubblico ministero.
Il giudizio immediato invece non contempla l’udienza preliminare. Il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di giudizio immediato e quest’ultimo, senza celebrare l’udienza nel contraddittorio delle parti, emette il decreto.
Quello immediato è un rito speciale previsto agli artt. 453 e seguenti del Codice di procedura penale. La sua funzione tecnica è di anticipare la celebrazione del dibattimento attraverso l’eliminazione dell’udienza preliminare. Il processo ordinario prevede infatti che, terminate le indagini preliminari, il pubblico ministero, ove non richieda l’archiviazione, si rivolga al giudice affinché, tramite il filtro dell’udienza, l’imputato sia rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare l’imputato gode di ampia possibilità di difesa; tutti gli atti investigativi compiuti dal pubblico ministero debbono essere messi a disposizione delle parti e del giudice; quest’ultimo può disporre, a richiesta delle parti o d’ufficio, una integrazione probatoria. L’udienza può concludersi con una sentenza di non luogo a procedere, sia quando appaia evidente la manifesta infondatezza dell’accusa, sia quando siano insufficienti o contraddittorie le prove. Infine, il decreto di citazione non deve essere motivato. Ciò affinché il giudice del dibattimento non sia pregiudicato nella sua terzietà dalla previa conoscenza di elementi investigativi raccolti dal pubblico ministero.
Il giudizio immediato invece non contempla l’udienza preliminare. Il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di giudizio immediato e quest’ultimo, senza celebrare l’udienza nel contraddittorio delle parti, emette il decreto.
Ma la richiesta di un giudizio immediato è discrezionale?
No, ci devono essere dei presupposti indispensabili affinché il giudice proceda in tal modo, che sono: la presentazione della richiesta entro il termine di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro istituito presso la Procura della Repubblica; il previo interrogatorio dell’indagato o, comunque, la sua regolare convocazione non seguita dalla comparizione; infine, e soprattutto, l’evidenza della prova.
Il carattere decisivo del giudizio immediato, che lo contraddistingue inconfondibilmente dal giudizio ordinario, sta proprio nell’evidenza della prova. Per questo il rito in questione è di regola adottato nei casi di flagranza, quando, per esempio, un pacco di cocaina sia rinvenuto sotto il sedile del conducente dell’auto; il ladro sia arrestato mentre fugge con la borsa scippata alla vittima; lo stupratore sia bloccato dalla polizia nell’atto di compiere la violenza sessuale, e così via.
No, ci devono essere dei presupposti indispensabili affinché il giudice proceda in tal modo, che sono: la presentazione della richiesta entro il termine di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro istituito presso la Procura della Repubblica; il previo interrogatorio dell’indagato o, comunque, la sua regolare convocazione non seguita dalla comparizione; infine, e soprattutto, l’evidenza della prova.
Il carattere decisivo del giudizio immediato, che lo contraddistingue inconfondibilmente dal giudizio ordinario, sta proprio nell’evidenza della prova. Per questo il rito in questione è di regola adottato nei casi di flagranza, quando, per esempio, un pacco di cocaina sia rinvenuto sotto il sedile del conducente dell’auto; il ladro sia arrestato mentre fugge con la borsa scippata alla vittima; lo stupratore sia bloccato dalla polizia nell’atto di compiere la violenza sessuale, e così via.
Il pubblico ministero sostiene che anche nel caso di Berlusconi ci sia l’evidenza della prova.
E’ ovvio che, nel caso di Berlusconi, non ricorrano affatto le tipiche situazioni in cui può parlarsi di evidenza della prova. Le vicende per cui egli è accusato si distendono in un notevole lasso di tempo. Per l’accertamento sono stati esperiti decine e decine di interrogatori, talora contraddittori nei rispettivi contenuti; sono state svolte centinaia di intercettazioni; è stata sentita una schiera interminabile di testimoni; sono stati selezionati e comparati innumerevoli documenti relativi ai tabulati del traffico telefonico. Inoltre, il reato di prostituzione minorile vede coinvolti, in qualità di concorrenti di Berlusconi, altri soggetti, le cui posizioni sono strettamente connesse alla sua.
In questa congerie assai complessa di elementi è fuori luogo parlare di “prova evidente”, anzi si tratta di una vera anomalia tecnico-giuridica. A contrario, la molteplicità delle fonti di prova, la pluralità degli imputati, l’esigenza di valutare il significato delle frasi captate nelle intercettazioni rendevano indispensabile il contraddittorio delle parti, che soltanto l’udienza preliminare assicura.
E’ ovvio che, nel caso di Berlusconi, non ricorrano affatto le tipiche situazioni in cui può parlarsi di evidenza della prova. Le vicende per cui egli è accusato si distendono in un notevole lasso di tempo. Per l’accertamento sono stati esperiti decine e decine di interrogatori, talora contraddittori nei rispettivi contenuti; sono state svolte centinaia di intercettazioni; è stata sentita una schiera interminabile di testimoni; sono stati selezionati e comparati innumerevoli documenti relativi ai tabulati del traffico telefonico. Inoltre, il reato di prostituzione minorile vede coinvolti, in qualità di concorrenti di Berlusconi, altri soggetti, le cui posizioni sono strettamente connesse alla sua.
In questa congerie assai complessa di elementi è fuori luogo parlare di “prova evidente”, anzi si tratta di una vera anomalia tecnico-giuridica. A contrario, la molteplicità delle fonti di prova, la pluralità degli imputati, l’esigenza di valutare il significato delle frasi captate nelle intercettazioni rendevano indispensabile il contraddittorio delle parti, che soltanto l’udienza preliminare assicura.
Ma l’eventuale inconsistenza delle prove non può essere comunque dimostrata nel processo?
Non è così semplice perché attraverso la previa pronuncia di evidenza probatoria, si pregiudica lo stesso giudizio dibattimentale a carico di Berlusconi. I giudici del dibattimento, per eventualmente assolverlo, dovranno in ogni caso fare i conti, contraddicendolo, con il giudizio già pronunciato circa la pretesa evidenza della prova a carico, quella, appunto, che ha consentito la celebrazione del rito speciale.
Non è così semplice perché attraverso la previa pronuncia di evidenza probatoria, si pregiudica lo stesso giudizio dibattimentale a carico di Berlusconi. I giudici del dibattimento, per eventualmente assolverlo, dovranno in ogni caso fare i conti, contraddicendolo, con il giudizio già pronunciato circa la pretesa evidenza della prova a carico, quella, appunto, che ha consentito la celebrazione del rito speciale.
Alcuni giuristi sostengono che per procedere al rito immediato non sia necessaria la prova evidente della responsabilità, bensì la prova evidente della fondatezza dell’accusa.
Si tratta di differenze pressoché indistinguibili nella sostanza. E comunque resta il fatto che la posizione dell’accusato sottoposto a giudizio circa l’evidenza della prova è radicalmente diversa dalla posizione di chi sia sottoposto al giudizio a seguito di una udienza in cui il giudice non si pronuncia in ordine a tale tema.
Si tratta di differenze pressoché indistinguibili nella sostanza. E comunque resta il fatto che la posizione dell’accusato sottoposto a giudizio circa l’evidenza della prova è radicalmente diversa dalla posizione di chi sia sottoposto al giudizio a seguito di una udienza in cui il giudice non si pronuncia in ordine a tale tema.
Ammesso che l’udienza per il rito immediato si svolga il 6 aprile come annunciato, quali tempi si possono prevedere per arrivare alla sentenza?
Per il numero dei testi e per la complessità degli accertamenti probatori, il processo a Berlusconi richiederebbe almeno 10 udienze piene. A tale numero, che ho quantificato in termini minimali, vanno aggiunte almeno altre 10 udienze per la trattazione di questioni processuali e per la discussione. Quindi sarebbero necessarie almeno 20 udienze. Tenendo conto che il Presidente del Consiglio ha molteplici impegni istituzionali irrinunciabili, non credo che si potrebbe pervenire ad una sentenza prima di 2 anni. Sempre che il Tribunale mantenga il ruolo delle altre cause già fissate e non se ne sbarazzi del tutto per attendere soltanto al processo contro Berlusconi.
Per il numero dei testi e per la complessità degli accertamenti probatori, il processo a Berlusconi richiederebbe almeno 10 udienze piene. A tale numero, che ho quantificato in termini minimali, vanno aggiunte almeno altre 10 udienze per la trattazione di questioni processuali e per la discussione. Quindi sarebbero necessarie almeno 20 udienze. Tenendo conto che il Presidente del Consiglio ha molteplici impegni istituzionali irrinunciabili, non credo che si potrebbe pervenire ad una sentenza prima di 2 anni. Sempre che il Tribunale mantenga il ruolo delle altre cause già fissate e non se ne sbarazzi del tutto per attendere soltanto al processo contro Berlusconi.
La sentenza può prevedere anche l’interdizione dai pubblici uffici, che toglierebbe a Berlusconi qualsiasi possibilità di ricoprire incarichi istituzionali?
Prendendo in considerazione l’eventualità della condanna, è bene rammentare che l'interdizione dei pubblici uffici è perpetua o temporanea. Perpetua nel caso di condanna alla reclusione pari o superiore a 5 anni e comunque alla condanna per il delitto di concussione, a meno che per tale delitto venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a 3 anni in virtù delle circostanze attenuanti. In tal caso la condanna importa la interdizione temporanea. Quest'ultima è pure prevista nel caso di condanna alla reclusione per un tempo pari o superiore a 3 anni. In questi casi la durata dell'interdizione temporanea è di anni 5. Va infine detto che le pene accessorie divengono definitive soltanto con la sentenza definitiva di condanna.
Prendendo in considerazione l’eventualità della condanna, è bene rammentare che l'interdizione dei pubblici uffici è perpetua o temporanea. Perpetua nel caso di condanna alla reclusione pari o superiore a 5 anni e comunque alla condanna per il delitto di concussione, a meno che per tale delitto venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a 3 anni in virtù delle circostanze attenuanti. In tal caso la condanna importa la interdizione temporanea. Quest'ultima è pure prevista nel caso di condanna alla reclusione per un tempo pari o superiore a 3 anni. In questi casi la durata dell'interdizione temporanea è di anni 5. Va infine detto che le pene accessorie divengono definitive soltanto con la sentenza definitiva di condanna.
Da quanto spiegato dal professor Ronco, dunque, la questione è chiara, almeno dal punto di vista della procedura penale. E le conseguenze politiche sono evidenti: nel caso il governo rimanga in carica, la prospettiva è quella di avere il presidente del Consiglio sottoposto a un processo continuo fino al termine naturale della legislatura. Il che non permette di eludere una domanda di fondo: sarà possibile governare in questo modo?