Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
Santa Cecilia a cura di Ermes Dovico
SFIDE

Cancellare l'aborto, in Europa si può

Il caso polacco lo mostra bene.
Non esiste un diritto all'aborto sancito dal diritto internazionale. In Europa vige anzi il suo esatto contrario.

Attualità 26_07_2011
Aborto in Polonia

 

Abolire l’aborto dall’ordinamento giuridico di un Paese qualsiasi è possibile, e il farlo non viola affatto le norme del diritto internazionale, anche se il solo ipotizzarlo cozza contro il pensiero che oggi va per la maggiore praticamente in tutte le istituzioni del  mondo occidentale.

Lo afferma e lo dimostra con uno studio dettagliato e approfondito l’avvocato Grégor Puppinck che a Strasburgo dirige lo European Centre for Law and Justice - una organizzazione non governativa internazionale dedita alla promozione e alla protezione dei diritti umani in Europa e nel mondo intero - partendo dal caso polacco.

A Varsavia, il 1° luglio scorso, con 254 voti contro 151, lo Sejm, la “Camera bassa” del parlamento, ha dato il via libera alla discussione di una proposta di legge d’iniziativa popolare che, forte di 600mila firme (sei volte più dei requisiti legali), chiede la cancellazione della legge che consente l’aborto anche nei casi “eccezionali” in cui oggi è permesso. La strada di questa proposta popolare è evidentemente ancora lunga e certamente sarà difficoltosa (il testo è ora all’esame delle Commissioni competenti, poi tonerà al Sejm, dunque passerà eventualmente al Senato e infine approderà sul tavolo del presidente della repubblica), ma quel voto ha stabilito un punto fermo di portata storica in totale controtendenza rispetto alla mentalità dominante, e quindi di grande significato e rilievo. Accusato il colpo, le lobby filoabortiste sostengono adesso che semmai le istituzioni polacche dovessero finire per mutare quella proposta in legge cioè striderebbe non solo culturalmente ma anzitutto giuridicamente  con le leggi europee. Ma non è affatto così.

Attualmente in Polonia l’aborto è consentito solo entro la dodicesima settimana di gestazione in tre casi "eccezionali": nel caso sia in pericolo la vita della madre (aborto terapeutico), nel caso la diagnosi prenatale indichi l’alto rischio di malformazioni per il feto o la presenza di una malattia incurabile che metta a repentaglio l’esistenza del nascituro (aborto eugenetico) e nel caso la madre sia dimostratamente rimasta vittima d’incesto o di stupro. Tutti sanno però che - ricorda Puppinck - dietro queste "eccezioni" si nascondono abbondanti e frequenti gli abusi, i quali inoltre rendono da un lato più difficile l’accesso all’aborto nei termini consentiti dalla legge, dall’altro consentono che un numero elevato di feti non certo rientranti nei suddetti casi "eccezionali" - soprattutto il secondo, quello relativo alle malformazione e alle malattie mortali del bambino nel grembo della madre - venga disinvoltamente abortito.

In ragione dunque di questa sua legislazione, che mirerebbe a porre limiti chiari e decisivi all’aborto legale ma che invece finisce per offrire troppo facilmente il fianco all’illegalità, la Polonia (assieme all’Irlanda) è stata di recente più volte giudicata colpevole dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di non possedere, in quest’ambito, «un quadro giuridico coerente ». Con un ragionamento in sé perfettamente logico, la Corte nota infatti che se a) la legge polacca vieta l’aborto se non a certe condizioni "eccezionali", ma pure b) non riesce, così com’è congegnata, a limitare l’aborto alle sole condizioni "eccezionali", allora c) le due cose sono in contraddizione giacché l’aborto che la legge vuole limitato si fa in realtà piuttosto generalizzato (illimitato) e questo anche a discapito della pari dignità delle persone coinvolte.

La Polonia (e pure l’Irlanda) deve quindi rimediare eliminando l’ostacolo che rende incoerente il quadro di riferimento giuridico in materia di aborto: cioè i suddetti casi "eccezionali", i quali possono evidentemente essere rimossi - sostiene freddamente, "meccanicamente", il ragionamento in sé perfettamente logico della Corte - tanto liberalizzando completamente quanto cancellando definitivamente l’aborto.

La prima opzione è quella caldeggiata da moltissimi (tra cui il cartello delle Sinistre polacche che per settembre promettono offensive in questo senso), ma alla seconda non vi è alcun giudice che in Europa o nel mondo possa muovere obiezione poiché - puntualizza Puppinck - essa «non romperebbe con il diritto internazionale e, in Europa, con quello comunitario». Il ragionamento, in sé perfettamente logico della Corte, non prevede cioè alcuno strumento per giudicare illegale l’azione sovrana di uno Stato membro, quale la Polonia è, che decidesse di eliminare del tutto e per sempre l’aborto anche nei casi "eccezionali" oggi consentiti.

Per di più, dalla completa compatibilità dell’abolizione dell’aborto polacco con le normative internazionali, consegue che, «detto molto semplicemente, non esiste alcun “diritto all’aborto” né alcun altro diritto che possa comprendere il "diritto all’aborto" in nessuno strumento vincolante a livello internazionale o, in Europa, comunitario».

Nonostante alcuni pareri diversi, è chiaro per esempio che tali diritti non esistono in un testo vincolante qual è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la quale anzi, al Titolo I, Diritti e libertà, articolo 2, Diritto alla vita, sancisce esattamente il contrario. E cioè - così si legge al punto 1 di quel testo - che «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita» (salvo in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale o quando la morte risulti inflitta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per difendere una persona da violenza illegale, per eseguire un arresto regolare, per impedire l’evasione di un detenuto o per reprimere in modo legale una sommossa). Che la Polonia rientri in questa provvisione è del resto del tutto evidente, giacché nel regolarizzare il proprio quadro giuridico di riferimento in merito all’aborto così come intimatole dalla Corte europea dei diritti dell’uomo essa agisce certamente entro i termini dell’autorità sovrana riconosciuta agli e dagli Stati membri dell’Unione Europea. La quale del resto proprio in tema di aborto demanda le decisioni legislative agli Stati membri che ritiene, sul punto, più competenti.

La battaglia per l’affermazione del diritto alla vita senza "se" e senza "ma" che il popolo polacco sta combattendo ora appoggiato da un parte sostanziale, e talora maggioritaria, dei suoi rappresentanti politici, non è insomma un gesto disperato, contrario al buon senso e destinato all’insuccesso. È invece uno sforzo grande e generoso per riaffermare un principio fondamentale di civiltà, non negoziabile e perfettamente obbediente ai criteri giuridici internazionali tutelati anche da quelle forze politiche e culturali che proprio sull’aborto la pensano in modo diametralmente opposto. È, insomma, una speranza concreta e possibile per tutti, in Europa e non solo.