Adulterio non fa rima con Comunione
In vista del Sinodo sulla famiglia che inizierà domenica 5 ottobre, proseguiamo con la presentazione del magistero della Chiesa sui diversi aspetti legati alla comunione ai divorziati risposati. Oggi vediamo le ragioni per cui il Magistero vieta di accostarsi all'Eucarestia chi è colpevole di adulterio.
In vista del Sinodo straordinario sulla famiglia che inizierà domenica 5 ottobre, proseguiamo con la presentazione del magistero della Chiesa che riguarda i diversi aspetti legati alla questione che ha tenuto banco in queste settimane, il tema della comunione ai divorziati risposati.
Ieri abbiamo visto che, documenti del Magistero alla mano, il matrimonio è indissolubile. Chi attenta a questa sua proprietà con il divorzio non può accedere alla Comunione proprio perché atto gravemente immorale e contrario alla fede. Se poi oltre al divorzio si cerca una seconda unione volendola pure formalizzare dal punto di vista giuridico (seconde nozze), la condizione del battezzato si fa ancora più critica in merito alla possibilità di ricevere le Sacre Specie.
Infatti da una parte questo secondo matrimonio è inesistente agli occhi di Dio così come implicitamente ci spiega il Codice di Diritto Canonico al canone 1055, § 2: “Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per se stesso sacramento”. Da ciò consegue che una seconda celebrazione civile senza forma canonica non pone in essere un vero matrimonio: i due sono solo conviventi o concubini (così accade anche per i battezzati che scelgono la sola forma civile per sposarsi). Su altro versante la mancanza di fedeltà al vero coniuge, l’esercizio della sessualità al di fuori del matrimonio e il costituirsi di una comunità di vita che mima quella matrimoniale rendono il battezzato divorziato risposato incapace di accostarsi all’Eucarestia.
Il fondamento biblico è duplice: da una parte la Rivelazione dichiara che l’infedeltà coniugale è peccato grave e dall’altra ammonisce dal comunicarsi in stato di peccato mortale. E dunque sul primo versante c’è la violazione del Nono e Sesto comandamento: “Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo” (Es 20,17 ). “Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore (Mt 5,28). “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio”, (Mc 10,11-12).
Così il Catechismo della Chiesa cattolica a commento del Sesto comandamento: “L' adulterio. Questa parola designa l'infedeltà coniugale. Quando due partner, di cui almeno uno è sposato, intrecciano tra loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio. Cristo condanna l'adulterio anche se consumato con il semplice desiderio [Mt 5,27-28 ]. Il sesto comandamento e il Nuovo Testamento proibiscono l'adulterio in modo assoluto [Mt 5,32; Mt 19,6; Mc 10,11; 1Cor 6,9-10 ]. I profeti ne denunciano la gravità. Nell'adulterio essi vedono simboleggiato il peccato di idolatria [Os 2,7; Ger 5,7; Ger 13,27 ]. L'adulterio è un'ingiustizia. Chi lo commette vien meno agli impegni assunti” (2380-2381). Questi rimandi biblici e del Magistero quindi individuano il disordine morale della scelta divorzista.
Da qui segue l’impossibilità di comunicarsi: “Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna” (1 Cor., 11, 27-29).
Queste argomentazioni sono riprese con profili diversi in differenti documenti della Chiesa Cattolica. Iniziamo dal Catechismo: “Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo […] che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali” (1650).
L’impossibilità di comunicarsi è anche ribadita da Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio: “La Chiesa […] ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio” (84).
La tematica dei divorziati risposati messa in relazione con l’impossibilità di accedere all’Eucarestia è poi specifico oggetto di alcuni documenti della Chiesa. La “Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati”, indirizzata all’episcopato tedesco da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede (14 settembre 1994) dichiara a tal proposito: “La Chiesa afferma di non poter riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il precedente matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e perciò non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione oggettiva che rende di per sé impossibile l'accesso alla Comunione eucaristica” (4). E in un passo successivo: “Ricevere la Comunione eucaristica in contrasto con le norme della comunione ecclesiale è quindi una cosa in sé contraddittoria. La comunione sacramentale con Cristo include e presuppone l'osservanza, anche se talvolta difficile, dell'ordinamento della comunione ecclesiale, e non può essere retta e fruttifera se il fedele, volendo accostarsi direttamente a Cristo, non rispetta questo ordinamento” (9).
La “situazione oggettiva” incompatibile con la ricezione delle Sacre Specie data dal fatto di aver tradito il proprio coniuge risposandosi è ben descritta dal documento della CEI “La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali difficili” del 1979: “L’infedeltà coniugale […] rompe gravemente il rapporto dei coniugi con Dio. Come scrive l’Apostolo essa è tra i peccati che escludono dal regno di Dio (1 Cor, 6,9)” (parte I, 1.4). Da ciò consegue che “se ci chiediamo quale sia la posizione dei divorziati risposati nella Chiesa dobbiamo innanzitutto riconoscere che la loro condizione di vita è in contrasto con il Vangelo che proclama ed esige il Matrimonio unico e indissolubile: la loro nuova ‘unione’ non può rompere il vincolo precedente e si pone in aperta contraddizione con il Comandamento di Cristo” (parte II, 1.16). I divorziati risposati, sebbene “non possono ricevere il corpo e il sangue del Signore” (parte II, 2.22), “non sono del tutto esclusi dalla comunione della Chiesa, anche se per il loro stato di vita contrario al Vangelo, non si trovano nella necessaria ‘pienezza’ della comunione ecclesiale” (parte II, 1.16).
Il documento poi affronta in modo analitico il problema dell’accesso alla Comunione sacramentale e ricorda che la Chiesa “insegna che il nuovo matrimonio civile, permanendo il vincolo coniugale, costituisce un grave disordine morale che contraddice alla volontà del Signore. Come può allora la Chiesa offrire i sacramenti di Cristo ai divorziati risposati senza cadere nella contraddizione di celebrare i misteri dell’unità della fede cristiana, tollerando uno stato di vita in contrasto con il Vangelo del Signore e quindi con la fede stessa della Chiesa?” (parte II, 3.25). E più avanti in modo analogo: “fare la Comunione eucaristica equivale a partecipare in pienezza all'amore che lega indissolubilmente Cristo sposo alla Chiesa. Non si può allora ricevere degnamente il segno dell'unità perfetta con Cristo e con la Chiesa, quando la propria condizione di vita crea e mantiene una frattura con Cristo e con la Chiesa” (parte II, 3.27).
Una posizione troppo dura questa? “La non ammissione dei divorziati risposati ai sacramenti – continua il documento - non significa affatto una punizione, ma solo un amore che vuole restare autentico perché inscindibilmente legato con la verità. La Chiesa non può ingannare i divorziati risposati, trattandoli come se non si trovassero in una reale situazione di disordine morale. Inoltre l'atteggiamento misericordioso della Chiesa, proprio in forza della sua fedeltà a Cristo, deve rimanere entro i limiti dei poteri da Lui conferiti” (parte II, 3.31). Inoltre c’è un motivo di opportunità pedagogica nell’escludere i divorziati risposati dalla Comunione: “con una prassi pastorale che accomunasse nella celebrazione sacramentale coniugi legittimi e divorziati risposati, tanti non comprenderebbero più il motivo per cui il divorzio è un male, e così la situazione del battezzato, che ha ottenuto il divorzio ed è passato a nuove nozze civili, finirebbe per essere ritenuta ammissibile e lecita. Se la Chiesa, nella celebrazione dei sacramenti trattasse i divorziati come tutti gli altri, si potrebbe ancora dire che essa prende sul serio il comandamento del Signore sul Matrimonio indissolubile?” (parte II, 3.32).
Identici principi sono evidenziati nel documento “Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa Italiana” (25 luglio 1993) della CEI: la Chiesa “non può ammettere alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica quanti continuassero a permanere in una situazione esistenziale in contraddizione con la fede annunciata e celebrata nei sacramenti” (198). Si precisa poi che “fedele al suo Signore, la Chiesa comunque non può ammettere alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi stessi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita sono in oggettiva contraddizione con la fede annunciata e celebrata nei sacramenti: sono in aperta contraddizione con l'indissolubile patto di amore tra Gesù Cristo e la sua Chiesa, significato e attuato dall'Eucaristia; sono in netto contrasto con l'esigenza di conversione e di penitenza presente nel sacramento della riconciliazione” (219).
L’esclusione dalla Comunione è data non solo dal non aver rispettato il bene della fedeltà coniugale ma anche dal fatto che solo nel vincolo di coniugio il rapporto sessuale è autentico. Così si esprime il Catechismo: “l'atto sessuale deve aver posto esclusivamente nel matrimonio; al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla Comunione sacramentale” (2390). Gli fa eco il documento “Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa Italiana”: “l’esercizio della sessualità genitale è moralmente lecito unicamente tra un uomo e una donna validamente sposati”. Da qui la conclusione della “Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica….”: “Il fedele che convive abitualmente ‘more uxorio’ con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica” (219).