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IL CASO

Adozione gay senza frontiere. Ormai la legge non serve

La Corte d’Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di due sentenze del Tribunale civile di Lille con le quali si riconosceva l’adozione reciproca di due bimbi figli di due donne, residenti in provincia di Avellino e swposate in Francia. Per i giudici le nozze gay celebrate in Europa vanno riconosciute anche in Italia. 

Famiglia 17_04_2016
Nuovo caso di adozione per una coppia gay

Nell’ottobre 2015 la Corte di Appello di Milano, con una pronuncia innovativa, ha riconosciuto l’efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza spagnola di adozione legittimante della madre sociale. A distanza di appena cinque mesi, lo scorso 30 marzo, questo orientamento giurisprudenziale viene confermato dalla Corte di Appello di Napoli, relativamente a due sentenze francesi di adozione piena incrociata co-parentale in favore di una coppia lesbica.

A esultare per il positivo responso giudiziario sono Giuseppina La Delfa, fondatrice ed ex presidente di Famiglie Arcobaleno Associazione Genitori Omosessuali, e la moglie Raphaelle, entrambe di cittadinanza francese. Le due donne, prima di unirsi in matrimonio nel 2013, divengono madri con la fecondazione eterologa. Nel 2014 il Tribunale francese di Lille dichiara Giuseppina madre adottiva del figlio di Raphaelle e Raphaelle madre adottiva della figlia di Giuseppina.

Poiché i Comuni italiani, ove i bambini sono nati, si rifiutano di trascrivere le due sentenze di adozione, in quanto «richiamano come evento relativo alla filiazione» un matrimonio same-sex improduttivo di effetti nell’ordinamento italiano, le due coniugi si rivolgono al giudice ordinario che, dopo avere confermato in primo grado il diniego dei Sindaci, in sede di appello ribalta la decisione e dà loro ragione. Le motivazioni addotte dalla Corte partenopea muovono dal presupposto che nel caso di specie siamo di fronte a due pronunce di adozione nazionale straniera francese per cui si applicano le norme di diritto internazionale privato (artt. 41 comma 1, 64,65,66 L.n.218/1995) secondo le quali i provvedimenti stranieri di adozione sono efficaci in Italia senza dovere ricorrere ad alcun procedimento quando: a) producono effetti nello stato in cui sono stati pronunciati, b) sono stati rispettati i diritti processuali di difesa, c) non sono contrari all’ordine pubblico dello stato in cui devono essere riconosciuti.

Ebbene, le due sentenze rispondono a tutti e tre i requisiti: esse hanno piena efficacia in Francia, sono state emesse nel pieno rispetto del diritto di difesa (l’adozione “incrociata” è stata voluta espressamente dalle due madri) e non contrastano con l’ordine pubblico italiano che, come stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n.19405/2013), coincide con quello internazionale, inteso «come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondanti su esigenze di garanzia comuni ai diversi ordinamenti di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo».

Quindi, l’interazione delle norme nazionali con quelle sovranazionali, tenuto anche conto delle note pronunce Cedu secondo cui le relazioni omosessuali sono famiglia e «sussiste una vita famigliare tra il minore e le figure genitoriali nelle ipotesi di maternità surrogata non consentite dagli ordinamenti nazionali», va ad appannaggio della assoluta conformità all’ordine pubblico anche della adozione incrociata co-parentale delle due mamme, con conseguente efficacia delle relative pronunce francesi nell’ordinamento italiano. A mio parere, quanto a rispetto formale del castello giurisprudenziale edificato con pazienza certosina, sentenza dopo sentenza, la decisione della Corte non fa una piega: in particolare il grimaldello che ha inaugurato questo nuovo filone giurisprudenziale deve rinvenirsi nella dilatazione del concetto di ordine pubblico, il quale non è più «enucleabile esclusivamente sulla base dell’ordinamento interno», ma risponde ai vincoli e agli obblighi derivanti dall’ordinamento internazionale.

Se il principio è quello che la norma straniera trova un limite di recepimento nella sua contrarietà all'ordine pubblico internazionale, nel momento in cui l’ordinamento internazionale riconosce il matrimonio gay, l'adozione gay ecc., è indubbio che sentenze come queste saranno all’ordine del giorno, con buona pace del concetto di sovranità nazionale.