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CVS

Vescovi svizzeri e terapie di conversione

I Vescovi svizzeri criticano le terapie di conversione perchè sarebbe contrario alla dignità personale cambiare l'orientamento da omosessuale a eterosessuale.

Gender Watch 30_05_2026

La Conferenza Episcopale Svizzera (CVS) ha pubblicato un documento sulle cosiddette terapie di conversione. Leggiamo qualche stralcio: «Attualmente il Parlamento svizzero sta discutendo un divieto nazionale delle cosiddette “terapie di conversione”. Queste ultime indicano offerte, programmi o interventi volti a modificare o reprimere l’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere. […]

Tutti gli esseri umani devono, pertanto, essere protetti dalla violenza, dalla pressione e dagli abusi. Chiunque si rivolga ad accompagnatori spirituali, a centri di consulenza o a strutture terapeutiche per questioni legate alla propria identità o al proprio stile di vita ha diritto al rispetto, alla riservatezza e alla libertà. […]

Dal punto di vista della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS), ogni forma di terapia di conversione costituisce un’influenza mirata volta a indurre una persona a modificare o a reprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso pressioni, accuse, minacce, isolamento, svalutazione o strumentalizzazione di una paura religiosa.

Non rientrano in questa categoria i colloqui e l’accompagnamento aperti e rispettosi, in cui le persone riflettono sulla propria situazione personale e prendono le loro decisioni in piena libertà. L’accompagnamento pastorale è legittimo quando preserva la dignità e la libertà della persona, ne tutela l’integrità personale e si astiene da ogni influenza indebita.

La CVS respinge categoricamente le terapie di conversione, che sono incompatibili con una missione pastorale fondata sull’accoglienza, la sincerità e la tutela della persona. In ambito religioso, tali pratiche possono costituire un abuso spirituale quando le persone vengono umiliate, minacciate o manipolate in nome di Dio.

La CVS sostiene quindi l’obiettivo di una regolamentazione uniforme a livello nazionale, come delineato nella mozione 22.3889: l’offerta, la mediazione e la promozione di terapie di conversione devono essere vietate e sanzionate, in particolare a tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Tre punti sono fondamentali per l’attuazione di tale regolamentazione: in primo luogo, è necessaria una definizione chiara e precisa che comprenda le pratiche di “riconversione” in questione. In secondo luogo, è necessaria una delimitazione rigorosa affinché l’accompagnamento spirituale, la consulenza e la psicoterapia professionale, i cui esiti sono predeterminati, non vengano criminalizzate. In terzo luogo, le persone interessate devono poter accedere facilmente a sostegno, consulenza e vie di ricorso. […]

La CVS respinge ogni forma di terapia di conversione. Le pratiche volte a modificare o sopprimere l’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere sono contrarie alla dignità della persona come immagine di Dio e possono causare danni considerevoli».

Partiamo da quest’ultima affermazione: «Le pratiche volte a modificare o sopprimere l’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere sono contrarie alla dignità della persona come immagine di Dio e possono causare danni considerevoli». Errato. Cambiare l’orientamento omosessuale in eterosessuale è lecito e doveroso. Parimenti abbandonare la transessualità. Poi le modalità per fare questo, come ricorda la CVS, devono essere ovviamente rispettose della persona. Dunque pare che la CVS quando parli di accompagnamento rispettoso della persona non miri al cambio del suo orientamento omosessuale o alla decisione di abbandonare la transessualità. Pare che l’accompagnamento sia volto solo a dare un sostegno alla persona omosessuale e transessuale al fine di appoggiarlo nella sua decisione di continuare ad essere omosessuale o transessuale.

In breve due sono i punti errati di questo comunicato. Primo: è vietato voler aiutare una persona a cambiare il proprio orientamento da omosessuale a eterosessuale ed è vietato voler aiutare una persona ad abbandonare la propria transessualità anche se tale aiuto è prestato con modalità rispettose della dignità personale. Secondo: associare tutte le terapie di conversione a modalità contrarie alla dignità personale.