Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
DAVANTI AL TAR

Vaccini non sicuri, le ammissioni Aifa sono inquietanti

Su pressione del Tribunale Amministrativo del Lazio, l'Agenzia Italiana del Farmaco prima si contraddice e poi confessa di non poter esibire la necessaria (e obbligatoria) documentazione, cui era condizionata la vendita dei vaccini anti-Covid.

Editoriali 06_12_2022

Ci sono sempre più notizie di straordinaria importanza che hanno poca o nulla visibilità negli organi di comunicazione italiani. Una di queste è la clamorosa ammissione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) di fronte al TAR del Lazio. Il 2 dicembre AIFA ha infatti confessato di non essere in possesso né delle Relazioni intermedie di sicurezza, né dei Rapporti periodici di sicurezza (PSUR) delle case farmaceutiche che commercializzano in Italia i “vaccini” contro il SARS-CoV-2.

La questione era stata sollevata davanti al Tribunale amministrativo dalle associazioni Istanza Diritti Umani, fondata da Giusy Pace, un’infermiera con 35 anni di esperienza, che si era rifiutata di vaccinarsi e di presentare il green-pass per lavorare, e Diritti Umani e Salute, dopo che, dal 21 novembre scorso, avevano commissionato delle indagini per accertarsi se AIFA avesse ricevuto questi rapporti dalle case farmaceutiche produttrici dei vaccini.

In un comunicato stampa, le due associazioni hanno precisato che tale documentazione era necessaria affinché i vaccini potessero continuare ad essere commercializzati in Italia: «I 4 vaccini anti-Covid, non essendo stati sottoposti a tutti i necessari studi di sperimentazione, quali genotossicità e cancerogenicità (circostanze ben evidenti in tutti i bugiardini), non hanno mai ricevuto dall’EMA [European medicines Agency, nda] l’autorizzazione permanente, bensì “l’autorizzazione condizionata”, la quale prevede l’obbligo per le 4 case farmaceutiche di depositare, già durante la campagna vaccinale, dati aggiuntivi e necessari per dimostrare l’esistenza dei requisiti di “efficacia” e “sicurezza”».

Questi dati aggiuntivi costituiscono appunto il contenuto degli PSUR e servono per monitorare l’assenza di tossicità e l’adeguatezza dei farmaci autorizzati in via condizionale. Il Comunicato spiega che sono proprio quattro Determine emesse dall’AIFA e pubblicate in Gazzetta Ufficiale ad obbligare le case farmaceutiche a depositare PSUR (Rapporti periodici di sicurezza) e Relazioni intermedie di sicurezza: condizioni essenziali per il mantenimento in commercio dei vaccini. Nel caso di Pfizer, ad esempio, tutta tale documentazione andava depositata entro luglio 2021.

Invece accade che, chiamata ad esibire questa documentazione obbligatoria, AIFA, dopo un lungo tira e molla, debba ammettere di non averla. Tradotto, significa che AIFA non ha alcun documento che certifichi che questi vaccini siano effettivamente efficaci, come si presumeva al momento della loro autorizzazione condizionata da parte di EMA, né che rispondano ai requisiti di sicurezza, alla luce dei dati progressivi e provvisori che giungono alle aziende farmaceutiche produttrici nel corso della campagna vaccinale. Il Comunicato precisa altresì che «le lunghe indagini hanno anche condotto a 2 interrogazioni parlamentari, cui l’ex ministro Speranza non ha mai risposto, al deposito di una querela, e ad un Ricorso al TAR contro AIFA per richiedere l’esibizione di detta fondamentale documentazione, o il reperimento ai sensi di legge». Fino all’ammissione dello scorso 2 dicembre.

In un’intervista a Buongiorno Südtirol, del 24 novembre scorso, l’avvocato Andrea Oddo, legale dell’associazione Istanza Diritti Umani, aveva illustrato gli oggetti specifici dell’indagine: «Le relazioni avrebbero dovuto essere consegnate ad AIFA e ad EMA entro sei mesi dall’inizio della vendita dei vaccini. Due PSUR erano dedicati agli eccipienti dei vaccini a mRNA». Ad insospettire l’avvocato e l’associazione da lui rappresentata erano proprio questi eccipienti, nei quali sono contenuti due nanolipidi «funzionali alla creazione di uno “scudo” protettivo intorno all’mRNA. Prima d’ora tali eccipienti non erano mai stati utilizzati sull’uomo. Anzi, sulla loro scheda tecnica, se ne sconsigliava l’utilizzo, sia per uso umano, sia per uso veterinario. Aspetto curioso: quando abbiamo sollevato il caso, la Cayman Chemical Corporation ha modificato la scheda». La Cayman è appunto una delle aziende produttrici di questi eccipienti. E perché erano sconsigliati? Perché «c’era scritto che potevano essere cancerogeni», incalza l’Avvocato.

È a questo punto che inizia il pressing su AIFA, per poter verificare cosa vi fosse scritto al riguardo sui Rapporti di sicurezza. «Ci siamo rivolti dapprima al Ministero, che ci ha invitato a contattare direttamente AIFA. Quest’ultima ci ha dichiarato di non essere in possesso degli PSUR, sostenendo che fossero di proprietà delle case farmaceutiche e che avremmo dovuto richiederli ad EMA. Faccio notare che, in un video “non in elenco”, pubblicato su YouTube e trasmesso in streaming nove mesi fa, AIFA ha dichiarato espressamente di aver esaminato questi rapporti».

Rivoltisi direttamente ad EMA, si sono sentiti rispondere che non era possibile trasmettere la documentazione richiesta, a motivo del «regolamento sulla trasparenza europea, secondo cui se si tratta di problemi di ordine pubblico, inerenti segreti di carattere militare o di rischio default, tale documentazione non può essere inviata, nemmeno se è pubblica, in quanto potrebbe inficiare il processo decisivo». Alla fine EMA ha inviato i file che riguardavano solo uno dei due nanolipidi, ma questi file erano “neri”.

AIFA, a sua volta, ha dato più risposte contraddittorie: «In un primo momento ci aveva scritto che non possedeva gli PSUR, poi nel video non indicizzato aveva dichiarato il contrario, infine in una corrispondenza successiva ci concedeva l’accesso agli atti, sebbene di fatto non ci abbia mai consegnato gli PSUR». L’avvocato aveva così deciso di presentare al TAR un’istanza cautelare per ottenere l’annullamento del diniego e per richiedere un accesso civico: «Se AIFA non dovesse darci i rapporti abbiamo chiesto al TAR di nominare un commissario ad acta, incaricato di cercarli. In alternativa, la vendita dei vaccini deve essere sospesa, in quanto la loro immissione in commercio è condizionata proprio dalla presenza degli PSUR».

La stessa Agenzia del Farmaco, riguardo alla questione dei nanolipidi, aveva suggerito di consultare il sito di EMA, «sul quale però era pubblicato soltanto l’abstract, cioè la sintesi, dello studio autorizzativo della Pfizer. Nella richiesta di AIC (“autorizzazione immissione in commercio” condizionata) l’azienda aveva fatto presente che due componenti, cioè i nanolipidi, avrebbero potuto causare problemi: ha precisato che, durante la loro sperimentazione sui ratti, entrambi si “sommavano” nel fegato e che, trattandosi di due dosi, lo smaltimento sarebbe stato più lento. Già, perché lo studio autorizzativo della Pfizer verteva soltanto su due dosi: adesso siamo arrivati alla quinta!».

L’avv. Oddo ha anticipato che la recente confessione giudiziale di AIFA davanti al giudice del TAR di non possedere gli PSUR indirizzerà la sua strategia «a colpire direttamente la vendita, che era condizionata dalla presenza di questi rapporti di sicurezza ed efficacia».