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GIUSTIZIA

Stop ai processi mediatici

La cronaca giudiziaria, che interagisce con le libertà fondamentali di ogni individuo, non dovrebbe mai pretendere di anticipare il verdetto di un processo né cedere alla tentazione di trasformare il dolore di qualcuno in uno spettacolo pubblico.

Cronaca 20_05_2013
Giornali

I processi riguardanti l'ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi ripropongono, al di là del merito delle accuse e della veridicità delle stesse, il problema del cortocircuito tra media e giustizia.
L'enfasi mediatica posta su quelle vicende giudiziarie e il trasferimento disinvolto dei processi dalle aule di giustizia al piccolo schermo sono fenomeni che distorcono l’essenza della missione del giornalismo, comportano un’improvvida identificazione dell’organo giurisdizionale con la platea dei telespettatori e ledono gravemente i diritti inviolabili della persona.

Ancora una volta si sta cercando di anticipare mediaticamente il giudizio che, si spera serenamente e in modo imparziale, il Tribunale di Milano prenderà sulla vicenda Ruby. L’informazione sulle vicende giudiziarie deve rendere chiare le differenze tra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, tra accusa e difesa e adottare modalità corrette di divulgazione delle notizie riguardanti inchieste in corso affinchè il pubblico possa essere correttamente informato.
Lo prescrive il “Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive” (comunemente denominato Codice sui processi mediatici) sottoscritto il 21 maggio 2009 a Roma dalle principali emittenti nazionali (Rai, Mediaset, Telecom Italia Media), dalla Federazione radio televisioni (Frt), da Aeranti-Corallo, dall’Ordine nazionale dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Il Codice ha dato esecuzione a un atto di indirizzo dell’Agcom (delibera n.13/08/CSP del 31 gennaio 2008) ed è entrato in vigore dopo la costituzione del Comitato di controllo cui spetta il compito di accertare eventuali violazioni e di proporre le relative sanzioni.
È l’Agcom a irrogarle nei confronti delle emittenti radiotelevisive, che a loro volta possono rivalersi su eventuali altri responsabili (registi, programmisti registi, autori testi, presentatori, conduttori, showman, ecc.).
I giornalisti che non rispettano questo Codice rischiano le sanzioni disciplinari comminate in casi del genere dal proprio Consiglio regionale di competenza ex l.69/63 (avvertimento, censura, sospensione da due mesi a un anno, radiazione).
Il Codice di autoregolamentazione sui processi mediatici si richiama alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza), alla Raccomandazione approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 10 luglio 2003 in materia di informazione su procedimenti penali e al Protocollo n.11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e riafferma solennemente principi come la presunzione d’innocenza, l’obbligo di un’accurata verifica delle fonti, il rispetto del contraddittorio, il rispetto della privacy, che sono alla base di un corretto funzionamento del sistema della giustizia e di un equilibrato rapporto tra diritto all’informazione giudiziaria e tutela dei soggetti coinvolti nei fatti.

In Italia la situazione è sfuggita di mano negli ultimi anni anche a causa delle croniche deficienze strutturali del sistema giudiziario, che allunga a dismisura i tempi dei processi. Il cittadino non accetta di adeguarsi ai tempi biblici di una giustizia sempre più malata e allora cerca di appagare la sua sete di verità e di assecondare la sua curiosità morbosa guardando i talk show, le trasmissioni di approfondimento e tutto ciò che possa aiutare a fare chiarezza (si fa per dire) sulla vicenda di pubblico interesse. E così succede che in uno studio televisivo vada in onda un vero e proprio processo mediatico, con tanto di accusa e difesa, con il fronte degli innocentisti contrapposto a quello dei colpevolisti. Sulla base di cosa? Sulla base di pregiudizi, di considerazioni di tipo superficialmente lombrosiano, sulla base dei "sentito dire", di illazioni, di finte rivelazioni, di epidermiche convinzioni.

E il paradosso è presto detto: gli inquirenti che conducono un'inchiesta o indagini su un delitto apprendono a volte particolari riservati durante queste trasmissioni, scoprendo addirittura fughe di notizie o ascoltando in diretta intercettazioni non ancora depositate o acquisite agli atti. Ecco perché occorre rilanciare i principi contenuti nel Codice sui processi mediatici del 2009, che vieta l'esposizione "sproporzionata" delle vicende giudiziarie e la trasformazione di iniziative, come le misure cautelari o le informazioni di garanzia in gogna mediatica e in condanna anticipata e inappellabile agli occhi dell'opinione pubblica.

La cronaca giudiziaria, che interagisce con le libertà fondamentali dell'individuo, non dovrebbe mai pretendere di anticipare il verdetto di un processo né cedere alla tentazione di trasformare il dolore di qualcuno in spettacolo pubblico. La cronaca giudiziaria dev'essere corretta e imparziale ed evitare di "divizzare" l'indagato o l'imputato.
Basta, dunque, con le manipolazioni che possono generare confusione nei telespettatori. E' plausibile che il clamore mediatico in casi come quelli Cogne, Avetrana, Parolisi/delitto di Melania Rea, Perugia e altre vicende di cronaca nera abbia inciso sullo svolgimento dei processi sia in fase di indagine sia in fase dibattimentale. Chi si trovasse a decidere in un'aula di giustizia dovrebbe arrivarci senza essere condizionato dalla sovraesposizione mediatica. E invece, sempre più spesso, i giornali e le televisioni diventano il megafono di giudizi sommari e spesso fuorvianti.